LEGGE 22 maggio 1974, n. 348

Type Legge
Publication 1974-05-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo che istituisce una classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali, firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' dell'articolo 9 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere annuo di lire 2 milioni, derivante dalla partecipazione dell'Italia all'accordo di Locarno, si provvede, per l'anno finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - DE MITA

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Arrangement

ARRANGEMENT DE LOCARNO INSTITUANT UNE CLASSIFICATION INTERNATIONALE POUR LES DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS DU 8 OCTOBRE 1968. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO DI LOCARNO ISTITUTIVO DI UNA CLASSIFICAZIONE INTERNAZIONALE PER I DISEGNI E MODELLI INDUSTRIALI (1) (dell'8 ottobre 1968) Articolo 1 Costituzione di una Unione particolare; adozione di una classificazione internazionale 1) I Paesi ai quali si applica il presente accordo sono costituiti in Unione particolare. 2) Essi adottano, per classificare disegni e modelli industriali, una identica classificazione (denominata in seguito "classificazione internazionale"). 3) La classificazione internazionale comprende: i) una lista delle classi e sottoclassi; ii) un elenco alfabetico dei prodotti incorporanti disegni e modelli, con l'indicazione delle classi e sottoclassi alle quali essi sono assegnati; iii) note esplicative. 4) La lista delle classi e sottoclassi e' quella annessa al presente accordo, con riserva delle modificazioni e aggiunte che il Comitato di esperti istituito dall'articolo 3 (denominato in seguito "Comitato di esperti") potrebbe introdurvi. 5) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative saranno adottati dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3. 6) La classificazione internazionale potra' essere modificata o completata dal Comitato di esperti secondo la procedura stabilita dall'articolo 3. 7) a) La classificazione internazionale e' redatta nelle lingue inglese e francese. b) Testi ufficiali della classificazione internazionale saranno stabiliti, previa consultazione dei Governi interessati, in altre lingue su decisione dell'Assemblea contemplata dall'articolo 5, a cura dell'Ufficio internazionale della proprieta' intellettuale (denominato in seguito "Ufficio internazionale") contemplato nella convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprieta' intellettuale (denominata in seguito "Organizzazione").

Accordo-art. 2

Articolo 2 Applicazione e portata giuridica della classificazione internazionale 1) Riservati gli obblighi imposti dal presente accordo, la classificazione internazionale ha di per se' carattere esclusivamente amministrativo. Tuttavia, ciascun Paese puo' attribuirle la portata giuridica che ritiene conveniente. In particolare, la classificazione internazionale non vincola i Paesi dell'Unione particolare quanto alla natura e ai limiti della protezione del disegno o modello in questi Paesi. 2) Ciascun Paese dell'Unione particolare si riserva la facolta' di applicare la classificazione internazionale a titolo di sistema principale o di sistema ausiliario. 3) Le amministrazioni dei Paesi dell'Unione faranno figurare nei titoli ufficiali dei depositi o delle registrazioni dei disegni o modelli e nelle relative pubblicazioni ufficiali, qualora queste vengano effettuate, i numeri delle classi e sottoclassi della classificazione internazionale alle quali appartengono i prodotti incorporanti disegni o modelli. 4) Nella scelta delle denominazioni da includere nell'elenco alfabetico dei prodotti, il Comitato di esperti evitera', per quanto possibile, di usare denominazioni per le quali esistessero diritti esclusivi. Tuttavia, l'inclusione di una qualsiasi denominazione nell'elenco alfabetico non potra' essere interpretata quale espressione dell'opinione del Comitato di esperti circa l'esistenza o meno di diritti esclusivi.

