LEGGE 12 febbraio 1974, n. 109
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) convenzione sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Parigi il 29 luglio 1960; b) convenzione complementare alla convenzione di Parigi del 29 luglio 1960, sulla responsabilita' civile nel campo dell'energia nucleare, firmata a Bruxelles il 31 gennaio 1963; c) protocollo addizionale alla convenzione del 29 luglio 1960, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964; d) protocollo addizionale alla convenzione complementare del 31 gennaio 1963, firmato a Parigi il 28 gennaio 1964.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 19 e 20 delle convenzioni ed ai punti b) del titolo II (clausole finali) dei protocolli.
Art. 3
Le decisioni del tribunale previste dall'articolo 13 della convenzione firmata a Parigi il 29 luglio 1960, modificato dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964, sono rese efficaci, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1960, n. 1824.
Art. 4
Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreti aventi valore di legge ordinaria e con l'osservanza dei principi e criteri direttivi contenuti negli atti internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge, le norme occorrenti per l'applicazione degli stessi atti internazionali e il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.
LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - GIOLITTI - LA MALFA - DE MITA - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convenzione-art. 1
CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE (Parigi, 29 luglio 1960) I Governi della Repubblica federale di Germania, della Repubblica austriaca, del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Spagna, della Repubblica francese, del Regno di Grecia, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno di Norvegia, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica portoghese, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, del Regno di Svezia, della Confederazione svizzera e della Repubblica turca: Considerando che l'Agenzia europea per l'energia nucleare, creata nel quadro della Organizzazione europea per la cooperazione economica (che nel seguito del presente documento sara' chiamata "l'Organizzazione"), ha il compito di promuovere nei paesi partecipanti la elaborazione e la armonizzazione di legislazioni riguardanti l'energia nucleare, particolarmente per quanto riguarda la responsabilita' civile e l'assicurazione sui rischi atomici; Desiderosi di assicurare un risarcimento adeguato ed equo alle persone che rimangono vittime di danni causati da infortuni nucleari, pur prendendo le misure necessarie ad assicurare che non venga ostacolato lo sviluppo della produzione e dell'impiego dell'energia nucleare a scopi pacifici; Convinti della necessita' di unificare le norme fondamentali applicabili nei vari paesi alla responsabilita' derivante da tali infortuni, pur lasciando a questi Paesi la responsabilita' di prendere, sul piano nazionale, le misure complementari che ritengono necessarie, ed eventualmente di estendere le disposizioni della presente convenzione ai danni risultanti da infortuni nucleari non coperti dalla convenzione stessa; Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. a) Ai fini della presente convenzione: i) "Un infortunio nucleare" significa qualsiasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine che abbia causato danni, purche' questi fatti o successione di fatti o qualsiasi danno cosi' causato provengano o risultino dalle proprieta' radioattive, o dalla unione delle proprieta' radioattive con proprieta' tossiche o esplosive, o altre proprieta' pericolose, di combustibili nucleari o di prodotti o rifiuti radioattivi. ii) "Impianti nucleari" significa i reattori, eccetto quelli che fan parte di un mezzo di trasporto; gli stabilimenti per la fabbricazione o la lavorazione di sostanze nucleari; gli stabilimenti per la separazione degli isotopi di combustibili nucleari; gli stabilimenti per la rigenerazione di combustibili nucleari irradiati; gli impianti per l'immagazzinaggio di sostanze nucleari, eccettuata la messa a magazzino nel corso del trasporto di tali sostanze; e tutti quegli altri impianti nei quali si tengono combustibili nucleari o prodotti, o rifiuti radioattivi e che potranno essere di volta in volta designati come tali dal comitato direttivo della Agenzia europea per l'energia nucleare (che nel seguito sara' indicato col termine "Comitato direttivo"). iii) "Combustibili nucleari" significa le materie fissili, inclusi l'uranio in forma di metallo, di lega o di composto chimico (compreso l'uranio naturale), il plutonio in forma di metallo, di lega o di composto chimico, ed ogni altra materia fissile che sara' di volta in volta designata come tale dal comitato direttivo. iv) "Prodotti o rifiuti radioattivi" significa le materie radioattive prodotte o rese radioattive mediante esposizione alle radiazioni inerenti alle operazioni di produzione e di impiego di combustibili nucleari; questo termine non include: 1) i combustibili nucleari; 2) i radioisotopi che, fuori di un impianto nucleare siano utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, per scopi industriali, commerciali, agricoli, medici e scientifici. v) "Sostanze nucleari" significa i combustibili nucleari (esclusi l'uranio naturale e l'uranio impoverito) e i prodotti e i rifiuti radioattivi. vi) "Operatore" di un impianto nucleare significa la persona designata o riconosciuta dalle autorita' pubbliche competenti come l'operatore di tale impianto nucleare. b) Il comitato direttivo potra' escludere qualsiasi impianto nucleare, combustibile nucleare o sostanza nucleare dal campo di applicazione della presente convenzione quando, a parere del comitato direttivo, la piccola entita' del rischio ad essi inerente giustifichi tale esclusione.
