DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1974, n. 121

Type DPR
Publication 1974-03-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto regio decreto-legge approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, viene integrato con l'aggiunta dei seguenti comma: "Nelle tre Venezie, agli adempimenti previsti dal primo comma del presente articolo, provvede la sezione di credito agrario dell'istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie. Alla sezione di credito agrario dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, in materia di schedario regionale si applicano il secondo e terzo comma del presente articolo".

Art. 2

Il terzo comma dell'art. 45 del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, concernente l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e' sostituito dal seguente: "All'uopo le deliberazioni dei consigli di amministrazione e degli altri organi deliberanti, non diventano esecutive se non dopo trascorsi venti giorni da quello in cui pervennero all'organo di vigilanza, ad eccezione delle deliberazioni riguardanti la concessione dei prestiti".

LEONE LA MALFA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1974

Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 106. - SCIARRETTA

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