Accordo-art. 3

Articolo 3 Comitato di esperti 1) E' istituito, presso l'Ufficio internazionale, un Comitato di esperti incaricato di svolgere i compiti contemplati nell'articolo 1.4), 1.5) e 1.6). Ciascun Paese dell'Unione particolare e' rappresentato nel Comitato di esperti, il quale si organizza mediante un regolamento interno adottato con la maggioranza semplice dei Paesi rappresentati. 2) Il Comitato di esperti adotta, con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare, l'elenco alfabetico e le note esplicative. 3) Proposte di modificazioni o di aggiunte da apportare alla classificazione internazionale possono essere fatte dall'amministrazione di ciascun Paese dell'Unione particolare o dall'Ufficio internazionale. Le amministrazioni comunicano ogni loro proposta all'Ufficio internazionale. Quest'ultimo trasmette le sue proposte e quelle delle amministrazioni ai membri del Comitato di esperti almeno due mesi prima che questo si riunisca per esaminarle. 4) Le decisioni del Comitato di esperti, relative alle modificazioni e aggiunte da apportare alla classificazione internazionale sono prese con la maggioranza semplice dei Paesi dell'Unione particolare. Tuttavia, se esse implicano la creazione d'una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra la decisione deve essere unanime. 5) Gli esperti hanno la facolta' di votare per corrispondenza. 6) Qualora un Paese non abbia designato un esperto per rappresentarlo ad una sessione del Comitato di esperti oppure l'esperto designato non abbia espresso il suo voto seduta stante o entro un termine stabilito dal regolamento interno del Comitato si riterra' che il Paese in questione ha accettato la decisione del Comitato.

Accordo-art. 4

Articolo 4 Notificazione e pubblicazione della classificazione e delle sue modificazioni e aggiunte 1) L'elenco alfabetico dei prodotti e le note esplicative adottate dal Comitato di esperti nonche' qualsiasi modificazione o aggiunta alla classificazione internazionale decisa dal Comitato stesso sono notificate alle amministrazioni dei Paesi dell'Unione particolare a cura dell'Ufficio internazionale. Le decisioni del Comitato di esperti entreranno in vigore alla ricezione della notificazione. Tuttavia, se esse implicano la creazione di una nuova classe o il trasferimento di prodotti da una classe a un'altra, esse entrano in vigore entro sei mesi dalla data d'invio della notificazione. 2) L'Ufficio internazionale, nella sua qualita' di depositario della classificazione internazionale, vi inserisce le modificazioni e aggiunte entrate in vigore. Queste modificazioni e aggiunte formeranno oggetto di avvisi pubblicati nei periodici che l'Assemblea designera'.

Accordo-art. 5

Articolo 5 Assemblea dell'Unione 1) a) L'Unione particolare ha un'Assemblea composta dei Paesi dell'Unione particolare. b) Il Governo di ogni Paese dell'Unione particolare e' rappresentato da un delegato, che puo' essere assistito da supplenti, consiglieri ed esperti. c) Le spese di ciascuna delegazione sono a carico del Governo che l'ha designata. 2) a) Riservate le disposizioni dell'articolo 3, l'Assemblea: i) tratta le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione particolare e l'applicazione del presente accordo; ii) impartisce all'Ufficio internazionale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione; iii) esamina e approva le relazioni e le attivita' del Direttore generale dell'Organizzazione (denominato in seguito: "Direttore generale") relative all'Unione particolare e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni che sono di competenza dell'Unione particolare; iv) stabilisce il programma, adotta il bilancio triennale dell'Unione particolare e ne approva i conti di chiusura; v) adotta il regolamento finanziario dell'Unione particolare; vi) decide che vengano stabiliti testi ufficiali della classificazione internazionale in lingue diverse dall'inglese e dal francese; vii) istituisce, oltre il Comitato di esperti indicato nell'articolo 3, gli altri comitati di esperti e i gruppi di lavoro che ritiene utili per realizzare gli scopi dell'Unione particolare; viii) decide quali Paesi non membri dell'Unione particolare, quali organizzazioni intergovernative e quali organizzazioni internazionali non governative possono essere ammessi alle riunioni come osservatori; ix) adotta le modificazioni da apportare agli articoli da 5 a 8; x) intraprende qualsiasi altra azione intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione particolare; xi) svolge qualsiasi altro compito che il presente accordo comporta. b) L'Assemblea statuisce su questioni che interessano anche altre Unioni amministrate dalla Organizzazione, dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 3) a) Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto. b) La meta' dei Paesi membri dell'Assemblea costituisce il quorum. c) Nonostante le disposizioni del comma b), qualora il numero dei Paesi rappresentati in una sessione risulti inferiore alla meta', ma uguale o superiore a un terzo dei Paesi membri dell'Assemblea, questa puo' deliberare; tuttavia, le risoluzioni dell'Assemblea, eccettuate quelle concernenti la procedura, divengono esecutorie solo quando siano soddisfatte le condizioni che seguono. L'Ufficio internazionale comunica dette risoluzioni ai Paesi membri dell'Assemblea che non erano rappresentati, invitandoli a esprimere per iscritto, entro tre mesi dalla data della comunicazione, il loro voto o la loro astensione. Se, allo scadere del termine, il numero dei Paesi che hanno espresso il loro voto o la loro astensione risulta almeno uguale al numero dei Paesi mancanti per il conseguimento del quorum durante la sessione, le dette risoluzioni divengono esecutorie, purche' nel contempo sia acquisita la maggioranza necessaria. d) Riservate le disposizioni dell'articolo 8.2), l'Assemblea decide con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi. e) L'astensione non e' considerata voto. f) Un delegato puo' rappresentare un solo Paese, e votare soltanto a nome di esse. 4) a) L'Assemblea si riunisce una volta ogni tre anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale e, salvo casi eccezionali, durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione. b) L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria dal Direttore generale a richiesta di un quarto dei Paesi membri dell'Assemblea. c) L'ordine del giorno di ogni sessione e' predisposto dal Direttore generale. 5) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Accordo-art. 6