Convenzione-art. 2
Articolo 2. La presente convenzione non si applica ne' agli infortuni nucleari verificatisi sul territorio di Stati non contraenti, ne' ai danni subiti su tali territori, a meno che la relativa legislazione nazionale non disponga altrimenti, senza pregiudizio tuttavia dei diritti di ricorso previsti all'articolo 6 d).
Convenzione-art. 3
Articolo 3. L'operatore di un impianto nucleare sara' responsabile, a norma della presente convenzione: a) di ogni danno alle persone o della morte di queste; e b) di ogni danno ai beni o perdita degli stessi, eccettuati: i) i beni tenuti dall'operatore, o in sua custodia, o sotto il suo controllo nell'impianto stesso e per ragioni inerenti al funzionamento di questo; e ii) nel caso previsto all'articolo 4, i mezzi di trasporto sui quali le sostanze nucleari in causa si trovavano al momento dell'infortunio nucleare, qualora sia provato che tali danni o morti o perdite (che nel seguito saranno designati col termine "danni") siano stati causati da un infortunio nucleare nel quale erano coinvolti combustibili nucleari, o prodotti, o rifiuti radioattivi, o sostanze nucleari provenienti da detto impianto, salve restando le disposizioni dell'articolo 4.
Convenzione-art. 4
Articolo 4. Nel caso di trasporto di sostanze nucleari, ivi compresa la messa in magazzino nel corso del trasporto, e senza pregiudizio dell'articolo 2: a) L'operatore di un impianto nucleare sara' responsabile, in conformita' della presente convenzione, per qualsiasi danno, se sara' provato che questo e' stato causato da un infortunio nucleare occorso fuori di tale impianto e nel quale siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto da detto impianto, soltanto se l'infortunio avra' avuto luogo: i) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state prese in consegna da un altro operatore di un impianto nucleare situato nel territorio di una delle Parti contraenti; e ii) prima che le sostanze nucleari di cui trattasi siano state scaricate dal mezzo di trasporto mediante il quale erano arrivate nel territorio di uno Stato non contraente, se il destinatario e' situato nel territorio di quello Stato. b) L'operatore di cui alla lettera a) i) del presente articolo sara' considerato, dal momento in cui prende in consegna le sostanze nucleari, come l'operatore responsabile, a norma della presente convenzione, per i danni causati dagli infortuni nucleari che si verificheranno dopo tale presa in consegna e nei quali siano coinvolte dette sostanze nucleari. c) Nel caso in cui delle sostanze nucleari siano state spedite da un luogo situato fuori del territorio delle Parti contraenti ad un impianto nucleare situato in detto territorio, con l'approvazione dell'operatore di detto impianto, questi sara' responsabile, in conformita' della presente convenzione, per i danni causati da un infortunio nucleare occorso dopo che le sostanze nucleari di cui trattasi sono state caricate sul mezzo di trasporto col quale esse debbono esser spedite dal territorio dello Stato non contraente. d) L'operatore responsabile, a norma della presente convenzione, consegnera' al vettore un certificato rilasciato da o per conto dell'assicuratore oppure da o per conto di un altro garante finanziario che fornisca la garanzia finanziaria prevista dall'articolo 10. Detto certificato dovra' indicare il nome e l'indirizzo di tale operatore ed indicare anche l'ammontare, il genere e la durata della garanzia. Queste indicazioni non potranno esser contestate dalla persona dalla quale o per conto della quale il certificato e' stato rilasciato. Il certificato indichera' pure le sostanze nucleari e l'itinerario coperti dalla garanzia, ed includera' una dichiarazione dell'autorita' pubblica competente attestante che la persona nominata nel certificato e' un operatore ai sensi della presente convenzione. e) Una Parte contraente potra' disporre, mediante apposite leggi, che, alle condizioni che potranno essere da dette leggi stabilite e dopo aver ottemperato alle disposizioni dell'articolo 10 a), un vettore possa, a sua richiesta e col consenso dell'operatore di un impianto nucleare situato nel territorio di detta Parte contraente, su decisione della autorita' pubblica competente, rendersi responsabile, a norma della presente convenzione, in vece di tale operatore. In tal caso, a tutti i fini della presente convenzione, il vettore sara' considerato, rispetto agli infortuni nucleari che avvengono nel corso del trasporto delle sostanze nucleari, come operatore di un impianto nucleare situato nel territorio della Parte contraente che ha emanato le leggi sopra menzionate.
