LEGGE 16 luglio 1974, n. 319

Type Legge
Publication 1974-07-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971 e l'accordo di sede concluso con l'Istituto stesso a Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita', rispettivamente, all'articolo 8 della convenzione ed all'articolo 13 dello accordo.

Art. 3

Entro il 31 marzo di ogni anno, il Ministero degli affari esteri invia al Parlamento una relazione, nella quale sia compresa anche la valutazione del Ministero stesso, sull'attivita' svolta dall'Istituto nell'anno immediatamente precedente.

Art. 4

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 87 milioni per l'anno finanziario 1973 e lire 120 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - GIOLITTI - TANASSI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE PER LA CREAZIONE DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA. I Governi contraenti, Riconoscendo che l'applicazione delle conoscenze scientifiche all'economia moderna e' indispensabile per il progresso industriale e per il generale benessere dei popoli dei loro Paesi; Considerando che la creazione di un Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (qui di seguito chiamato "Istituto"), destinato principalmente ad assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti e a facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica, stimolera' il progresso per un migliore adattamento delle conoscenze scientifiche all'economia moderna; Considerando che i lavori preparatori per la creazione dell'Istituto sono stati effettuati nell'ambito dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e che in data 7 luglio 1970 il Consiglio di tale Organizzazione ha invitato i Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione ad esaminare la possibilita' di partecipare all'Istituto; Considerando che i Governi contraenti hanno convenuto di creare l'Istituto come un ente a composizione mista, intergovernativa e privata, con scopi scientifici e di insegnamento e senza fini di lucro; Preso atto che l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici ha accettato le disposizioni relative ai compiti alla stessa affidati, contenute nella presente convenzione e nell'allegato statuto, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Creazione dell'istituto Con la presente convenzione viene costituito l'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, come ente a composizione mista intergovernativa e privata, senza fini di lucro, destinato all'insegnamento ed alla scienza, il cui principale scopo e' quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.

Convenzione-art. 2

Articolo 2. Disposizioni applicabili L'Istituto e' disciplinato dalla presente convenzione, dallo statuto allegato (qui di seguito denominato lo "statuto"), dal regolamento interno, dal regolamento finanziario, dal regolamento del personale nonche' dalle altre disposizioni regolamentari e decisioni debitamente adottate dagli organi dell'Istituto.

Convenzione-art. 3

Articolo 3. Contribuzioni dei Governi (1) Il finanziamento dell'Istituto e' assicurato in conformita' all'articolo 20 dello statuto. (2) I Governi contraenti si impegnano a versare annualmente all'Istituto un contributo finanziario in valute convertibili, il cui ammontare globale e' determinato dall'assemblea generale conformemente all'articolo 8 (1) (c) dello statuto. La ripartizione di tale somma globale e': (a) effettuata conformemente ad una scala di ripartizione fissata ogni anno e direttamente proporzionale al prodotto nazionale lordo, al costo dei fattori (detratto un 10 per cento per ammortamenti), rilevato negli ultimi tre anni solari per i quali siano disponibili dati statistici e convertito in un'unita' di conto comune sulla base della media dei tassi ufficiali del cambio nei tre anni considerati; (b) eventualmente corretta, affinche' nessun Governo contraente sia tenuto a contribuire per una somma superiore al 30 per cento del contributo totale. (3) I Governi contraenti possono versare ulteriori contribuzioni all'Istituto nella misura che essi ritengono opportuna, sempre che il contributo di ciascun Governo contraente non raggiunga una somma superiore al 30 per cento della somma globale fissata conformemente al paragrafo (2) del presente articolo, senza il consenso degli altri Governi contraenti.

Convenzione-art. 4

Articolo 4. Privilegi e immunita' L'Istituto ha personalita' giuridica. Esso ha, in particolare, la capacita' di stipulare contratti, di acquistare e vendere beni mobili e immobili, nonche' di stare in giudizio. Il Governo del Paese in cui e' stabilita la sede dell'Istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, si impegna a concludere con l'Istituto un accordo internazionale bilaterale - relativo allo status, ai privilegi e alle immunita' dell'Istituto stesso e del suo personale - da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale in base al disposto dell'articolo 8 (1) (i) dello statuto.

