DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 279

Type DPR
Publication 1974-03-22
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle minime proprieta' colturali, ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini, caccia e pesca, alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna, agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto. Lo standard di protezione della fauna e' disciplinato con legge provinciale che stabilisce il calendario venatorio e le specie cacciabili, attenendosi ai livelli di protezione risultanti dalle convenzioni internazionali o dalle norme comunitarie introdotte nell'ordinamento statale. ((Tenuto conto del regime riservistico, nel territorio provinciale non e' necessario l'esercizio dell'opzione per una delle forme di caccia previste dalla normativa nazionale. La legge provinciale prevede che il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili avvenga sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, sentito il parere dell'osservatorio faunistico provinciale, anche al di fuori dei periodi e degli orari stabiliti dalla normativa statale. La legge provinciale, nelle zone da essa previste, disciplina le condizioni, le modalita' e le procedure con le quali puo' essere consentita ed esercitata l'attivita' venatoria all'interno dei parchi naturali istituiti dalla Provincia, in conformita' alle vigenti direttive dell'Unione europea e alle convenzioni internazionali, tenendo conto del regime riservistico)). ((Il Presidente della Provincia autonoma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere dell'ISPRA, e sentito il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, puo' disporre, per periodi determinati, variazioni dell'elenco delle specie cacciabili previste dalla normativa nazionale purche' a livello provinciale la valutazione complessiva dello stato di conservazione risulti soddisfacente secondo le procedure e le modalita' utilizzate nell'ambito del diritto dell'Unione europea per la valutazione dello stato di conservazione delle specie oggetto di tutela della Direttiva Habitat. Il provvedimento del Presidente della Provincia autonoma, sul quale viene richiesta l'intesa, attesta la sussistenza di tale condizione e fornisce prescrizioni dettagliate sul numero di individui prelevabili, ove opportuno distinti per classi di sesso ed eta', sui periodi, i tempi, le aree e le modalita' di prelievo dei medesimi, nonche' sulle modalita' di sorveglianza, in modo tale da garantire che il prelievo sia compatibile con il mantenimento della specie in uno stato soddisfacente. Nel caso in cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si pronunci espressamente entro trenta giorni sulla richiesta di intesa, quest'ultima, ove sussista il parere favorevole dell'ISPRA, si considera acquisita. Nel caso in cui, in seguito all'adozione del provvedimento di variazione di cui al comma 1, lo stato complessivo della specie interessata risulti non soddisfacente, il Presidente della Provincia autonoma revoca il detto provvedimento. Ove il Presidente della Provincia autonoma non provveda tempestivamente in tal senso, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa diffida ad adempiere, adotta la revoca in via sostitutiva)).

Art. 2

Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.

Art. 3

((

1.Tra le funzioni esercitate dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ciascuna per il rispettivo territorio, ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto sono comprese quelle concernenti il Parco nazionale dello Stelvio, al quale sara' conservata una configurazione unitaria e la denominazione, secondo le forme, nei limiti e con le modalita' stabilite dall'intesa sottoscritta in data 11 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Le funzioni sono esercitate in armonia con le finalita' e i principi dell'ordinamento statale in materia di aree protette, nonche' con la disciplina dell'Unione europea relativa alla rete ecologica Natura 2000 afferente la conservazione della diversita' biologica. E' fatto salvo il rispetto della Convenzione per la protezione delle Alpi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 14 ottobre 1999, n. 403, e degli altri obblighi di diritto internazionale generale e pattizio. Restano inoltre ferme le procedure previste dalla normativa statale in materia di attivita' internazionale delle Regioni e degli enti locali.

2.La configurazione unitaria del Parco e' assicurata mediante la costituzione di un apposito comitato di coordinamento e di indirizzo, composto da un rappresentante della Provincia autonoma di Trento, un rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano, un rappresentante della Regione Lombardia, un rappresentante del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' da tre rappresentanti dei comuni il cui territorio amministrativo rientri nel Parco, di cui uno per i comuni della Provincia autonoma di Trento, uno per i comuni della Provincia autonoma di Bolzano e uno per i comuni della Regione Lombardia, da un rappresentante delle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), designato dal predetto Ministro sulla base del criterio della maggiore rappresentativita', nonche' da un rappresentante designato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza o emolumento comunque denominato, fatti salvi gli eventuali rimborsi delle spese e gli oneri di missione a carico dell'ente rappresentato. I compiti specifici e le modalita' di funzionamento del comitato sono stabiliti dall'intesa di cui al comma 1.

3.Il comitato di coordinamento e di indirizzo e' costituito entro sessanta giorni dalla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1; si considera validamente costituito con la designazione dei rappresentanti degli enti territoriali di cui al comma 2 e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comitato e' rinnovato ogni cinque anni.

4.Le forme e i modi della specifica tutela del Parco nazionale dello Stelvio sono stabiliti con il piano e il regolamento del parco predisposti e approvati, per le parti di rispettiva competenza territoriale, da ciascuna Provincia autonoma, in conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato, secondo il modello previsto dalla normativa statale in materia di aree protette. A tal fine le Province autonome, nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, provvedono con proprie leggi a disciplinare la procedura di formazione e approvazione delle rispettive proposte di piano e di regolamento, assicurando adeguate forme di partecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati. Le Province autonome assicurano il coordinamento delle leggi provinciali vigenti, anche mediante la loro modificazione, con il piano e il regolamento approvati.

