LEGGE 16 aprile 1974, n. 196
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di note tra l'Italia e la Francia in materia di esenzioni fiscali a favore dei membri delle istituzioni culturali italiane in Francia e francesi in Italia, effettuato a Parigi il 1 giugno 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' alla clausola finale delle note stesse.
LEONE RUMOR - MORO - TANASSI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Scambio di note
SCAMBIO DI NOTE TRA L'ITALIA E LA FRANCIA IN MATERIA DI ESENZIONI FISCALI A FAVORE DEI MEMBRI DELLE ISTITUZIONI CULTURALI ITALIANE IN FRANCIA E FRANCESI IN ITALIA - PARIGI, 1 giugno 1971. Parte di provvedimento in formato grafico Parigi, li' 1 giugno 1971 Signor Ministro, con lettera in data odierna Ella ha voluto comunicarmi quanto segue: "L'applicazione della regolamentazione fiscale in vigore sia in Francia che in Italia puo' comportare differenze di trattamento tra i membri delle istituzioni culturali italiane in Francia ed i membri delle istituzioni culturali francesi in Italia. Sembra, pertanto, auspicabile che sia loro accordata, al momento del primo stabilimento, l'esenzione dal pagamento dei diritti e delle tasse esigibili all'importazione dei beni ad essi appartenenti e che tale esenzione sia valida, esclusivamente per tali beni, per tutta la durata del soggiorno durante il quale sono incaricati di svolgere la loro missione. Per quanto concerne in particolare il caso delle autovetture, e' nondimeno opportuno che, sia in Francia che in Italia, l'esonero temporaneo venga concesso per tutta la durata del soggiorno degli interessati e sia valido per tale periodo e che ciascuno di essi possa beneficiare dell'esonero per una sola autovettura, riservata a suo uso personale e privato. Cio' non escluderebbe la possibilita' di cambiare l'autovettura con beneficio della franchigia dopo un ragionevole periodo d'uso e previa regolarizzazione della situazione del precedente autoveicolo. Tale regime, inoltre, sarebbe applicabile solo agli autoveicoli che sono stati sottoposti al pagamento dei diritti e delle tasse esigibili nel loro Paese di origine od acquistati nel Paese di soggiorno in regime di esonero temporaneo dei diritti e delle tasse. Le agevolazioni sopramenzionate sarebbero applicabili agli insegnanti e a coloro che esercitano funzioni direttive nelle istituzioni culturali che formano oggetto della convenzione conclusa il 4 novembre 1949 tra il Governo della Repubblica francese e quello della Repubblica italiana e dello scambio di note del 17 maggio 1965 tra i predetti Governi, nonche' ai lettori scambiati tra i due Paesi, a condizione che gli interessati non siano cittadini dello Stato in cui svolgono la loro missione. L'elenco di tali membri e dei lettori che hanno diritto alle agevolazioni predette verrebbe presentato dall'ambasciata d'Italia in Francia e da quella francese in Italia al Ministero degli esteri dell'altro Paese. Resta inteso che il numero di tali persone sara' mantenuto entro limiti ragionevoli. Lo scambio di questa lettera e di quella che Lei firmera' sullo stesso argomento costituira' l'accordo dei nostri due Governi ai fini Le due Parti contraenti si scambieranno gli strumenti di ratifica o d'approvazione del presente accordo secondo le loro norme costituzionali rispettive. L'accordo, che entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dello scambio, sara' concluso per un periodo di cinque anni. Se non sara' denunciato dall'uno o dall'altro dei due Governi sei mesi prima del termine di tale periodo di cinque anni, esso sara' prorogato per tacita riconduzione per nuovi periodi di cinque anni, durante i quali potra' esser denunciato in ogni momento dall'uno o dall'altro dei due Governi, e tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data alla quale l'accordo sara' stato denunciato". Ho l'onore di informarLa che il Governo italiano ha dato il proprio accordo alle disposizioni contenute nella lettera suddetta. La prego di gradire, signor Ministro, l'espressione della mia piu' alta considerazione. Francesco MALFATTI Signor Maurice SCHUMANN, Ministro degli affari esteri, PARIGI Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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