Convenzione-art. 5
Articolo 5. a) Se il combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un infortunio nucleare sono stati tenuti in piu' di un impianto nucleare e si trovano in un impianto nucleare nel momento in cui viene causato il danno, nessuno degli operatori degli impianti nucleari nei quali essi sono stati tenuti precedentemente sara' responsabile dei danni. Se il combustibile nucleare o i prodotti o i rifiuti radioattivi coinvolti in un infortunio nucleare sono stati tenuti in piu' di un impianto nucleare, ma non si trovavano in un impianto nucleare al momento in cui e' stato causato il danno, nessuna persona, eccetto l'operatore dell'ultimo impianto nucleare in cui essi furono tenuti, o un operatore che li abbia presi in consegna susseguentemente, sara' responsabile dei danni. b) Se, in conformita' della presente convenzione, il danno implica la responsabilita' di piu' di un operatore, la responsabilita' di costoro sara' in proprio e in solido; peraltro, quando detta responsabilita' risulti da danni causati da un infortunio nucleare in cui siano coinvolte sostanze nucleari in corso di trasporto, l'ammontare massimo del quale detti operatori saranno responsabili, sara' l'ammontare piu' alto stabilito rispetto ad uno di detti operatori, a norma dell'articolo 7. In nessun caso, alcuna persona sara' richiesta, rispetto ad un infortunio nucleare, di pagare una somma maggiore di quella stabilita nei suoi riguardi a norma dell'articolo 7.
Convenzione-art. 6
Articolo 6. a) Il diritto al risarcimento dei danni causati da un infortunio nucleare puo' essere esercitato soltanto contro un operatore che sia responsabile a norma della presente convenzione; detto diritto potra' ugualmente essere esercitato contro l'assicuratore o contro qualsiasi altra persona che abbia dato una garanzia finanziaria all'operatore a norma dell'articolo 10, quando la legge nazionale prevede il diritto di azione diretta contro l'assicuratore o contro chiunque abbia dato all'operatore una garanzia finanziaria a norma dell'articolo 10. b) Nessun'altra persona sara' responsabile dei danni causati da un infortunio nucleare, salva restando l'applicazione di qualsiasi accordo internazionale nel campo dei trasporti, che sia in vigore, o aperto alla firma, alla ratifica o alla adesione alla data della presente convenzione. c) Chiunque sia responsabile di danni causati da un infortunio nucleare in virtu' di un accordo internazionale di cui al paragrafo b) del presente articolo, o in virtu' della legislazione di uno Stato non contraente, avra' diritto di rivalsa contro l'operatore responsabile di tali danni a norma della presente convenzione, entro il limite stabilito dall'articolo 7. d) Quando un infortunio nucleare ha luogo nel territorio di uno Stato non-contraente, o i danni sono stati sofferti in detto territorio, qualunque persona che abbia la sua sede principale di affari nel territorio di una Parte contraente, o che sia impiegata da tale persona, avra' diritto di rivalsa per qualsiasi somma che sia tenuta a pagare rispetto a tale infortunio o a tali danni, entro il limite di responsabilita' stabilito dall'articolo 7, contro l'operatore che, in mancanza dell'articolo 2, sarebbe stato responsabile. e) Il consiglio della Organizzazione potra' decidere che i vettori che abbiano la loro sede d'affari principale nel territorio di uno Stato non-contraente possano beneficiare delle disposizioni del paragrafo d) del presente articolo. Nel prendere tale decisione il consiglio prendera' in debita considerazione le disposizioni generali concernenti la responsabilita' civile nel campo della energia nucleare in vigore in tale Stato non-contraente e la misura in cui i nazionali delle Parti contraenti e coloro che hanno la loro principale sede d'affari nel territorio di queste ultime possono beneficiare di tali disposizioni. f) L'operatore avra' diritto di rivalsa soltanto: i) se il danno causato da un infortunio nucleare e' dovuto ad un atto od omissione commessi con l'intenzione di causare un danno, contro la persona fisica che ha commesso tale atto od omissione intenzionalmente; ii) se e nella misura in cui la rivalsa e' prevista da contratto; e iii) se, e nella misura in cui, a norma dell'articolo 7 e), egli e' responsabile