LEGGE 12 febbraio 1974, n. 112
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione sul diritto dei trattati, con annesso, adottata a Vienna il 23 maggio 1969.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' dell'articolo 84 della convenzione stessa.
LEONE RUMOR - MORO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Convention
CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES Parte di provvedimento in formato grafico
Convenzione - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati CONVENZIONE DI VIENNA SUL DIRITTO DEI TRATTATI Gli Stati parti della presente convenzione, Considerando l'importanza fondamentale dei trattati nella storia delle relazioni internazionali, Riconoscendo l'importanza sempre maggiore dei trattati quale fonte di diritto internazionale e quale mezzo per sviluppare la collaborazione pacifica fra le Nazioni, quali che siano i loro regimi costituzionali e sociali, Constatando che i principi del libero consenso e della buona fede nonche' le norme pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti, Affermando che le controversie relative ai trattati devono, cosi' come le altre controversie internazionali, essere composte con mezzi pacifici e secondo principi della giustizia e del diritto internazionale, Ricordando la decisione dei popoli delle Nazioni Unite di creare le condizioni necessarie al mantenimento della giustizia e del rispetto degli obblighi sorti dai trattati, Coscienti dei principi di diritto internazionale contenuti nella Carta delle Nazioni Unite, quali i principi concernenti l'uguaglianza dei diritti dei popoli e il diritto di disporre di se stessi, l'eguaglianza sovrana e l'indipendenza di tutti gli Stati, la non-ingerenza negli affari interni degli Stati, il divieto di fare uso di minacce o dell'uso della forza ed il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali per tutti, Convinti che la codificazione e il progressivo sviluppo del diritto dei trattati relizzati dalla presente convenzione gioveranno ai fini delle Nazioni Unite enunciati nella Carta, che sono quelli di mantenere la pace e la sicurezza internazionali, di sviluppare delle relazioni amichevoli tra le Nazioni e di porre in atto la collaborazione internazionale, Affermando che le norme del diritto internazionale consuetudinario continueranno a regolare le questioni che non vengono regolate dalle disposizioni della presente convenzione, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Campo di applicazione della presente convenzione La presente convenzione si applica ai trattati tra Stati.
Convenzione - art. 2
Articolo 2. Espressioni e termini usati 1. Ai fini della presente convenzione: a) il termine "trattato" indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o piu' strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione; b) i termini "ratifica" "accettazione", "approvazione" ed "adesione" indicano, a seconda dei casi, l'atto internazionale cosi' chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato; c) l'espressione "pieni poteri" indica un documento emanato dall'autorita' competente di uno Stato che designi una o piu' persone a rappresentare lo Stato nel corso dei negoziati, l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato, per esprimere il consenso dello Stato stesso ad essere vincolato da un trattato o per compiere ogni altro atto riguardante il trattato stesso; d) il termine "riserva" indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fatta da uno Stato al momento in cui firma, ratifica, accetta, approva un trattato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l'effetto giuridico di alcune disposizioni del trattato nella loro applicazione a tale Stato; e) l'espressione "Stato che ha partecipato ai negoziati" indica uno Stato che abbia partecipato alla elaborazione e all'adozione del testo del trattato; f) l'espressione "Stato contraente" indica uno Stato che ha acconsentito ad essere vincolato dal trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato sia entrato in vigore o meno; g) il termine "parte" indica uno Stato che ha consentito ad essere vincolato dal trattato e nei cui confronti, il trattato sia in vigore; h) l'espressione "terzo Stato a indica uno Stato che non e' parte del trattato; i) l'espressione "Organizzazione internazionale" indica una organizzazione fra governi. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 concernenti i termini e le espressioni usati nella presente convenzione non pregiudicano l'impiego di tali espressioni ne' il senso che puo' venir loro dato nel diritto interno di uno Stato.
Convenzione - art. 3
Articolo 3. Accordi internazionali che non rientrano nel quadro della presente convenzione Il fatto che la presente convenzione non si applichi ne' agli accordi internazionali conclusi tra gli Stati ed altri soggetti di diritto internazionale o tali altri soggetti di diritto internazionale fra di loro ne' agli accordi internazionali che non sono stati conclusi per iscritto, non viola: a) il valore giuridico di tali accordi; b) l'applicazione a tali accordi di ogni norma enunciata nella presente convenzione alla quale sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione; c) l'applicazione della convenzione ai rapporti fra Stati regolati da accordi internazionali dei quali sono egualmente parti altri soggetti di diritto internazionale.
Convenzione - art. 4
Articolo 4. Irretroattivita' della presente convenzione Salva restando l'applicazione di qualsiasi norma enunciata nella presente convenzione alla quale i trattati sarebbero soggetti in base al diritto internazionale indipendentemente dalla predetta convenzione, questa si applica nei confronti di tali Stati, soltanto ai trattati conclusi dopo la sua entrata in vigore.
