DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1974, n. 225

Type DPR
Publication 1974-03-14
State In force
Source Normattiva
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Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visti gli articoli 99, 137 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 19 luglio 1940, n. 1008; Visto l'art. 1 della legge 27 febbraio 1971, n. 124; Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Riconosciuta la opportunita' di aggiornare l'elenco delle mansioni di rispettiva competenza degli infermieri professionali e degli infermieri generici di cui al regio decreto 2 maggio 1940, n. 1310; Riconosciuta la opportunita' di aggiungere a tale mansionario anche indicazioni relative alle competenze degli infermieri professionali specializzati in anestesia e rianimazione, delle vigilatrici di infanzia e degli assistenti sanitari; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con quello per la pubblica istruzione; Decreta: E' approvato l'unito regolamento riguardante le mansioni dell'infermiere professionale, della vigilatrice d'infanzia, dell'infermiere professionale specializzato, dell'assistente sanitario e dell'infermiere generico.

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LEONE RUMOR - GUI - MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 10. - SCIARRETTA

Regolamento - art. 1

Art. 1. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42)))

Regolamento - art. 2

Art. 2. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42)))

Regolamento - art. 3

Art. 3. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42)))

Regolamento - art. 4

Art. 4. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42)))

Regolamento - art. 5

Art. 5. ((ARTICOLO ABROGATO DALLA [L. 26 FEBBRAIO 1999 N. 42](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-02-26;42)))

Regolamento - art. 6

Art. 6. L'infermiere generico coadiuva l'infermiere professionale in tutte le sue attivita' e su prescrizione del medico provvede direttamente alle seguenti operazioni: 1) assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell'ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria; 2) raccolta degli escrementi; 3) clisteri evacuanti, medicamentosi e nutritivi, rettoclisi; 4) bagni terapeutici e medicati, frizioni; 5) medicazioni semplici e bendaggi; 6) pulizia, preparazione ed eventuale disinfezione del materiale sanitario; 7) rilevamento ed annotazione della temperatura, del polso e del respiro; 8) somministrazione dei medicinali prescritti; 9) iniezioni ipodermiche ed intramuscolari; 10) sorveglianza di fleboclisi; 11) respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno; manovre emostatiche di emergenza. Gli infermieri generici che operano presso istituzioni pubbliche e private sono inoltre tenuti: 1) a partecipare alle riunioni periodiche di gruppo per finalita' di aggiornamento professionale e di organizzazione del lavoro; 2) a svolgere tutte le attivita' necessarie per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e per mantenere un clima di buone relazioni umane con i pazienti e con le loro famiglie. d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' GUI

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