LEGGE 14 agosto 1974, n. 347
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico Il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, è abrogato con decorrenza dalla data dalla quale ha avuto effetto. Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base agli stessi decreti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 agosto 1974 LEONE RUMOR - TANASSI - GIOLITTI - COLOMBO - ANDREOTTI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
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