LEGGE 11 marzo 1974, n. 149

Type Legge
Publication 1974-03-11
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo NATO sulla comunicazione di informazioni tecniche a scopi di difesa, concluso a Bruxelles il 19 ottobre 1970.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo VIII dell'accordo stesso.

LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Accord

ACCORD OTAN SUR LA COMMUNICATION, A DES FINS DE DEFENSE, D'INFORMATIONS TECHNIQUES Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo - art. I

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli implicati nella convenzione. ACCORDO NATO SULLA COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE A SCOPI DI DIFESA I Governi del Belgio, Canada, Danimarca, Francia, Repubblica federale di Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Turchia, Inghilterra e Stati Uniti d'America; Parti del trattato Nord Atlantico, concluso a Washington il 4 aprile 1949; Considerando che l'articolo 3 del trattato Nord Atlantico prevede che le Parti conserveranno ed aumenteranno la loro capacita' individuale e collettiva di resistenza ad un attacco armato con lo sviluppo dei propri mezzi e prestandosi mutua assistenza; Considerando che tale capacita' puo' essere aumentata, tra l'altro, con la comunicazione, tra i Governi parti e gli Organismi della NATO, di informazioni tecniche che sono oggetto di diritti di proprieta' al fine di contribuire alla ricerca per la difesa, la messa a punto e la produzione di attrezzature e materiali militari; Considerando che i diritti dei proprietari di informazioni tecniche, cosi' comunicate, devono essere riconosciuti e protetti; Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo: a) per "a scopi di difesa" s'intende: "al fine di rafforzare la capacita' individuale o collettiva di difesa degli Stati parti del trattato Nord Atlantico sia nel quadro di programmi nazionali, bilaterali o multilaterali, sia al momento della messa in opera di progetti di ricerca, di messa a punto, di produzione o di logistica della NATO"; b) per "informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'" s'intendono le informazioni di carattere tecnico, sufficientemente esplicite per poter essere utilizzate e che presentano un'utilita' per l'industria e di cui sono a conoscenza solo il proprietario e le persone legalmente o contrattualmente tenute a conoscerle e che non sono quindi accessibili al pubblico. Le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' possono comprendere, per esempio, invenzioni, disegni, "know-how" e dati; c) per "Organismi della NATO" s'intendono il Consiglio del Nord Atlantico e tutti gli organismi sussidiari civili o militari - ivi compresi i quartieri generali militari internazionali - regolati dalle disposizioni sia della convenzione sullo statuto dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico, dei rappresentanti nazionali e del personale internazionale, firmata ad Ottawa il 20 settembre 1951, sia del protocollo sullo statuto dei quartieri generali militari internazionali creati in virtu' del trattato Nord Atlantico, firmato a Parigi il 28 agosto 1952; d) per "Governo o Organismo d'origine" s'intende il Governo parte del presente accordo o dell'Organismo della NATO che comunica per primo le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'; e) per "Destinatario" s'intende ogni Governo parte del presente accordo o ogni Organismo della NATO che abbiano ricevuto informazioni tecniche comunicate in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta', sia che tale comunicazione sia stata loro trasmessa direttamente dal Governo o Organismo di origine o tramite un altro destinatario; f) per "comunicazione a titolo confidenziale" si intende la comunicazione d'informazioni tecniche ad un numero limitato di persone che s'impegnano a non comunicarle ad altre persone salvo che alle condizioni specificate dal Governo o Organismo d'origine; g) per "comunicazione non autorizzata" s'intende ogni comunicazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' effettuata in modo non conforme alle condizioni alle quali tale comunicazione e' stata fatta al destinatario; h) per "utilizzazione non autorizzata" s'intende ogni utilizzazione d'informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' effettuata senza la preliminare autorizzazione o senza tener conto delle condizioni alle quali tali informazioni tecniche sono state comunicate al destinatario.

Accordo - art. II

Articolo II. A. Quando a scopi di difesa delle informazioni tecniche siano state comunicate da un Governo o da un Organismo d'origine a uno o piu' destinatari in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta', ciascun destinatario, con riserva delle disposizioni del paragrafo B del presente articolo, e' responsabile della salvaguardia di tali informazioni in quanto informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' che sono state comunicate a titolo confidenziale. Il destinatario tratta tali informazioni tecniche in conformita' alle condizioni imposte e adotta le misure adeguate compatibili con tali condizioni al fine di evitare che tali informazioni vengano comunicate a chiunque, pubblicate, utilizzate senza autorizzazione, o trattate in qualunque altro modo che possa recare danno al proprietario. Se un destinatario desidera far modificare le condizioni imposte deve, a meno che non sia stato stabilito altrimenti, inoltrare una richiesta a tale scopo al Governo o Organismo d'origine che ha fornito le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'. B. Se un destinatario constata che una parte qualunque delle informazioni tecniche che gli sono state comunicate in quanto oggetto di diritti di proprieta' era, al momento della comunicazione, gia' in suo possesso o a sua disposizione o era, al momento della comunicazione o in qualunque altro momento, di dominio pubblico, tale destinatario deve, nella misura in cui le norme di sicurezza lo permettono, avvisare il piu' presto possibile il Governo o l'Organismo di origine e adottare, se del caso, con quest'ultimo tutte le disposizioni adeguate al fine di mantenere il carattere confidenziale e la salvaguardia del segreto militare e di assicurare la restituzione dei documenti. C. Nessuna delle disposizioni del presente accordo deve essere interpretata come limitante le possibilita' del destinatario di utilizzare tutti i mezzi di difesa a sua disposizione in caso di disaccordo in seguito ad una comunicazione di informazioni tecniche.

