LEGGE 22 maggio 1974, n. 322
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra l'Italia ed il Senegal relativo al trasporto aereo, concluso a Roma il 20 aprile 1972.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 19 dell'accordo stesso.
LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accordo-art. 1
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DEL SENEGAL RELATIVO AL TRASPORTO AEREO. (Roma, 20 aprile 1972) IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL desiderando favorire lo sviluppo dei trasporti aerei tra l'Italia ed il Senegal e di perseguire, nella piu' larga misura possibile, la cooperazione internazionale in questo campo; desiderando applicare a questi trasporti i principi e le disposizioni della convenzione relativa alla aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Le Parti contraenti si accordano reciprocamente i diritti specificati nel presente accordo in vista della istituzione dei collegamenti aerei civili internazionali specificati nell'annesso allegato.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Ai fini dell'applicazione del presente accordo e del suo annesso: 1. Il termine "convenzione" significa la convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1974, gli annessi adottati ai sensi dell'articolo 90 della detta convenzione ed ogni emendamento alla convenzione ed agli annessi ai sensi degli articoli 90 e 94; 2. I termini "territorio", "servizio aereo internazionale" e "scalo non commerciale", si intendono quali essi sono definiti negli articoli 2 e 96 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale; 3. L'espressione "impresa designata" significa una impresa di trasporto aereo che una delle Parti contraenti avra', in conformita' al titolo 2 del presente accordo, designato per iscritto all'altra Parte contraente come l'impresa autorizzata a esercire i servizi aerei convenuti; 4. L'espressione "autorita' aeronautiche" significa: per quanto concerne la Repubblica italiana, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile; per quanto concerne la Repubblica del Senegal il Ministero dei trasporti incaricato dell'aviazione civile; e, per ambedue i Paesi, ogni persona o organismo abilitato ad assumere le funzioni esercitate attualmente dalle dette autorita'.
Accordo-art. 3
Articolo 3 1. Gli aeromobili impiegati per il traffico internazionale dall'impresa di trasporto aereo di una Parte contraente cosi' come le dotazioni normali, le riserve di carburanti e lubrificanti, le loro provviste di bordo (ivi comprese le derrate alimentari, le bevande ed i tabacchi) saranno, all'ingresso nel territorio dell'altra Parte contraente, esonerati da ogni dazio doganale, spese di ispezione e di altri diritti o tasse similari, a condizione che tali dotazioni e provviste rimangono a bordo degli aeromobili fino al momento della loro riesportazione. 2. Saranno egualmente esonerati dagli stessi dazi o tasse ed altri diritti fiscali ad eccezione dei canoni o tasse corrispondenti al servizio reso: a) le provviste di bordo, di qualsiasi origine, prese sul territorio di una Parte contraente entro i limiti fissati dalle autorita' della detta Parte contraente ed imbarcate sugli aeromobili che assicurano un servizio internazionale dell'altra Parte contraente; b) i pezzi di ricambio importati sul territorio di una delle Parti contraenti per la manutenzione o la riparazione degli aeromobili, impiegati nella navigazione internazionale da parte dell'impresa di trasporti aerei designata dall'altra Parte contraente; c) i carburanti e lubrificanti destinati al rifornimento degli aeromobili impiegati per il traffico internazionale da parte dell'impresa di trasporti aerei designata dall'altra Parte contraente anche quando tali approvvigionamenti debbano essere utilizzati sulla parte del percorso effettuato al di sopra del territorio della Parte contraente sul quale siano stati imbarcati. 3. Gli equipaggiamenti normali di bordo, cosi' come i materiali ed approvvigionamenti che si trovino a bordo degli aeromobili di una Parte contraente non potranno essere scaricati sul territorio dell'altra Parte contraente se non con il consenso delle autorita' doganali di detto territorio. In tal caso essi potranno essere posti sotto la sorveglianza di dette autorita' fino al momento in cui siano riesportati ovvero abbiano formato oggetto di una dichiarazione doganale.
Accordo-art. 4
Articolo 4 I certificati di navigabilita', i brevetti di attitudine e le licenze rilasciate o convalidate da una delle Parti contraenti, e non scaduti, saranno riconosciuti validi dall'altra Parte contraente, ai fini dell'esercizio delle rotte aeree specificate nell'annesso allegato. Ciascuna Parte contraente si riserva, tuttavia, il diritto di non riconoscere validi, per la circolazione al di sopra del proprio territorio, i brevetti di abilitazione e le licenze rilasciate o convalidate a propri cittadini dall'altra Parte contraente.
