LEGGE 29 maggio 1974, n. 218
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il contingente di personale del ruolo dei coadiutori e dei coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile di cui alle parti seconda e terza della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, deve intendersi riferito al ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile. Il contingente di personale del ruolo organico degli assistenti radiotecnici e marconisti del genio civile di cui alle parti seconda e terza della ripetuta tabella deve intendersi riferito al ruolo organico dei coadiutori e coadiutori meccanografi dell'amministrazione centrale e del genio civile.
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