Accordo - art. III

Articolo III. A. Se il proprietario d'informazioni tecniche, oggetto di diritti di proprieta', che sono state comunicate a scopi di difesa subisce un danno a causa della loro comunicazione o utilizzazione non autorizzate da un destinatario o da chiunque abbia ricevuto le informazioni di tale destinatario, quest'ultimo deve risarcire il proprietario delle informazioni tecniche: quando si tratta di un Governo, in base alla sua legislazione nazionale; quando si tratta di un organismo della NATO e a meno che le parti interessate non abbiano deciso altrimenti, in base alla legislazione del Paese nel quale ha sede l'Organismo. Un tale risarcimento sara' versato sia direttamente al proprietario, sia al Governo o all'Organismo d'origine se quest'ultimo risarcisce lui stesso il proprietario. In quest'ultimo caso, e a meno che non sia convenuto altrimenti, l'ammontare della somma che il destinatario deve pagare non sara' modificato per il fatto del versamento della somma a titolo di risarcimento da parte del Governo o dall'Organismo d'origine. B. Compatibilmente alle proprie esigenze in materia di sicurezza i destinatari e il Governo o l'Organismo di origine si forniscono reciprocamente ogni prova o informazione di cui dispongono e si prestano ogni altra assistenza utile per valutare il danno subito e il risarcimento. C. Su richiesta di un Governo parte del presente accordo o di un Organismo interessato della NATO, puo' essere istituito un Comitato consultivo, composto esclusivamente da rappresentanti dei Governi o degli Organismi della NATO interessati al caso, al fine di procedere ad un'indagine e ad un esame delle prove e fare un rapporto alle Parti interessate sull'origine, la natura e l'estensione del danno subito. Tale Comitato puo' chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico di incaricare un membro del Segretariato internazionale di far parte del Comitato in qualita' di osservatore o in qualita' di rappresentante del Segretario generale. D. Nessuna disposizione del presente articolo deve essere considerata come lesiva dei diritti che il proprietario danneggiato puo' avere nei confronti di ogni Governo e di ogni Organismo della NATO.

Accordo - art. IV

Articolo IV. I Governi parti del presente accordo fisseranno, in seno al Consiglio Atlantico, le procedure necessarie all'applicazione di detto accordo. Tali procedure comprenderanno in particolare le disposizioni che regolano: a) la comunicazione, il ricevimento e l'utilizzazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta' nel quadro del presente accordo; b) le modalita' della partecipazione degli organismi della NATO alla comunicazione, al ricevimento e all'utilizzazione di informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'; c) la creazione e il funzionamento del Comitato consultivo previsto dal precedente articolo III C; d) le domande di modifica, previste all'articolo II A, delle condizioni imposte per quanto riguarda le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta'.

Accordo - art. V

Articolo V. 1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo dovra' essere interpretata come recante pregiudizio agli impegni assunti in materia di sicurezza dai Governi parti di detto accordo. 2. Ogni destinatario da' a tutte le informazioni tecniche oggetto di diritti di proprieta', che sono state messe a sua disposizione in virtu' del presente accordo, almeno la stessa classificazione di sicurezza assegnata a tali informazioni dal Governo o Organismo d'origine.

Accordo - art. VI

Articolo VI. 1. Nessuna disposizione del presente accordo impedira' ai Governi parti di detto accordo di continuare ad applicare gli accordi esistenti, ne' vietera' loro di concludere tra loro altri accordi in tal senso. 2. Nessuna disposizione del presente accordo dovra' essere interpretata come recante pregiudizio alle disposizioni dell'accordo NATO per la reciproca salvaguardia del segreto delle invenzioni riguardanti la difesa oggetto di domande di brevetto, firmato a Parigi il 21 settembre 1960.

Accordo - art. VII

Articolo VII. Nessuna disposizione del presente accordo sara' applicata alla comunicazione o utilizzazione di informazioni tecniche riguardanti il settore dell'energia atomica.

Accordo - art. VIII

Articolo VIII. A. Gli strumenti di ratifica o d'approvazione del presente accordo saranno depositati il piu' presto possibile presso il Governo degli Stati Uniti d'America che notifichera' a ciascun Governo firmatario e al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico la data dei depositi. Il presente accordo entrera' in vigore 30 giorni dopo il deposito da parte di due Stati firmatari dei loro strumenti di ratifica o di approvazione. Esso entrera' in vigore per ogni altro Stato firmatario 30 giorni dopo il deposito del suo strumento di ratifica o di approvazione. B. Il Consiglio del Nord Atlantico fissera' le date a partire dalle quali il presente accordo si applichera' o cessera' di essere in vigore per gli Organismi della NATO.

Accordo - art. IX

Articolo IX. Ogni Parte del presente accordo potra' far cessare tale accordo nei suoi confronti un anno dopo aver informato della sua denuncia il Governo degli Stati Uniti d'America che informera' gli altri Governi firmatari e il Segretario dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico del deposito di ciascuno strumento di denuncia. Tuttavia la denuncia non intacchera' gli obblighi assunti e i diritti e le facolta' anteriormente acquisiti dalle Parti in virtu' delle disposizioni del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Bruxelles il 19 ottobre 1970 in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che rimarra' depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d'America e la cui copia conforme sara' trasmessa da tale Governo a tutti gli altri Governi firmatari nonche' al Segretario generale dell'Organizzazione del trattato Nord Atlantico. (Seguono le firme).

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