Accordo-art. 5
Articolo 5 1. Le leggi e regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso ed all'uscita dal proprio territorio degli aeromobili impiegati nella navigazione internazionale, ovvero relativi all'esercizio e alla navigazione dei suddetti aeromobili durante la loro presenza nei limiti del proprio territorio, si applicheranno agli aeromobili dell'impresa dell'altra Parte contraente. 2. Le leggi e regolamenti di uno Stato contraente che regolano, sul proprio territorio, l'entrata o l'uscita dei passeggeri, degli equipaggi e delle merci trasportate dagli aeromobili, cosi' come le leggi ed i regolamenti relativi alle formalita' di ingresso, di uscita, di immigrazione, di passaporto, di dogana, di sanita', devono essere osservati dai suddetti passeggeri o equipaggi ovvero per le suddette merci, all'entrata, all'uscita o all'interno del territorio di tale Stato.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare all'impresa designata dall'altra Parte contraente l'autorizzazione di esercizio ovvero di revocare tale autorizzazione allorche', per dei fondati motivi, essa ritenga di non avere la prova che una parte preponderante della proprieta' ed il controllo effettivo di tale impresa siano nelle mani dell'altra Parte contraente ovvero di cittadini di quest'ultima, o quando detta impresa non si conformi alle leggi ed ai regolamenti indicati all'articolo 5 o non osservi gli obblighi che le sono imposti dal presente accordo. Tuttavia sara' considerata valida la designazione di una compagnia o di organismo costituiti in conformita' agli articoli 77 e 79 della convenzione di Chicago.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, chiedere una consultazione tra le autorita' competenti delle due Parti contraenti per l'interpretazione, l'applicazione o le modifiche del presente accordo e del suo annesso. Tale consultazione comincera', al piu' tardi, entro sessanta giorni (60) a partire dalla data di ricezione della richiesta. Le modifiche che si sara' deciso di apportare al presente accordo ed al suo annesso entreranno in vigore dopo che siano state confermate mediante uno scambio di note per via diplomatica.
Accordo-art. 8
Articolo 8 Ciascuna Parte contraente potra', in ogni momento, notificare all'altra Parte contraente il proprio desiderio di denunziare il presente accordo. Tale notifica sara' comunicata simultaneamente all'Organizzazione della aviazione civile internazionale. La denuncia avra' effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte dell'altra Parte contraente, a meno che tale notifica non venga ritirata di comune accordo prima della scadenza di tale periodo. Nel caso in cui la Parte contraente che riceva tale notifica non ne accusi ricezione, la detta notifica sara' considerata come ricevuta quindici giorni (15) dopo la sua ricezione presso la sede dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Accordo-art. 9
Articolo 9 1. Nel caso in cui una controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo non abbia potuto essere regolata in conformita' con le disposizioni dell'articolo 7, sia tra le autorita' aeronautiche sia tra i Governi delle Parti contraenti, sara' sottoposta, su domanda di una delle Parti contraenti, ad un tribunale arbitrale. 2. Tale tribunale sara' composto di tre membri. Ognuno dei due Governi designera' un arbitro, questi due arbitri si metteranno d'accordo per la designazione di un cittadino di uno Stato terzo come presidente. Se nel termine di due mesi a partire dal giorno in cui uno dei due Governi avra' proposto il regolamento arbitrale della controversia, i due arbitri non siano stati designati, o se nel corso del mese seguente gli arbitri non si siano messi d'accordo per la designazione di un presidente, ciascuna Parte contraente potra' chiedere al presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale di procedere alle necessarie designazioni. 3. Il tribunale arbitrale decide, qualora non riesca a risolvere la controversia in via amichevole, a maggioranza dei voti. Fino a che le Parti contraenti non convengono nulla in contrario, esso stabilisce i propri principi di procedura e fissa la propria sede. 4. Le Parti contraenti si impegnano a conformarsi alle misure provvisorie che potranno essere emanate nel corso dell'istanza e cosi' pure alla decisione arbitrale, quest'ultima venendo considerata in tutti i casi come definitiva. 5. Se una delle Parti contraenti non si conforma alle decisioni degli arbitri, l'altra Parte contraente potra', per il periodo di durata di tale inosservanza, limitare, sospendere o revocare i diritti o i privilegi che essa abbia accordato, in virtu' del presente accordo, alla Parte contraente in difetto. Ciascuna Parte contraente provvedera' alla remunerazione dell'attivita' del proprio arbitro ed alla meta' della remunerazione del presidente designato.