Convenzione-art. 5

Articolo 5. Ricostituzione dell'Istituto Con le modalita' previste nell'articolo 24 dello statuto, l'Istituto puo' essere a qualsiasi momento ricostituito in un ente non governativo, sottoposto alla legislazione nazionale di uno Stato. La personalita' giuridica dell'Istituto dopo la sua trasformazione sara' riconosciuta dallo Stato sul territorio del quale avra' luogo la ricostituzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6. Scioglimento Nel caso in cui l'Istituto sia messo in liquidazione, le sue attivita' verranno chiuse da liquidatori, nominati in conformita' di quanto e' disposto nell'articolo 8 (2) (i) dello statuto. Essi procederanno alla liquidazione degli averi dell'Istituto e all'estinzione delle sue obbligazioni. Tutte le eccedenze saranno ridistribuite fra i Governi contraenti in proporzione al totale delle contribuzioni versate all'Istituto da ciascuno di essi; tali eccedenze verranno esclusivamente adoperate a fini di pubblica utilita'; nessuna forma di dividendi o altra qualsiasi somma sara' versata ai membri dell'Istituto, ai membri del consiglio di amministrazione, ai membri del personale, funzionari, impiegati o agenti dell'istituto, ne' a persone fisiche o giuridiche che abbiano un qualsiasi interesse personale o privato nelle attivita' dell'Istituto. L'onere dell'eventuale disavanzo sara' assunto dai Governi contraenti nella stessa proporzione di quella utilizzata per il calcolo delle rispettive contribuzioni relative all'esercizio in cui avra' luogo lo scioglimento dello Istituto.

Convenzione-art. 7

Articolo 7. Controversie (1) Ogni controversia che possa insorgere fra due o piu' Governi contraenti circa diritti o doveri riferentisi all'Istituto sara' sottoposta alla competenza obbligatoria della Corte internazionale di giustizia che, a tal fine, potra' essere adita a domanda di una qualsiasi delle parti. (2) Prima dello scadere di due mesi dalla data alla quale una delle parti avra' notificato all'altra che esiste, a suo avviso, una controversia, le parti possono decidere, di comune accordo, di non adire la Corte internazionale di giustizia e di sottoporre la controversia a un giudizio arbitrale o di risolverla in altro modo. Scaduto inutilmente detto termine, ciascuna parte puo' portare la controversia alla decisione della Corte.

Convenzione-art. 8

Articolo 8. Firma e ratifica, accettazione o approvazione (1) La convenzione rimane aperta alla firma dei Governi dei Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici fino alla data della sua entrata in vigore, conformemente a quanto stabilito nel comma (3) di questo articolo. (2) La convenzione sara' perfezionata con la ratifica, l'accettazione o l'approvazione dei Governi firmatari nei modi previsti dalle rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. (3) La convenzione entrera' in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, sempreche' fra i quattro strumenti figuri anche quello depositato dal Governo dello Stato sul cui territorio e' stabilita la sede dell'istituto, alla data del predetto deposito, conformemente all'articolo 2 dello statuto. Quando la presente convenzione sara' stata firmata da almeno quattro Governi, ivi incluso quello dello Stato sul cui territorio e' stabilita la sede dell'istituto, conformemente all'articolo 2 dello statuto, i Governi firmatari - in attesa della sua entrata in vigore nel modo previsto qui sopra - applicheranno la convenzione a titolo provvisorio entro i limiti consentiti dalle rispettive norme costituzionali e conformemente alla loro legislazione interna. (4) Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione, alle condizioni previste nel paragrafo 3 del presente articolo, la convenzione stessa diverra' operante nei confronti di ciascun Governo firmatario che la ratifichera', la accettera' o la approvera' successivamente, a decorrere dalla data in cui tale Governo depositera' il rispettivo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Convenzione-art. 9

Articolo 9. Adesione (1) I Governi di tutti gli altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici potranno aderire alla presente convenzione dopo la sua entrata in vigore. (2) L'assemblea generale dell'Istituto, con decisione adottata conformemente all'articolo 8 (1) (f) dello statuto, potra' invitare qualsiasi altro Governo ad aderire alla presente convenzione, alle condizioni che essa stessa determinera'. (3) L'adesione si effettuera' mediante il deposito del relativo strumento presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici e diventera' effettiva alla data di tale deposito.

