LEGGE 12 febbraio 1974, n. 96
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra gli Stati partecipanti al trattato del Nord Atlantico sulla reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni che interessano la difesa e che sono state oggetto di domanda di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' al disposto dell'articolo VI dell'accordo stesso.
Art. 3
L'articolo 6 della legge 1 luglio 1959, n. 514, contenente modifiche al regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Dopo l'articolo 40 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, e' aggiunto il seguente articolo 40-bis: "A richiesta di Stati esteri che accordino il trattamento di reciprocita', il Ministero della difesa puo' chiedere, per un tempo anche superiore a tre anni, il differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione relativa all'invenzione per domande di brevetto gia' depositate all'estero e ivi soggette a vincoli di segreto. Le indennita' eventuali sono a carico dello Stato estero richiedente "".
LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accord
ACCORD POUR LA SAUVEGARDE MUTUELLE DU SECRET DES INVENTIONS INTERESSANT LA DEFENSE ET AYANT FAIT L'OBJET DE DEMANDES DE BREVET. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. I
ACCORDO PER LA RECIPROCA SALVAGUARDIA DEL SEGRETO DELLE INVENZIONI CHE INTERESSANO LA DIFESA E CHE SONO STATE OGGETTO DI DOMANDA DI BREVETTO. I Governi del Belgio, del Canada', della Danimarca, della Francia, della Repubblica federale di Germania, della Grecia, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, della Norvegia, del Portogallo, della Turchia, del Regno Unito e degli Stati Uniti d'America, Parti del trattato del Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949, Desiderosi di incoraggiare la collaborazione economica fra ciascuno di loro singolarmente o fra tutti loro insieme, come hanno convenuto con l'articolo 2 del trattato; Consci dell'impegno reciproco da loro sottoscritto, ai sensi dell'articolo 3 del trattato, di mantenere ed accrescere la loro capacita' individuale di resistenza ad un attacco armato con l'accrescimento dei propri mezzi e col prestarsi mutualmente assistenza; Considerando che la imposizione del segreto su di una invenzione che interessa la difesa in uno dei loro Paesi e facente oggetto di una richiesta di brevetto o di un brevetto, comporta solitamente il divieto di depositare una domanda di brevetto per la stessa invenzione negli altri Paesi, compresi quelli facenti parte della Organizzazione del trattato del Nord Atlantico. Considerando che la limitazione territoriale del campo di protezione delle invenzioni che risulta da tale divieto puo' nuocere ai richiedenti di brevetti e, in conseguenza, alla collaborazione economica fra i Paesi della Organizzazione del trattato del Nord Atlantico; Considerando che la reciproca assistenza rende auspicabile la comunicazione reciproca delle invenzioni che interessano la difesa e che tale comunicazione puo' in taluni casi essere intralciata da tale divieto; Considerando che, se il Governo che ha posto il divieto e' disposto ad autorizzare il deposito di una domanda di brevetto in uno o piu' Paesi dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, nella misura in cui i Governi di tali Paesi pongano ugualmente sotto segreto l'invenzione, tali Governi non potrebbero rifiutare l'imposizione del segreto; Considerando che la protezione e la garanzia reciproche delle informazioni, classificate segrete e scambiate tra loro, sono state previste tra i Governi degli Stati facenti parte del trattato del Nord Atlantico; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I I Governi parti del presente accordo, assicurano e provvedono a far assicurare la salvaguardia del segreto delle invenzioni che sono state oggetto di domande di brevetto ricevute secondo le procedure convenute tutte le volte che il segreto e' stato imposto su tali invenzioni, nell'interesse della difesa nazionale, dal Governo, qui appresso indicato come "Governo d'origine", che sia stato il primo a ricevere una richiesta di brevetto che copra le dette invenzioni. Tuttavia, la presente disposizione non pregiudica il diritto del Governo d'origine, di vietare il deposito di una domanda di brevetto che copra tale invenzione presso uno o piu' Governi parti del presente accordo. I Governi parti del presente accordo convengono di mettere a punto le procedure necessarie all'applicazione del presente articolo.
Accordo - art. II
Articolo II Le disposizioni dell'articolo I sono applicabili a richiesta, sia del Governo d'origine, che del richiedente del brevetto, purche' quest'ultimo fornisca la prova della imposizione del segreto da parte del Governo d'origine, nonche' dell'autorizzazione che ha ricevuto da quello stesso Governo per depositare sotto il vincolo del segreto la sua domanda di brevetto nel Paese considerato.
Accordo - art. III
Articolo III Il Governo richiesto di salvaguardare il segreto di una invenzione, in conformita' delle disposizioni dell'articolo I, ha il diritto di esigere da parte del depositante della domanda di brevetto una rinuncia ad ogni azione di indennizzo nei suoi confronti, basata sul solo fatto della imposizione del segreto sull'invenzione, quale condizione preliminare per l'applicazione della suddetta salvaguardia.
Accordo - art. IV
Articolo IV Le misure di segretezza imposte ai sensi dell'articolo 1 sono tolte unicamente a richiesta del Governo di origine. Tale Governo comunica agli altri Governi interessati con preavviso di sei settimane l'intenzione di togliere tali misure. Il Governo d'origine terra' conto, nella misura del possibile e avuto riguardo alla sicurezza dell'organizzazione del trattato del Nord Atlantico, delle osservazioni fatte dagli altri Governi durante il suddetto periodo di sei settimane.
Accordo - art. V
Articolo V Il presente accordo non potra' essere interpretato nel senso di vietare ai Governi contraenti di concludere accordi bilaterali nello stesso senso. Esso non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti.
Accordo - art. VI
Articolo VI Gli strumenti di ratifica o di approvazione del presente accordo saranno depositati al piu' presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notifichera' la data di tali depositi ad ogni Governo firmatario. Il presente accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito, da parte di due Stati firmatari, dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. Esso entrera' in vigore per ciascuno degli altri Stati firmatari trenta giorni dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di approvazione.
Accordo - art. VII
Articolo VII Il presente accordo potra' essere denunciato da ciascuna parte contraente per mezzo di notifica scritta della denunzia indirizzata al Governo degli Stati Uniti d'America che informera' di tale notifica tutte le altre Parti contraenti. La denuncia avra' effetto un anno dopo il ricevimento della sua notifica da parte del Governo degli Stati Uniti d'America. Tuttavia, essa non pregiudichera' gli obblighi contratti nonche' i diritti o le facolta' acquisiti anteriormente dalle Parti contraenti in base alle disposizioni del presente accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Parigi, il 21 settembre 1960 in francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e la cui copia certificata conforme verra' trasmessa da tale Governo a ciascuno degli altri Governi firmatari. (Seguono le firme)
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