per un ammontare eccedente quello stabilito nei suoi riguardi a norma dell'articolo 7 b), rispetto ad un infortunio nucleare verificatosi nel corso del transito di sostanze nucleari avvenuto senza il suo consenso, contro il vettore che ha effettuato il trasporto delle sostanze nucleari, eccetto che nel caso in cui tale trasporto sia stato effettuato allo scopo di salvare o tentar di salvare vite umane o beni o sia stato causato da circostanze indipendenti dalla volonta' di tale vettore. g) Se, in virtu' del paragrafo f) del presente articolo, l'operatore ha un diritto di rivalsa, in una determinata misura, contro qualsiasi persona, tale persona non avra', fino a tale misura, diritto di rivalsa contro l'operatore a norma dei paragrafi c) e d) del presente articolo. h) Quando le disposizioni riguardanti un sistema di assicurazioni nazionali contro le malattie, di sicurezza sociale, di indennita' per gli infortuni sul lavoro, o per le malattie professionali prevedono anche indennita' per danni causati da infortuni nucleari, i diritti dei beneficiari delle disposizioni suddette e le loro eventuali rivalse saranno determinati dalla legge della parte contraente che ha istituito tale sistema.
Convenzione-art. 7
Articolo 7. a) Il totale delle indennita' dovute per i danni causati da un infortunio nucleare non sara' superiore all'ammontare massimo della responsabilita' stabilita dal presente articolo. b) L'ammontare massimo della responsabilita' dell'operatore per i danni causati da un infortunio nucleare sara' di 15.000.000 di unita' di conto dell'Accordo monetario europeo come definite alla data della presente convenzione (che saranno nel seguito chiamate "unita' di conto"). Peraltro, qualsiasi Parte contraente, tenuto conto della possibilita' dell'operatore di ottenere l'assicurazione o altra garanzia finanziaria richieste dall'articolo 10, potra' stabilire per legge un ammontare superiore od inferiore, ma in nessun caso inferiore a 5 milioni di unita' di conto. La somma sopra menzionata potra' essere convertita in valuta nazionale in cifre tonde. c) Qualsiasi Parte contraente potra', con apposita legge, disporre che l'eccezione di cui all'articolo 3 b) ii) non sara' applicabile, a condizione che in nessun caso l'inclusione dei danni arrecati al mezzo di trasporto potra' ridurre la responsabilita' dell'operatore rispetto ad altri danni ad una cifra inferiore a 5.000.000 di unita' di conto. d) L'ammontare della responsabilita' degli operatori di impianti nucleari siti nel territorio di una Parte contraente stabilito dal paragrafo b) del presente articolo, come pure le disposizioni di legge emanate da una Parte contraente a norma del paragrafo c) del presente articolo, saranno applicabili alla responsabilita' di detto operatore, qualunque sia il luogo in cui si e' verificato l'infortunio nucleare. e) Qualsiasi Parte contraente potra' subordinare il transito di sostanze nucleari attraverso il proprio territorio alla condizione che l'ammontare massimo della responsabilita' dell'operatore straniero in causa venga aumentato, se detta Parte contraente ritiene che tale ammontare non copre adeguatamente i rischi di un infortunio nucleare durante il transito; tuttavia l'ammontare massimo cosi' aumentato non potra' superare l'ammontare massimo della responsabilita' degli operatori di impianti nucleari situati nel territorio della stessa Parte contraente. f) Le disposizioni del paragrafo e) del presente articolo non saranno applicabili: i) al trasporto via mare quando esista, a norma del diritto internazionale, un diritto di rifugio nei porti di tale Parte contraente o un diritto di transito pacifico attraverso il suo territorio; e ii) al trasporto per via aerea quando esista, in virtu' di un Accordo o a norma del diritto internazionale, un diritto di sorvolare il territorio di tale Parte contraente e di atterrarvi. g) Gli interessi e le spese liquidati da un tribunale in una causa di risarcimento basata sulla presente convenzione non saranno considerati come un risarcimento agli effetti della presente convenzione e saranno pagati dall'operatore oltre l'ammontare del risarcimento che potra' essere da lui dovuto a norma del presente articolo.
Convenzione-art. 8
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