LEGGE 8 aprile 1974, n. 194
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971: a) convenzione sul commercio del grano; b) convenzione sull'aiuto alimentare.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data alle convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente all'articolo 26 della convenzione indicata sub a) e dell'articolo X della convenzione indicata sub b).
Art. 3
In attuazione del programma di aiuti alimentari della Comunita' economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) e' incaricata di provvedere, secondo le norme emanate o che saranno emanate dalla stessa Comunita', alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana. Le relative spese, valutate in lire 6.500 milioni in ragione di anno, sono imputate alla gestione finanziaria dell'AIMA, di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.
LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO - BISAGLIA - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accord
ACCORD INTERNATIONAL SUR LE BLE DE 1971 Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nelle convenzioni. ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971 PREAMBOLO La Conferenza delle Nazioni Unite sul grano, 1971. Considerando che l'accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966 e 1967, Considerando che le disposizioni dell'accordo internazionale sui cereali del 1967, composto e della convenzione relativa al commercio del grano e della convenzione relativa all'assistenza alimentare, scadono il 30 giugno 1971 e che e' auspicabile concludere un accordo per un nuovo periodo di tempo, Ha convenuto che il presente accordo internazionale sul grano del 1971 sia formato da due strumenti giuridici distinti: a) la convenzione sul commercio del grano del 1971; b) la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971; e che tanto la convenzione sul commercio del grano del 1971 quanto la convenzione relativa all'assistenza alimentare del 1971, a seconda di quanto sara' convenuto, saranno sottoposte, in conformita' delle loro procedure costituzionali, alla firma, alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione dei Governi rappresentati alla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio del grano del 19/7, nonche' dei Governi degli Stati parti della convenzione relativa al commercio del grano dell'accordo internazionale sui cereali del 1967. CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971 Articolo 1 Scopi La presente convenzione ha lo scopo: a) di favorire la cooperazione internazionale per quanto attiene ai problemi che sono posti dal grano nel mondo, tenuto conto del rapporto che esiste fra il commercio del grano e la stabilita' economica dei mercati di altri prodotti agricoli; b) di favorire lo sviluppo del commercio internazionale del grano e della farina di grano, di assicurare che tale commercio si effettui il piu' liberamente possibile nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori e di contribuire in tal modo allo sviluppo dei Paesi la cui economia dipende dalla vendita commerciale del grano; c) di contribuire, in quanto sia possibile, alla stabilita' del mercato internazionale del grano nell'interesse sia dei membri esportatori che dei membri importatori, e d) di fornire, in base all'articolo 21 della presente convenzione, un quadro per la negoziazione di disposizioni relative al prezzo del grano, nonche' ai diritti e ai doveri dei membri nei riguardi del commercio internazionale del grano.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente convenzione: 1. a) "Consiglio" indica il Consiglio internazionale del grano costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949 e rimasto in vita in base all'articolo 10; b) "Membro" indica una Parte della presente convenzione o un territorio o gruppo di territori per i quali e' stata fatta la notifica prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 28; c) "Membro esportatore" indica un membro di cui all'allegato A; d) "Membro importatore" indica un membro di cui all'allegato B; e) "Territorio", quando tale termine si riferisce a un membro esportatore o ad un membro importatore, indica ogni territorio al quale si applichino, in base all'articolo 28, i diritti e gli obblighi che il Governo di tale membro ha assunto ai sensi della presente convenzione; f) "Comitato esecutivo" indica il Comitato, costituito