DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 aprile 1974, n. 110

Type DPR
Publication 1974-04-03
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 7, e 56 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1966, n. 1351; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 663; Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro; Decreta: Nella tabella n. 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1965, n. 880, modificata dai decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1965, n. 1414, 5 dicembre 1966, n. 1351 e 2 agosto 1967, n. 663, le voci n. 11 e n. 13 sono sostituite dalle seguenti: Voce n. 11. - Stampe periodiche spedite in abbonamento postale direttamente dagli amministratori e dagli editori in numero non inferiore a 1.000 esemplari. Non devono avere carattere postulatorio ne' contenere pubblicita' a favore proprio, eccetto quella relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza: gruppo 1°: giornali quotidiani compresi quelli che non escono nei giorni festivi riconosciuti e i settimi numeri: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 0,30 per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 0,20 gruppo 1°-bis: periodici pubblicati almeno una volta per settimana, il cui prezzo di vendita non sia superiore a quello dei quotidiani: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 0,50 per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 0,30 gruppo 2°: giornali, riviste, rassegne e simili non quotidiani che escano almeno una volta ogni 15 giorni: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 1,25 per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 0,75 gruppo 3°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, escano almeno una volta al mese: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 3,00 per ogni 50 gr. o frazione in piu'. L. 1,50 gruppo 4°: giornali, riviste, rassegne e simili che, non potendosi comprendere nei gruppi precedenti, si pubblichino almeno una volta per semestre; stampe propagandistiche contenenti pubblicita' relativa agli abbonamenti al periodico od ai periodici del gruppo editoriale mittente o alle vendite per corrispondenza e cataloghi relativi alle vendite stesse, purche' si pubblichino almeno una volta per semestre: per ogni esemplare non eccedente i 50 gr................................. L. 8,00 per ogni 50 gr. o frazione in piu L. 5,00 Le stampe periodiche dei primi tre gruppi e del gruppo 1°-bis contenenti pubblicita' a favore di terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od incorporata nelle normali pagine del testo, ma che ecceda nel complesso il 70% della superficie totale del periodico, vanno sottoposte alla seguente tariffa: per ogni 50 gr. o frazione........ L. 5 La percentuale della pubblicita' deve essere dichiarata unitamente alle altre previste indicazioni. Sull'importo di ciascuna spedizione si effettua l'arrotondamento a lira intera per eccesso. Voce n. 13. - Stampe non periodiche, stampe periodiche spedite di seconda mano, stampe periodiche non ammesse alle tariffe di cui alla voce n. 11 e cedole di commissioni librarie: per ogni 50 gr. o frazione........ L. 25

LEONE RUMOR - TOGNI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 90. - SCIARRETTA

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