DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1974, n. 165
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9, convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674, e successive modificazioni;
Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Sentito il Comitato interministeriale dei prezzi;
Sentito
il Consiglio dei Ministri; Decreta:
Art. 1
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) I prezzi, le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere sono aumenti del trenta per cento. Fanno eccezione: a) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la seconda zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 che sono aumentati del venti per cento; b) i prezzi delle basi chilometriche della seconda classe per la terza zona di percorrenza, delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 nonche' i prezzi dei supplementi per l'utilizzazione di posti cuccetta e posti in vettura letto che rimangono invariati; c) i prezzi della tariffa n. 22 "Biglietti di abbonamento a riduzione" per impiegati dello Stato e studenti e della tariffa n. 23 "Biglietti di abbonamento settimanali e festivi per impiegati, operai e braccianti" che sono aumentati del dodici per cento. 2) I prezzi minimi, per viaggiatore, sia per gli adulti che per i ragazzi, e per qualsiasi tariffa, sono fissati in L. 150 per la prima e in L. 100 per la seconda classe. 3) I biglietti di andata e ritorno per fiere e mercati e di andata e ritorno festivi, di cui all'art. 25, sono soppressi. 4) All'art. 29 e' aggiunto il seguente paragrafo: "Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facolta' di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per treni speciali e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse". 5) Le tariffe per i viaggi in comitiva, di cui all'art. 36, sono stabilite come segue: a) comitive ordinarie: tariffa n. 3, per gruppi composti da 10 a 24 persone; tariffa n. 4, per gruppi composti da 25 a 399 persone; tariffa n. 5, per gruppi composti da almeno 400 persone. b) comitive familiari: tariffa n. 4, per gruppi di almeno 4 persone. 6) L'agevolazione comitive festive, di cui all'art. 36, e' soppressa. 7) All'art. 36 e' aggiunto il seguente paragrafo: "Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, in relazione alle esigenze del mercato ed alle condizioni dello esercizio ferroviario, ha facolta' di sospendere temporaneamente l'applicazione delle tariffe per i viaggi delle comitive e di modificare sia la misura delle riduzioni sia le condizioni di applicazione delle tariffe stesse". 8) L'importo minimo da pagare per ciascun treno speciale a richiesta degli utenti, di cui alla tariffa n. 10, e' modificato come segue: per i treni a carrozze: 300 biglietti di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, per la percorrenza minima di 100 km; per le automotrici: tanti biglietti di 1ª o di 2ª classe a tariffa ordinaria n. 1, secondo la classe del materiale rotabile utilizzato, per quanti sono i posti offerti dal mezzo, per la percorrenza minima di 100 km. 9) Alla tariffa n. 11 sono apportate le seguenti variazioni: a) l'indicazione della tariffa n. 5 e n. 6 e' sostituita, rispettivamente, dalla tariffa n. 4 e n. 5; b) il minimo di partecipazione previsto dal secondo capoverso del paragrafo 2 e' portato da 300 a 400 persone. 10) Le tariffe n. 51 e n. 61 sono soppresse; in sostituzione si applicano rispettivamente le tariffe n. 4 e n. 5.
Art. 2
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) Sono aumentati del ventitre' per cento: a) i prezzi delle classi dalla 41 alla 87 e i prezzi di base delle classi dalla 601 in poi, di cui alla parte II, capo VII; b) i prezzi delle tariffe: speciale n. 104: bestiame; speciale n. 107: giornali e altre pubblicazioni periodiche; speciale n. 108, serie B: esplosivi e materie radioattive spediti a carro; speciale n. 109: feretri e resti umani; speciale n. 110: spedizioni di "Grandi containers" carichi o vuoti; speciale n. 111: spedizioni su determinate relazioni di traffico di "Rimorchi e semirimorchi stradali" carichi o vuoti; eccezionale n. 203: autoveicoli, motocicli e velocipedi attraverso lo stretto di Messina; eccezionale a. 221: trasporto con navi-traghetto, sulla relazione Civitavecchia-Golfo Aranci (o viceversa), di automezzi non caricati su carri ferroviari. 2) Alla tariffa speciale n. 103 - Prodotti alimentari, alla tariffa eccezionale n. 201 - Prodotti alimentari dal Mezzogiorno e dalla Sardegna, e alla tariffa eccezionale n. 204 - Cereali, loro farine e paste da minestra, sono apportate le variazioni di cui all'allegato n. 1 al presente decreto. 3) Alla "Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro" di cui alla parte iii sono apportate le modificazioni risultanti nell'allegato n. 2 al presente decreto. 4) II diritto fisso, di cui all'art. 61, paragrafo 5, e' aumentato da L. 7.000 per carro di qualsiasi tipo a: L. 12.000 per i carri ad assi; L. 16.000 per i carri a carrelli. 5) La tassa terminale, applicabile ai trasporti di merci tassabili con le classi di prezzo dalla 601 in poi, e' aumentata da L. 400 a L. 600 per tonnellata. 6) Sono aumentati del trenta per cento gli altri prezzi di trasporto a carro (ivi compresi quelli per i treni speciali), le tasse, le soprattasse e gli altri diritti, anche accessori, di ogni genere.
Art. 3
Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile provvedera' ad emanare le norme di attuazione per l'adeguamento, all'aumento di cui agli articoli 1 e 2, delle basi di tariffa e degli altri prezzi di trasporto, nonche' delle tasse, soprattasse e diritti, anche accessori, di ogni genere, con gli opportuni arrotondamenti, e per il coordinamento tra le varie disposizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalle norme in vigore.
Art. 4
Il presente decreto entra in vigore il 15 maggio 1974.
LEONE RUMOR - PRETI - GIOLITTI - COLOMBO - BISAGLIA - DE MITA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 9 maggio 1974
Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 11. - CARUSO
Allegato n. 1
ALLEGATO N. 1 Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato n. 2
ALLEGATO N. 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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