DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 250

Type DPR
Publication 1974-03-06
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;

Visto l'art. 15, comma primo, della stessa legge n. 62, concernente la riserva di assegnazione alle cattedre cui prestino servizio assistenti straordinari con almeno cinque anni di servizio retribuito, di un numero di posti corrispondente a quello degli assistenti straordinari forniti del prescritto requisito di anzianita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, con il quale, per l'anno accademico 1969-70, in applicazione della riserva stessa, sono stati ripartiti fra le cattedre dei diversi atenei quattordici posti di assistente riservati per concorso agli assistenti straordinari forniti della prescritta anzianita' di servizio, uno dei quali assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli;

Considerato che ai sensi del terzo e quarto comma del citato art. 15 della legge n. 62 i posti riservati, comunque non messi a concorso, debbono essere recuperati e fatti oggetto di una nuova ripartizione;

Visti i decreti presidenziali 24 luglio 1971, n. 826; 4 agosto 1971, n. 993; 30 ottobre 1971, n. 1297, con i quali, in applicazione del disposto di cui ai citati terzo e quarto comma dell'art. 15, sono stati recuperati e nuovamente ripartiti posti di assistente ordinario gia' riservati per concorso agli assistenti straordinari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28;

Considerato che il concorso riservato non e' stato bandito dall'Universita' di Napoli per il posto di assistente alla cattedra di diritto ecclesiastico della facolta' di giurisprudenza, e che pertanto il posto stesso non e' stato coperto con la nomina in ruolo di un assistente straordinario;

Considerato che detto posto e' tuttora vacante;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di diritto ecclesiastico della facolta' di giurisprudenza dell'Universita' di Napoli con il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1970, n. 28, e' recuperato dal contingente riservato.

Art. 2

Il posto di assistente ordinario, come sopra recuperato, viene assegnato alla cattedra di patologia speciale medica e metodologica clinica II della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Torino.

LEONE MALFATTI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 giugno 1974

Atti di Governo, registro n. 4, foglio n. 36. - SCIARRETTA

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