in base all'articolo 15; g) "Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato" indica il Sottocomitato costituito in base all'articolo 16; h) "Cereali" comprende grano, segale, orzo, avena, granturco e sorgo; i) "Grano" indica il frumento in grani di qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualita' e, tranne nei casi in cui il contesto imponga una designazione diversa, la farina di grano; j) "Annata agricola" indica il periodo dal 1 luglio al 30 giugno; k) "Boisseau (o staio)" indica, nel caso del grano, 60 libbre avoirdupois ovvero 27, 2155 chilogrammi; l) "Tonnellata metrica" o 1000 chilogrammi indica, nel caso del grano, 36.7431 boisseaux (stai); m) i) "Acquisto" indica, a seconda del contesto, l'acquisto, ai fini dell'importazione, di grano esportato o destinato ad essere esportato da un membro esportatore, o da un paese diverso da un membro esportatore, a seconda del caso, o la quantita' di tale grano cosi' acquistata; ii) "Vendita" indica, a seconda del contesto, la vendita, ai fini dell'esportazione, del grano importato o destinato ad essere importato da un membro importatore, o da un Paese diverso da un membro importatore, a seconda del caso, o la quantita' di detto grano cosi' venduto; iii) quando si tratta di un acquisto o di una vendita e' inteso, nella presente convenzione, che tale termine indica non solo gli acquisti o le vendite conclusi fra i Governi interessati, ma anche gli acquisti o le vendite conclusi tra negozianti privati o di acquisti o di vendite conclusi tra un negoziante privato ed il Governo interessato. In questa definizione, il termine "Governo" indica il Governo di ogni territorio al quale si applichino, in base all'articolo 28, i diritti e gli obblighi che ogni Governo assume nel ratificare, nell'accettare o nell'approvare la presente convenzione o aderendovi; n) S'intende che, nella presente convenzione, ogni menzione relativa ad un "Governo rappresentato alla Conferenza delle Nazioni Unite sul grano del 1971" vale anche per la Comunita' economica europea, qui appresso indicata come "la Comunita'". Di conseguenza, nella presente convenzione, ogni menzione di "firma" o di "deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione" o di uno "strumento di adesione" o di una "dichiarazione di applicazione provvisoria" da parte di un Governo, nel caso delle Comunita', e' inteso che valga anche per la firma o per la dichiarazione di applicazione provvisoria a nome della Comunita' da parte della sua autorita' competente nonche' per il deposito dello strumento richiesto dalla procedura istituzionale della Comunita' per la conclusione di un accordo internazionale. 2. Il calcolo dell'equivalente in grano viene eseguito in base al tasso di resa che e' indicato nel contratto tra il compratore e il venditore. Se tale tasso di resa non e' indicato, settantadue unita' in peso di farina di grano sono considerate, ai fini di tale calcolo, come equivalenti a cento unita' in peso di frumento in chicco, salvo decisione contraria del Consiglio.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Acquisti commerciali e transazioni speciali 1. "Acquisto commerciale" indica, ai fini della presente convenzione, ogni acquisto effettuato in base alla definizione di cui all'articolo 2 e sulla base degli usi commerciali comuni del commercio internazionale, salvo le transazioni previste al paragrafo 2 del presente articolo. 2. "Transazione speciale" indica, ai fini della presente convenzione, una transazione che contenga degli elementi, introdotti dal Governo di un membro interessato, che non siano conformi agli usi commerciali abituali. Le transazioni speciali comprendono: a) le vendite a credito nelle quali, per un intervento governativo, il tasso di interesse, la dilazione nel pagamento o altre delle condizioni connesse non siano conformi ai tassi, alle dilazioni o alle condizioni abitualmente praticate in quel commercio nel mercato mondiale; b) le vendite per le quali i fondi necessari per la operazione siano ottenuti dal Governo del membro esportatore sotto forma di prestito legato all'acquisto del grano; c) le vendite in divise del membro importatore, che non siano trasferibili ne' convertibili in divise o in merci destinate ad essere utilizzate nel Paese del membro esportatore; d) le vendite eseguite in base ad accordi commerciali con speciali accordi