Convenzione - art. 5
Articolo 5. Trattati costitutivi di organizzazioni internazionali e trattati adottati in seno ad un'organizzazione internazionale La presente convenzione si applica ad ogni trattato che sia atto costitutivo di una organizzazione internazionale e ad ogni trattato adottato in seno ad una organizzazione internazionale, con riserva di qualsiasi norma pertinente all'organizzazione.
Convenzione - art. 6
Articolo 6. Capacita' degli Stati di concludere trattati Ogni Stato ha la capacita' di concludere dei trattati.
Convenzione - art. 7
Articolo 7. Pieni poteri 1. Un individuo viene considerato il rappresentante di uno Stato per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato: a) quando presenti i pieni poteri del caso; b) quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere percio' la presentazione dei pieni poteri. 2. Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtu' delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri: a) i Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli affari esteri, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato; b) i capi di missioni diplomatiche, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario; c) i rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o uno dei suoi organi, per l'adozione del testo di un trattato nel corso di detta conferenza, presso detta organizzazione o detto organo.
Convenzione - art. 8
Articolo 8. Conferma successiva di un atto compiuto senza autorizzazione Un atto concernente la conclusione di un trattato, compiuto da una persona che non puo', in base all'articolo 7, essere considerata come autorizzata a rappresentare uno Stato a tale scopo e' senza effetti giuridici, a meno che non sia confermato successivamente da tale Stato.
Convenzione - art. 9
Articolo 9. Adozione del testo 1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione, salvo i casi previsti dal paragrafo 2. 2. L'adozione del testo di un trattato in una conferenza internazionale si compie con la maggioranza dei due terzi degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.
Convenzione - art. 10
Articolo 10. Autenticazione del testo Il testo di un trattato e' ritenuto autentico e definitivo: a) in base alla procedura stabilita in tale testo o convenuto dagli Stati partecipanti all'elaborazione del trattato; o, b) in mancanza di tale procedura, con la firma, la firma ad referendum o la parafatura, da parte dei rappresentanti di detti Stati, del testo del trattato o dell'atto finale di una conferenza nel quale il testo venga depositato.
Convenzione - art. 11
Articolo 11. Modi di esprimere il consenso ad essere vincolati da un trattato Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato puo' essere espresso con la firma, lo scambio di strumenti che formano il trattato, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione, o con ogni altro mezzo convenuto.
Convenzione - art. 12
Articolo 12. Espressione, mediante la firma, del consenso ad essere vincolati da un trattato 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato viene espresso con la firma del rappresentante di tale Stato: a) quando il trattato prevede che la firma abbia tale effetto; b) quando sia stato accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la firma avrebbe avuto tale effetto; o c) quando l'intenzione dello Stato di dare tale effetto alla firma risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. 2. Ai fini del paragrafo 1: a) la parafatura di un testo equivale alla firma di un trattato quando sia accertato che gli Stati che hanno partecipato al negoziato avevano cosi' convenuto; b) la firma ad referendum di un trattato da parte del rappresentante di uno Stato, qualora venga confermata da quest'ultimo, equivale alla firma definitiva del trattato.
Convenzione - art. 13
Articolo 13. Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato mediante lo scambio degli strumenti costituenti un trattato Il consenso degli Stati ad essere vincolati da un trattato costituito dagli strumenti scambiati fra di loro viene espresso con tale scambio: a) quando gli strumenti prevedono che il loro scambio avra' tale effetto; o b) quando sia d'altro canto accertato che tali Stati avevano convenuto che lo scambio degli strumenti avrebbe avuto tale effetto.
Convenzione - art. 14
Articolo 14. Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione 1. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con la ratifica: a) quando il trattato prevede che tale consenso si esprima con la ratifica; b) quando sia in qualche modo accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che la ratifica era necessaria; c) quando il rappresentante di tale Stato abbia firmato il trattato con la riserva di ratifica; o d) quando l'intenzione di tale Stato di firmare il trattato con riserva di ratifica risulti dai pieni poteri del suo rappresentante o sia stata espressa nel corso dei negoziati. 2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'accettazione o l'approvazione in condizioni analoghe a quelle che si applicano per la ratifica.
Convenzione - art. 15
Articolo 15. Espressione del consenso ad essere vincolati da un trattato con l'adesione Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato si esprime con l'adesione: a) quando il trattato prevede che tale consenso possa essere espresso da tale Stato con l'adesione; b) quando sia in qualche modo accertato che gli Stati che hanno partecipato ai negoziati avevano convenuto che tale consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione; c) quando tutte le parti abbiano convenuto successivamente che il consenso avrebbe potuto essere espresso da tale Stato con l'adesione.
Convenzione - art. 16
Articolo 16. Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d'approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se cosi' e' stato convenuto.