5.Al fine di garantire l'effettivita' della configurazione unitaria del Parco e della relativa tutela, le proposte di piano e di regolamento sono sottoposte al preventivo parere vincolante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta, per la verifica di conformita' alle linee guida e agli indirizzi approvati dal comitato. In sede di espressione del parere, il Ministero puo' richiedere modifiche e integrazioni alle proposte pervenute per assicurare le finalita' del presente comma, garantendo comunque la compatibilita' con l'ordinamento statutario delle Province autonome. Le proposte di modifica del piano e del regolamento, nonche' della perimetrazione del Parco sono predisposte e approvate dalle Province autonome, per le parti di rispettiva competenza territoriale, con le medesime procedure previste dal presente comma e dal comma 4.

6.Salve le attribuzioni del comitato, le funzioni amministrative di cui al comma 1 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, dalle Province autonome, anche tramite appositi enti disciplinati con legge provinciale. Le Province autonome assicurano appropriate forme di consultazione e di partecipazione delle comunita' locali, anche titolari di usi civici o di patrimoni collettivi, nonche' delle associazioni e organizzazioni con compiti di promozione dello sviluppo sostenibile. Per la parte ricadente nel territorio delle Province autonome la sorveglianza e' esercitata dal rispettivo Corpo forestale provinciale.

7.Gli oneri, relativi alla gestione del Parco nazionale dello Stelvio, compresi quelli per il funzionamento del comitato di coordinamento e di indirizzo, sono assunti in capo alle Province autonome. I predetti oneri, a richiesta delle Province o dello Stato, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale, mediante intesa tra le Province e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e previa valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto dell'evoluzione della spesa dello Stato per i parchi nazionali. Gli oneri sono assunti dalle Province, nel limite di euro 5.492.000,00, corrispondente agli oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato al 31 dicembre 2013, mediante scomputo dal contributo in termini di saldo netto da finanziare previsto dall'articolo 79 dello Statuto e dall'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche per gli effetti dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

8.L'onere di cui al comma 7 e' ripartito tra le Province autonome secondo criteri definiti mediante apposita intesa. Con specifico accordo tra le Province autonome, la Regione Lombardia e le Amministrazioni statali competenti sono definite le modalita' di erogazione dei finanziamenti alla Regione Lombardia. Ogni ulteriore spesa, rispetto all'onere di cui al comma 7, e' assunta dalle Province autonome nonche' dalla Regione Lombardia, per la rispettiva parte di territorio, senza che ne possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

9.Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, i dipendenti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti al ruolo del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, in servizio alla data di sottoscrizione dell'intesa di cui al comma 1, sono inquadrati nei ruoli delle Province autonome o degli enti di gestione dalle stesse individuati, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attivita' lavorativa e sulla base della tabella di corrispondenza allegata all'intesa di cui al comma 1, che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' oggetto di revisione concordata mediante intesa tra lo Stato e le Province al fine di garantire la corrispondenza con eventuali disposizioni normative statali in materia di inquadramento giuridico del personale entrate in vigore nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione dell'intesa e l'entrata in vigore del presente decreto. Al personale trasferito si applica il contratto collettivo di lavoro vigente nell'ente di assegnazione e spetta il trattamento economico fondamentale in godimento, all'atto dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra il trattamento economico in godimento presso l'ente di provenienza e quello di destinazione e' conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con qualsiasi miglioramento economico. E' comunque fatta salva la retribuzione individuale di anzianita'. Il personale trasferito non concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative in materia delle Province autonome.

10.Fatto salvo quanto previsto dal comma 11, le Province autonome o gli enti di gestione dalle stesse individuati subentrano, rispettivamente, nei contratti relativi a rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato fino alla loro naturale scadenza, sulla base dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attivita' lavorativa dei dipendenti interessati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

11.La Provincia autonoma di Trento, tenuto conto dell'ambito territoriale in cui viene prestata in modo prevalente l'attivita' lavorativa, provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale gia' dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Dalle procedure non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il personale assunto in esito alle predette procedure concorre a determinare il contingente previsto dall'articolo 3, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e dalle disposizioni legislative della Provincia autonoma di Trento.

12.Le attrezzature, gli arredi e i beni strumentali mobili e immobili connessi all'esercizio delle funzioni di gestione del Parco sono trasferiti, per il rispettivo territorio, alle Province con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115. Le Province subentrano nei rapporti giuridici attivi e passivi riferibili ai beni di cui al periodo precedente che fanno capo agli organi e alle strutture periferiche del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio di rispettiva competenza. Resta fermo quanto previsto dall'intesa del comma 1 con riferimento all'assegnazione dei beni disciplinati dal presente comma ricadenti nel territorio della Regione Lombardia, nonche' i rapporti giuridici facenti capo agli organi centrali del medesimo Consorzio, anche sulla base di appositi accordi con le Province.

13.Il Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio e' soppresso con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente articolo o, se successiva, dalla data di entrata in vigore della legge della Regione Lombardia, che recepisce l'intesa di cui al comma 1. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014, i mandati relativi al direttore del Parco in carica e al presidente in carica operanti in regime di prorogatio sono prorogati fino alla data di efficacia dell'intesa prevista dal comma 1.

14.Il comitato costituito ai sensi dei commi 2 e 3 esercita le funzioni ad esso demandate dalla data indicata dal comma 13.

15.Fino all'approvazione del piano e del regolamento del Parco continua ad applicarsi la disciplina di tutela e salvaguardia del Parco nazionale dello Stelvio vigente alla data indicata dal comma 13.

))

Art. 4

Con effetto dalla data del compimento degli adempimenti di cui al comma successivo, il consorzio di bonifica Monte-S. Michele, estendentesi su territorio delle province di Trento e di Bolzano, e' disciolto. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le province adotteranno d'intesa i provvedimenti necessari per la regolazione dei rapporti inerenti al consorzio in relazione al disposto del comma precedente.

Art. 5

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.