Articolo 6 Ufficio internazionale 1) a) I compiti amministrativi spettanti all'Unione particolare sono svolti dall'Ufficio internazionale. b) In particolare, l'Ufficio internazionale prepara le riunioni e assume la segreteria dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. c) Il Direttore generale e' il piu' alto funzionario dell'Unione particolare e la rappresenta. 2) Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati intervengono, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, del Comitato di esperti e di qualsiasi altro comitato di esperti o gruppo di lavoro, che l'Assemblea o il Comitato di esperti avessero istituito. Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato e', d'ufficio, segretario di questi organi. 3) a) L'Ufficio internazionale prepara, in base alle direttive dell'Assemblea, le conferenze di revisione delle disposizioni dell'accordo, eccettuate quelle degli articoli da 5 a 8. b) L'Ufficio internazionale puo' consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative sulla preparazione delle conferenze di revisione. c) Il Direttore generale e le persone da lui designate intervengono, senza diritto di voto, alle deliberazioni di dette conferenze. 4) L'Ufficio internazionale svolge gli altri compiti che gli sono attribuiti.

Accordo-art. 7

Articolo 7 Finanze 1) a) L'Unione particolare ha un bilancio preventivo. b) Il bilancio preventivo dell'Unione particolare comprende gli introiti e le spese proprie dell'Unione particolare, il suo contributo al bilancio delle spese comuni alle Unioni e, se e' il caso, la somma messa a disposizione del bilancio della Conferenza dell'Organizzazione. c) Sono comuni alle Unioni le spese che non vengono attribuite esclusivamente all'Unione particolare bensi' anche a un'altra o ad altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. Il contributo dell'Unione particolare a tali spese comuni e' proporzionale all'interesse che le medesime presentano per essa. 2) Il bilancio dell'Unione particolare e' stabilito tenendo conto delle esigenze di coordinamento con i bilanci delle altre Unioni amministrate dall'Organizzazione. 3) Il bilancio dell'Unione particolare e' finanziato dalle seguenti risorse: i) i contributi dei Paesi dell'Unione particolare; ii) le tasse e le somme riscosse per i servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare; iii) il ricavo della vendita di pubblicazioni dell'Ufficio internazionale, concernenti l'Unione particolare, e i diritti inerenti a queste pubblicazioni; iv) i doni, i lasciti e le sovvenzioni; v) le pigioni, gli interessi e altri diversi proventi. 4) a) Per determinare la quota contributiva secondo l'alinea 3) i), i Paesi dell'Unione particolare sono assegnati alla classe cui appartengono secondo l'Unione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e pagano contributi annui in rapporto al numero di unita' stabilito per tale classe in quell'Unione. b) Il rapporto tra l'ammontare del contributo annuo di ciascuno dei Paesi dell'Unione particolare e il totale dei contributi annui al bilancio dell'Unione particolare pagati da questi Paesi e' uguale al rapporto tra il numero di unita' della classe in cui il Paese e' posto e il numero totale di unita' dell'insieme dei Paesi. c) I contributi sono esigibili al 1 gennaio di ogni anno. d) Un Paese in mora nel pagamento dei contributi non puo' esercitare il suo diritto di voto in nessuno degli organi dell'Unione particolare, se l'ammontare del suo arretrato risulta uguale o superiore a quello dei contributi da esso dovuti per i due anni completi trascorsi. Tuttavia, un tale Paese puo' essere autorizzato a conservare l'esercizio del suo diritto di voto in seno a detto organo finche' questo ultimo ritiene il ritardo attribuibile a circostanze eccezionali e inevitabili. e) Qualora il bilancio non sia stato ancora adottato all'inizio di un nuovo esercizio, il bilancio dell'anno precedente va ripreso secondo le modalita' del regolamento finanziario. 