Accordo-art. 10
Articolo 10 Il Governo della Repubblica italiana accorda al Governo della Repubblica del Senegal e, reciprocamente il Governo della Repubblica del Senegal accorda al Governo della Repubblica italiana il diritto di far esercire da parte di una impresa aerea designata, i servizi aerei specificati nelle tabelle di rotte che figurano nell'annesso al presente accordo. Tale servizi e rotte sono indicati, d'ora innanzi, con le espressioni "servizi concordati" e "rotte specificate".
Accordo-art. 11
Articolo 11 L'impresa designata da ciascuna Parte contraente in conformita' alle disposizioni del presente accordo beneficera', nell'esercizio dei suoi servizi internazionali: a) del diritto di sorvolare, senza farvi scalo, il territorio dell'altra Parte contraente; b) del diritto di effettuare scali non commerciali su tale territorio; c) del diritto d'imbarcare e di sbarcare traffico internazionale, sul detto territorio, sulle rotte specificate nell'annesso, di passeggeri, di merci e di posta.
Accordo-art. 12
Articolo 12 1. Fatta riserva delle disposizioni del precedente articolo 6, ciascuna Parte contraente rilascera', senza ritardo, l'autorizzazione di esercizio necessaria all'impresa designata dall'altra Parte contraente. 2. Tuttavia, prima di essere autorizzata ad iniziare i servizi concordati, l'impresa designata potra' essere richiesta di fornire la prova alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente che essa e' in grado di soddisfare le condizioni richieste dalle leggi e regolamenti che tale autorita' deve normalmente applicare per l'esercizio dei servizi aerei internazionali.
Accordo-art. 13
Articolo 13 In applicazione degli articoli 77 e 79 della convenzione relativa all'aviazione civile internazionale concernente la creazione da parte di due o piu' Stati di organizzazioni di esercizio in comune o di organismi internazionali di esercizio. Il Governo della Repubblica italiana accetta che il Governo della Repubblica del Senegal, in conformita' agli articoli 2 e 4 ed agli allegati del trattato relativo ai trasporti aerei in Africa firmato dal Senegal a Yaounde' il 28 marzo 1961, si riserva il diritto di designare la Societa' Air Afrique come strumento da lui prescelto per l'esercizio dei servizi concordati.
Accordo-art. 14
Articolo 14 Le imprese designate dalle due Parti contraenti dovranno avere assicurato un trattamento giusto ed equo, al fine di beneficiare di eguali possibilita' per l'esercizio dei servizi concordati. Esse dovranno prendere in considerazione sui percorsi comuni i reciproci interessi al fine di non ostacolare indebitamente i rispettivi servizi.
Accordo-art. 15
Articolo 15 1. L'esercizio dei servizi fra il territorio italiano ed il territorio senegalese o viceversa, servizi eserciti sulle rotte che figurano nella tabella annessa al presente accordo costituisce un diritto fondamentale e primordiale per i due Paesi. 2. Per l'esercizio di tali servizi: a) la capacita' sara' ripartita in misura eguale tra l'impresa italiana e l'impresa senegalese salvo quanto previsto al paragrafo e) seguente. b) la capacita' totale messa in esercizio, su ciascuna rotta, sara' adattata ai bisogni ragionevolmente prevedibili. Per far fronte alle esigenze di un traffico imprevisto e momentaneo sulle stesse rotte le imprese aeree designate dovranno decidere fra loro le misure appropriate per soddisfare tale aumento temporaneo di traffico. Esse ne renderanno immediatamente conto alle autorita' aeronautiche dei rispettivi Paesi che potranno consultarsi se lo riterranno utile. c) nel caso che una delle Parti contraenti non desideri utilizzare su una o piu' rotte, sia una frazione, sia la totalita' della capacita' di trasporto che e' stata concessa, essa si accordera' con l'altra Parte contraente, in Vista di trasferire a quest'ultima, per un tempo determinato, la totalita' o una frazione della capacita' di trasporto di cui essa dispone nei limiti previsti. La Parte contraente che avra' trasferito tutto o parte dei propri diritti potra' riassumerli al termine del periodo suddetto. 3. Le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si consulteranno prima dell'inizio dei servizi concordati delle imprese designate cosi' come in occasione di un cambiamento di capacita' dei servizi concordati al fine di intendersi sulla applicazione pratica delle disposizioni del presente articolo.