di pagamento che prevedano conti di compensazione che servano a regolare bilateralmente i saldi creditori con scambio di merci, a meno che il membro esportatore e il membro importatore interessati accettino che la vendita sia considerata come avente carattere commerciale; e) le operazioni di permuta: i) che risultano dall'intervento di Governi e nelle quali il grano e' scambiato a prezzi diversi da quelli praticati sul mercato mondiale, o ii) che sono eseguite in base ad un programma governativo di acquisti, a meno che l'acquisto del grano risulti da una operazione di permuta nella quale il Paese di ultima destinazione del grano non sia indicato nel contratto iniziale di permuta; f) un dono di grano o un acquisto di grano a mezzo di un aiuto finanziario accordato particolarmente a tale scopo dal membro esportatore; g) ogni altra categoria di transazioni che il Consiglio possa specificare e che contenga elementi, introdotti dal Governo di un membro interessato, che non siano conformi agli usi commerciali abituali. 3. Qualsiasi quesito posto dal Segretario esecutivo o da un membro esportatore o da un membro importatore al fine di stabilire se per una data transazione si tratti di un acquisto commerciale ai sensi del paragrafo 1 o di una transazione speciale ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e' risolta dal Consiglio.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Registrazione e notifica 1. Il Consiglio registra separatamente, per ogni annata agricola: a) ai fini dell'applicazione della presente convenzione, tutti gli acquisti commerciali eseguiti da membri presso altri membri e non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali, e b) tutte le vendite commerciali eseguite da membri a non membri e tutte le esportazioni di membri a destinazione di non membri a condizioni tali da farne delle transazioni speciali. 2. I registri di cui al paragrafo precedente sono tenuti in modo che la registrazione delle transazioni speciali sia distinta dalla registrazione delle transazioni commerciali. 3. Per facilitare il lavoro del Sottocomitato consultivo per la situazione del mercato previsto all'artico. lo 16, il Consiglio registra i prezzi del mercato internazionale del grano e della farina nonche' le spese di trasporto. 4. Ove si tratti di grano che giunga al Paese di ultima destinazione dopo rivendita, passaggio o trasbordo portuale in un Paese diverso da quello da cui il grano ha origine, i membri forniscono, nella misura del possibile, le informazioni necessarie per registrare l'acquisto o la transazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo quali acquisti o transazioni tra il Paese d'origine e il Paese di ultima destinazione. In caso di rivendita, le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili solo se il grano e' partito dal Paese d'origine durante l'annata agricola in questione. 5. Il Consiglio puo' autorizzare la registrazione di acquisti per un'annata agricola: a) se il periodo di carico considerato e' compreso in un lasso di tempo ragionevole, non superiore ad un mese, che sara' fissato dal Consiglio, prima dell'inizio o dopo la fine dell'annata agricola, e b) se i due membri interessati sono d'accordo. 6. Ai fini del presente articolo, a) i membri indirizzano al Segretario esecutivo tutte le informazioni relative alle quantita' di grano che sono state oggetto di vendite ed acquisti commerciali e di transazioni speciali, di cui il Consiglio, in funzione delle proprie competenze, potrebbe aver bisogno, compresi: i) per quanto concerne le transazioni speciali, i dettagli di tali transazioni, che permettano di classificarle secondo le categorie definite all'articolo 3; ii) per quanto riguarda il grano, i dettagli disponibili relativi al tipo, alla categoria, al "grado" e alla qualita', nonche' alle quantita' di cui si tratta; iii) per quanto riguarda la farina, le indicazioni disponibili che permettano di identificare la qualita' della farina e le quantita' di ogni qualita'; b) i membri, che esportano con regolarita', e gli altri membri per i quali il Consiglio avra' cosi' deciso, sono tenuti ad inviare al Segretario esecutivo tutte le informazioni relative ai prezzi delle transazioni speciali concernenti qualsiasi natura, categoria, tipo, "grado" o qualita' di grano e di farina di grano, di cui il Consiglio potrebbe aver bisogno; c) il Consiglio riceve regolarmente delle informazioni sui costi dei trasporti in vigore, e i membri sono tenuti, nella misura del possibile, a comunicare al Consiglio tutte le informazioni complementari di cui potrebbe aver bisogno. 