Convenzione - art. 17
Articolo 17. Consenso ad essere vincolati da una parte di un trattato e scelta di disposizioni diverse Fatte salve le disposizioni degli articoli da 19 a 23, il consenso di uno Stato ad essere vincolato da una parte di un trattato non ha efficacia se il trattato non lo prevede o se gli altri Stati contraenti non vi consentono. 2. Il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato che permetta di scegliere fra disposizioni diverse non produce effetti se le disposizioni sulle quali si basa non sono chiaramente indicate.
Convenzione - art. 18
Articolo 18. Obbligo a non privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo prima della sua entrata in vigore Uno Stato deve astenersi dal compiere atti che sarebbero suscettibili di privare un trattato del suo oggetto e del suo scopo: a) quando ha firmato il trattato o scambiato gli strumenti costituenti il trattato, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, finche' non ha manifestato la propria intenzione di non divenire parte del trattato; o b) quando ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato da un trattato, nel periodo che precede l'entrata in vigore del trattato e a condizione che questa non sia indebitamente ritardata.
Convenzione - art. 19
Articolo 19. Formulazione delle riserve Uno Stato, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione di un trattato o al momento dell'adesione, puo' formulare una riserva, a meno che: a) la riserva non sia vietata dal trattato; b) il trattato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in questione; o c) in casi diversi da quelli previsti ai commi a) e b), la riserva sia incompatibile con l'oggetto e lo scopo del trattato.
Convenzione - art. 20
Articolo 20. Accettazione delle riserve ed obiezioni alle stesse 1. Una riserva autorizzata espressamente da un trattato non deve essere accettata successivamente dagli altri Stati contraenti, a meno che il trattato non lo preveda. 2. Quando risulti dal numero limitato degli Stati che hanno partecipato ai negoziati, nonche' dall'oggetto e dallo scopo del trattato stesso, che l'applicazione del trattato nella sua interezza tra tutte le parti e' condizione essenziale per il consenso di ciascuna di esse ad essere vincolata dal trattato, una riserva deve essere accettata da tutte le Parti. 3. Quando un trattato e' un atto costitutivo di una Organizzazione internazionale, ed a meno che in esso non sia altrimenti previsto, una riserva esige anche l'accettazione dell'organo competente dell'organizzazione in questione. 4. Nei casi diversi da quelli previsti dai paragrafi precedenti e a meno che il trattato non disponga altrimenti: a) l'accettazione di una riserva da parte di un altro Stato contraente rende lo Stato autore della riserva parte del trattato nei riguardi di tale altro Stato se il trattato e' in vigore o quando esso entra in vigore per gli altri Stati summenzionati; b) l'obiezione ad una riserva sollevata da un altro Stato contraente non impedisce al trattato di entrare in vigore tra lo Stato che ha formulato l'obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l'obiezione; c) un atto che esprima il consenso di uno Stato ad essere vincolato dal trattato e che contenga una riserva diventa efficace dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha accettato la riserva. 5. Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il trattato non preveda altrimenti, si ritiene che una riserva sia stata accettata da uno Stato qualora quest'ultimo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto notifica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal trattato, quando quest'ultima sia posteriore.
Convenzione - art. 21
Articolo 21. Effetti giuridici delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. Una riserva formulata in conformita' degli articoli 19, 20 e 23 nei confronti di un'altra parte: a) modifica, per lo Stato autore della riserva, nelle sue relazioni con quest'altra Parte le disposizioni del trattato sulle quali verte la riserva, nella misura prevista da detta riserva; e b) modifica nella stessa misura tali disposizioni per quest'altra parte nelle sue relazioni con lo Stato autore della riserva. 2. La riserva non modifica le disposizioni del trattato per le altre parti del trattato nei loro rapporti intercorsi. 3. Quando uno Stato che ha formulato un'obiezione ad una riserva non si e' opposto all'entrata in vigore del trattato tra se stesso e lo Stato autore della riserva, le disposizioni oggetto della riserva non si applicano tra i due Stati, nella misura prevista dalla riserva stessa.
Convenzione - art. 22
Articolo 22. Ritiro delle riserve e delle obiezioni alle riserve 1. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una riserva puo' essere ritirata in ogni momento senza che il consenso dello Stato che ha accettato la riserva sia necessario per il suo ritiro. 2. A meno che il trattato non disponga altrimenti, una obiezione ad una riserva puo' essere ritirata in ogni momento. 3. A meno che il trattato non preveda altrimenti o che non sia altrimenti convenuto: a) il ritiro di una riserva non ha efficacia nei confronti di un altro Stato contraente che a partire dal momento in cui tale Stato ne ha ricevuto notifica; b) il ritiro di un'obiezione ad una riserva ha efficacia soltanto a partire dal momento in cui lo Stato che ha formulato la riserva ha ricevuto notifica di detto ritiro.
Convenzione - art. 23
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