Accordo-art. 16
Articolo 16 1. Le imprese aeree designate indicheranno alle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti, al piu' tardi sessanta giorni (60) prima dell'inizio dei servizi concordati, la natura del trasporto, i tipi di aeromobili impiegati e gli orari previsti. La stessa regola e' valida per le variazioni successive. 2. Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniranno, dietro richiesta, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, tutti i dati statistici regolari o altri dell'impresa designata, che possano essere ragionevolmente richiesti per controllare la capacita' di trasporto offerta dall'impresa designata dalla prima Parte contraente. Tali statistiche conterranno tutti i dati necessari per determinare il volume nonche' l'origine e la destinazione del traffico.
Accordo-art. 17
Articolo 17 Le due Parti contraenti convengono di consultarsi ogniqualvolta sara' necessario al fine di coordinare i rispettivi servizi aerei.
Accordo-art. 18
Articolo 18 1. Le tariffe di ciascun servizio concordato saranno fissate a dei tassi ragionevoli prendendo in considerazione tutti gli elementi determinanti, comprendenti il costo d'esercizio, un ragionevole utile, le caratteristiche di ciascun servizio e, eventualmente, le tariffe applicate da altre imprese di trasporto aereo operanti su tutto G parte dello stesso percorso. 2. Le tariffe saranno fissate, ove possibile, per accordo diretto tra le imprese designate dopo consultazioni, se necessario, con altre imprese di trasporto aereo che operino su tutto o parte dello stesso percorso. Questo accordo sara' realizzato nel quadro dell'Associazione del trasporto aereo internazionale e secondo le regole stabilite da tale Associazione. 3. Le tariffe cosi' determinate saranno sottoposte alla approvazione delle autorita' aeronautiche delle Parti contraenti almeno trenta giorni (30) prima della data prevista per la loro entrata in vigore, tale termine potra' essere ridotto in casi speciali sotto riserva dell'accordo di tali autorita'. 4. Qualora le imprese di trasporto aereo designate non riescano a concordare la determinazione di una tariffa conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 2 o se una delle Parti contraenti manifesti il proprio disaccordo sulla tariffa che le sia stata sottoposta conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo 3, le autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti cercheranno di raggiungere un regolamento. 5. In ultima istanza verra' fatto ricorso all'arbitrato previsto dall'articolo 9 del presente accordo. Fintantoche' la sentenza arbitrale non sia stata emessa, la Parte contraente che abbia fatto conoscere il proprio disaccordo avra' il diritto di esigere dall'altra Parte contraente il mantenimento delle tariffe precedentemente in vigore.
Accordo-art. 19
Articolo 19 Il presente accordo entrera' in vigore quindici giorni (15) dopo la data alla quale le due Parti contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle formalita' costituzionali che sono loro proprie.
Accordo-art. 20
Articolo 20 Il presente accordo ed il suo annesso saranno comunicati all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale per esservi registrati. IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente accordo e vi hanno apposto i propri sigilli. FATTO a Roma il 20 aprile 1972 in duplice esemplare in lingua italiana e francese, i due testi facenti egualmente fede. Per il Governo della Repubblica del Senegal H. P. A. SENGHOR Per il Governo della Repubblica italiana S. VINCELLI
Accordo-Annesso
ANNESSO I Rulli senegalese: Punti nel Senegal - Roma - Parigi - Beirnt e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti. II Rotta italiana: Punti in Italia - Algeri - Dakar - Buenos Aires e viceversa con diritti di traffico tra e su tutti i punti. III a) Le imprese designate dalle due Parti contraenti opereranno ciascuna tre frequenze settimanali sulle rotte concordate. b) Aeromobili a piu' grande capacita' degli aerei DCB o B707 potranno essere impiegati dalle imprese designate sulle rotte concordate. In questo caso, ferme restando le disposizioni degli articoli 14, 15 e 16 dell'accordo, la capacita' che potra' essere utilizzata sulle rotte sopra specificate potra' essere limitata da una quota. IV Le imprese designate dalle due Parti contraenti avranno facolta' di omettere uno o piu' scali sui servizi concordati. V L'impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti Potra', a sua scelta, fare scalo su uno o piu' punti intermedi e su dei punti oltre il territorio dell'altra Parte contraente diversi da quelli specificati alla tabella delle rotte, ma senza diritti di traffico tra questo o questi punti ed il territorio di quella Parte contraente, a meno che tali diritti non siano stati concessi da quelle autorita' aeronautiche.
Accordo-Lettere
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