Convenzione-art. 10

Articolo 10. Durata della convenzione (1) La convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato sino a che essa non venga a cessare o non sia denunciata come e' previsto qui di seguito. (2) La convenzione cessera' dopo 30 giorni dalla data in cui il direttore generale dell'Istituto avra' notificato al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici l'avvenuto adempimento delle formalita' necessarie per effettuare la ricostituzione dell'Istituto prevista nell'articolo 24 dello statuto. (3) Dopo la definitiva liquidazione delle attivita' dell'Istituto nei modi previsti al precedente articolo 6, la convenzione sara' considerata estinta al momento in cui il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici effettuera' la notifica prevista all'articolo 13 (i) della presente convenzione. (4) Dopo almeno tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, ogni Governo contraente avra' la facolta' di denunciaria mediante notifica al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici. Tale denuncia prendera' effetto alla fine dell'anno finanziario che segue quello in cui essa e' stata notificata. La denuncia della convenzione da parte di uno o piu' Governi contraenti non ne infirma la validita' rispetto agli altri Governi contraenti.

Convenzione-art. 11

Articolo 11. Prosecuzione di determinati obblighi Il Governo contraente che recede dalla presente convenzione rimane giuridicamente debitore dell'Istituto per tutte le contribuzioni finanziarie che si era impegnato a versare e che non ha ancora versate e rimane vincolato agli obblighi assunti in base agli articoli 6 e 7 della presente convenzione.

Convenzione-art. 12

Articolo 12. Emendamenti (1) La presente convenzione puo' essere emendata con consenso unanime dei Governi contraenti che notificheranno al segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici la loro accettazione per ogni emendamento apportato. (2) Gli emendamenti entreranno in vigore dopo 30 giorni dal deposito dell'ultima notifica di accettazione.

Convenzione-art. 13

Articolo 13. Notifiche Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici notifichera' quanto segue ai Governi firmatari e aderenti alla convenzione nonche' al direttore generale dell'Istituto: (a) tutte le firme; (b) il deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione; (c) l'entrata in vigore della presente convenzione; (d) il deposito di tutti gli strumenti di adesione; (e) l'accettazione e l'entrata in vigore di ogni emendamento apportato alla presente convenzione; (f) la ricostituzione dell'Istituto prevista all'articolo 5; (g) la cessazione della convenzione ai sensi dello articolo 10 (2); (h) ogni denuncia notificata ai sensi dell'articolo 10 (4); (i) la ricezione della notifica relativa all'avvenuta liquidazione dell'Istituto.

Convenzione-art. 14

Articolo 14. Registrazione Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici procedera' alla registrazione della presente convenzione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, in conformita' a quanto e' disposto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Convenzione-art. 15

