LEGGE 22 maggio 1974, n. 297
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea, concluso a Roma il 16 settembre 1971.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 5 dell'accordo stesso.
LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE PER EVITARE LA DOPPIA IMMPOSIZIONE FISCALE NEL SETTORE DELL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione
delle repubbliche socialiste sovietiche, animati dal desiderio di
facilitare le comunicazioni aeree tra i due Paesi, hanno deciso di concludere un accordo per evitare la doppia imposizione fiscale nel settore dell'esercizio della navigazione aerea in traffico
internazionale, ed a tale scopo hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Ai fini del presente accordo: 1. L'espressione "esercizio della navigazione aerea" designa
l'attivita' professionale di trasporto per via aerea di persone,
animali, merce e posta svolta da proprietari, conduttori,
noleggiatori e esercenti di aeromobili, compresa la vendita di biglietti di passaggio e simili documenti per tale trasporto. 2. L'espressione "imprese italiane" designa le imprese di Stato
italiane, gli enti pubblici italiani sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in
Italia e non residenti in U.R.S.S., nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi italiane ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio italiano. 3. L'espressione "imprese sovietiche" designa le imprese di Stato
sovietiche, gli enti pubblici sovietici sia a carattere nazionale che locale e le persone fisiche residenti a tutti gli effetti fiscali in
U.R.S.S. e non residenti in Italia, nonche' le societa' di capitali o di persone costituite conformemente alle leggi sovietiche ed aventi la sede della direzione effettiva nel territorio sovietico. Articolo 2 1. Il Governo della Repubblica italiana si obbliga ad esentare le imprese sovietiche in Italia: a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della
navigazione aerea tra l'Italia, l'U.R.S.S. e gli altri Paesi
effettuato sotto la bandiera nazionale sovietica, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia; b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'. 2. Il Governo dell'U.R.S.S. si obbliga ad esentare le imprese italiane nell'U.R.S.S.: a) dalle imposte sui redditi provenienti dall'esercizio della
navigazione aerea tra l'U.R.S.S., l'Italia e gli altri Paesi
effettuato sotto la bandiera nazionale italiana, nonche' da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili nell'U.R.S.S.; b) dalle imposte sul patrimonio limitatamente alla parte relativa all'esercizio della suddetta attivita'. Articolo 3
L'esenzione fiscale stabilita nel precedente art. 2, si applica anche a favore delle imprese italiane e delle imprese sovietiche di
navigazione aerea che partecipano a servizi in pool, ad esercizio in comune di trasporto aereo e ad altri organismi internazionali di
esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese. Articolo 4
Le remunerazioni che un cittadino dell'U.R.S.S., residente in
Italia, riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese sovietiche in relazione all'esercizio della navigazione aerea sono esenti dalle imposte italiane sui redditi.
Le remunerazioni che un cittadino italiano, residente
nell'U.R.S.S., riceve in corrispettivo di lavoro prestato alle dipendenze delle imprese italiane in relazione all'esercizio della navigazione area sono esenti dalle imposte sovietiche sui redditi. Articolo 5 Il presente accordo sara' sottoposto a ratifica ed entrera' in vigore il 30° giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica; esso avra' effetto a decorrere dal 1 gennaio 1967.
Il presente accordo rimarra' in vigore a tempo indeterminato, ma potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi. In tale caso esso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del preavviso.
FATTO in duplice esemplare a Roma il 16 settembre del 1971, nelle lingue italiana e russa entrambi i testi facenti egualmente fede. Per il Governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche BUGAEV Per il Governo della repubblica italiana MORO
Visto, il Ministro per gli affari esteri MORO
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