7. Il Consiglio emana un regolamento a proposito delle notifiche e dei registri di cui al presente articolo. Detto regolamento determina la frequenza e le modalita' in base alle quali tali notifiche devono essere fatte e definisce a tale riguardo gli obblighi dei membri. Il Consiglio fissa anche la procedura di modifica dei registri e degli estratti di cui assicura la tenuta, nonche' i sistemi di composizione di ogni controversia che possa sorgere a tale riguardo. Quando uno qualsiasi dei membri non ottemperi, ripetutamente e senza giustificazione, agli impegni di notifica dei contratti in base al presente articolo, il Comitato esecutivo inizia delle consultazioni con il membro stesso allo scopo di porre rimedio alla situazione.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Valutazione dei fabbisogni e delle disponibilita' di grano 1. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero nord, ed il 1 febbraio, per i Paesi dell'emisfero sud, ogni membro importatore notifica al Consiglio le valutazioni dei fabbisogni di importazione commerciale di grano durante l'annata agricola. Ogni membro importatore puo' notificare in seguito al Consiglio tutte le modifiche che desideri apportare alle proprie valutazioni. 2. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero occidentale, e il 1 febbraio, per i Paesi dell'emisfero meridionale, ogni membro esportatore notifica al Consiglio le proprie valutazioni dei quantitativi di grano che potra' esportare nel corso dell'annata agricola. Ogni membro esportatore puo' notificare in seguito al Consiglio ogni modifica che desideri apportare alle proprie valutazioni. 3. Tutte le valutazioni notificate al Consiglio vengono utilizzate per i fini dell'amministrazione della presente convenzione e non possono essere comunicate ai membri esportatori e ai membri importatori che alle condizioni determinate dal Consiglio. Le valutazioni presentate in base al presente articolo non costituiscono in alcun modo degli impegni.
Accordo - art. 6
Articolo 6 Consultazioni sulla situazione del mercato 1. Se il Sottocomitato consultivo per la situazione di mercato, nel corso dell'esame continuo di mercato che effettua in base al paragrafo 2 dell'articolo 16, ritiene che si sia prodotta o sia imminente una situazione di instabilita' nel mercato, o se una tale situazione viene segnalata all'attenzione del Sottocomitato consultivo dal Segretario esecutivo, di sua propria iniziativa o a richiesta di qualsiasi membro esportatore o importatore, il Sottocomitato consultivo riferisce immediatamente sui fatti in questione al Comitato esecutivo. Il Sottocomitato consultivo nell'informare il Comitato esecutivo deve tenere debito conto delle circostanze che hanno provocato o che minacciano di provocare una situazione di instabilita' nel mercato, ivi comprese le fluttuazioni dei prezzi. Il Comitato esecutivo si riunisce entro cinque giorni lavorativi per analizzare la situazione e per esaminare se sia possibile giungere a soluzioni reciprocamente accettabili. 2. Il Comitato esecutivo, ove lo ritenga opportuno, informa il Presidente del Consiglio che puo' indire una sessione del Consiglio per fare il punto della situazione.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Controversie e denuncie 1. Ogni controversia relativa alla interpretazione o all'applicazione della presente convenzione che non abbia potuto essere composta per via di negoziati e', a richiesta di qualsiasi membro che ne sia parte, sottoposta al Consiglio perche' decida in merito. 2. Ogni membro che ritenga che i propri interessi, in quanto parte della presente convenzione, siano gravemente compromessi dal fatto che uno o piu' membri abbiano adottato delle misure di natura tale da compromettere il funzionamento della presente convenzione, puo' rivolgersi al Consiglio. Il Consiglio consulta immediatamente i membri interessati al fine di sistemare la questione. Se la questione non viene sistemata mediante tali consultazioni, il Consiglio si interessa a fondo della questione e puo' fare delle raccomandazioni ai membri interessati.
Accordo - art. 8
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