Articolo 15. Norme transitorie (1) Durante il periodo di applicazione provvisoria previsto all'articolo 8 (3) della presente convenzione, l'assemblea generale puo' chiedere all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici di agire in nome e per conto dell'Istituto - conformemente al regolamento finanziario ed alle norme di applicazione del regolamento finanziario dell'Organizzazione stessa ed alle disposizioni applicabili all'Istituto - e piu' specialmente di incassare contribuzioni o altre somme di denaro, effettuare pagamenti e acquisti, stipulare contratti e compiere altri atti; l'assemblea generale puo', inoltre, adottare ogni altro provvedimento necessario a perseguire gli scopi dell'Istituto durante il periodo di applicazione provvisoria della convenzione. (2) L'Istituto sollevera' l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici da ogni perdita o responsabilita' ad essa derivante da atti compiuti in nome e per conto dell'Istituto stesso durante il periodo di applicazione provvisoria o in connessione con tali atti. Se per una qualsiasi ragione l'Istituto non fosse in grado di risarcire l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici com'e' detto sopra, i Governi contraenti si assumeranno i relativi oneri proporzionalmente alle loro contribuzioni per l'anno finanziario in cui si sara' verificata la perdita o sara' insorta la responsabilita'. (3) Durante il predetto periodo di applicazione provvisoria, ogni contribuzione versata all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici in favore dell'Istituto, in seguito a richiesta dell'assemblea generale, sara' accreditata come contribuzione all'Istituto onde determinare i diritti dei membri in base alla convenzione e allo statuto. IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questa convenzione. FATTO a Parigi, addi' sei ottobre millenovecentosettantuno, nelle lingue italiana, francese, inglese, olandese e tedesca, ciascun testo facente egualmente fede, in un unico originale da depositare presso il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, che ne trasmettera' una copia certificata conforme a tutti i Governi contraenti e a quelli che aderiranno in seguito. Per la Repubblica austriaca: Dr. Carl H. BOBLETER Per la Repubblica francese: Francois VALERY Per la Repubblica federale di Germania: Hans Carl GRAF VON HARDENBERG Per la Repubblica italiana: Francesco CAVALLETTI Per il Regno dei Paesi Bassi: Johan KAUFMANN Per il Regno Unito di Gran Bretagna e dell'irlanda del Nord: (subject to ratification) John CHADWICK

Statuto-art. 1

STATUTO DELL'ISTITUTO INTERNAZIONALE PER LA GESTIONE DELLA TECNOLOGIA Articolo 1 Scopi L'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia (che qui di seguito verra' chiamato "Istituto") e' un ente destinato all'insegnamento ed alla scienza il cui scopo principale e' quello di assicurare la formazione superiore dei quadri e dei docenti, e di facilitare la ricerca relativa, nel campo della gestione dell'innovazione tecnologica.

Statuto-art. 2

Articolo 2. Sede La sede dell'Istituto e' stabilita nella citta' di Milano sul territorio della Repubblica italiana.

Statuto-art. 3

Articolo 3. Poteri L'Istituto, agendo attraverso i suoi organi, puo' compiere tutti gli atti necessari, pertinenti o opportuni a perseguire i suoi scopi ivi incluse - ma non in senso limitativo - le attivita' elencate qui di seguito: (a) funzionare come istituto d'insegnamento e di ricerca onde fornire, promuovere, valorizzare e diffondere le conoscenze nelle materie attinenti ai suoi scopi, attraverso l'istruzione e la formazione; (b) effettuare le ricerche, gli esperimenti, le indagini e le inchieste necessarie al perseguimento dei suoi scopi; (c) concedere diplomi ed altri attestati analoghi; (d) gestire, mantenere in efficienza e modificare gli edifici, i lavoratori, le biblioteche, le installazioni e gli altri servizi; (e) raccogliere, elaborare e utilizzare dati statistici e altre informazioni; redigere, pubblicare e distribuire documenti, opuscoli, periodici e libri, nonche' utilizzare altre forme appropriate di comunicazione.

Statuto-art. 4

Articolo 4. Carattere non lucrativo L'Istituto e un ente senza capitale sociale e senza fini di lucro, organizzato e gestito esclusivamente per la realizzazione degli scopi previsti dal precedente articolo 1; nessuna quota dei suoi utili lordi o netti puo' andare a profitto di una qualsiasi persona fisica o giuridica. Nessun membro del personale, consulente, funzionario, docente, impiegato, agente, membro dell'istituto o altra persona fisica o giuridica puo' trarre o maturare il diritto di trarre un qualsiasi profitto pecuniario dalle attivita' svolte dall'Istituto, salvo la ragionevole rimunerazione dei servizi prestati. All'Istituto e' fatto esplicito divieto di svolgere opera di propaganda o di compiere atti che tendano in altra guisa ad influire sulla legislazione, nonche' di interferire in campagne politiche di qualsiasi genere o di parteciparvi in una qualsiasi maniera.

Statuto-art. 5

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