5) L'ammontare delle tasse e somme dovute per servizi resi dall'Ufficio internazionale in relazione all'Unione particolare e' stabilito dal Direttore generale, che ne fa rapporto all'Assemblea. 6) a) L'Unione particolare possiede un fondo di cassa costituito mediante un pagamento unico effettuato la ciascun Paese dell'Unione particolare. Se il fondo diviene insufficiente, l'Assemblea ne decide l'aumento. b) L'ammontare del pagamento iniziale di ciascun Paese a tale fondo o della sua partecipazione ad un aumento e' proporzionale al contributo del Paese per l'anno in cui il fondo di cassa e' costituito o l'aumento e' deciso. c) La proporzione e le modalita' di pagamento sono stabilite dall'Assemblea, su proposta del Direttore generale e dopo aver consultato il Comitato di coordinamento dell'Organizzazione. 7) a) L'accordo di sede concluso con il Paese sul cui territorio l'Organizzazione e' stabilita deve prevedere che, ove il fondo di cassa si riveli insufficiente, questo Paese conceda delle anticipazioni. L'ammontare delle anticipazioni e le condizioni di concessione saranno oggetto, di volta in volta, di un particolare accordo tra questo Paese e l'Organizzazione. b) Il Paese contemplato nel comma a) e l'Organizzazione hanno ciascuno la facolta' di denunciare l'impegno di concedere anticipazioni mediante notificazione scritta. La denuncia prende effetto tre anni dopo la fine dell'anno in cui e' stata notificata. 8) La verifica dei conti e' effettuata, secondo le modalita' previste dal regolamento finanziario, da uno o piu' Paesi dell'Unione particolare oppure da controllori esterni designati, col loro consenso, dall'Assemblea.

Accordo-art. 8

Articolo 8 Modificazione degli articoli da 5 a 8 1) Proposte di modificazione degli articoli 5, 6 e 7 e del presente articolo possono essere presentate da ciascun Paese dell'Unione particolare o dal Direttore generale. Questi comunica le proposte ai Paesi dell'Unione particolare almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea. 2) Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 va adottata dall'Assemblea. La maggioranza richiesta e' dei tre quarti dei voti espressi; tuttavia, le modificazioni dell'articolo 5 e del presente alinea esigono la maggioranza dei quattro quinti dei voti espressi. 3) Ogni modificazione degli articoli elencati nell'alinea 1 entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni d'accettazione, effettuate conformemente alle rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti dei Paesi che erano membri dell'Unione particolare al momento in cui la modificazione e' stata adottata. Una modificazione degli articoli accettata in tal modo vincola tutti i Paesi che sono membri dell'Unione nel momento in cui la modificazione stessa entra in vigore o che ne divengano membri piu' tardi; tuttavia, una modificazione che accresca gli obblighi finanziari dei Paesi dell'Unione particolare vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

Accordo-art. 9

Articolo 9 Ratifica, adesione; entrata in vigore 1) Qualsiasi Paese partecipe della convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale puo' ratificare il presente accordo, se lo ha firmato, oppure aderirvi. 2) Gli strumenti di ratifica e di adesione vanno depositati presso il Direttore generale. 3) a) Nei riguardi dei primi cinque Paesi che hanno depositato strumenti di ratifica o di adesione, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo il deposito del quinto strumento di ratifica o d'adesione. b) Nei riguardi di qualsiasi altro Paese, il presente accordo entra in vigore tre mesi dopo la data della notificazione, da parte del Direttore generale, della ratifica o dell'adesione, salvo che una data posteriore sia stata indicata nello strumento di ratifica o d'adesione. In quest'ultimo caso, il presente accordo entra in vigore, nei riguardi di detto Paese alla data cosi' indicata. 4) La ratifica o l'adesione implica, di pieno diritto, l'accessione a tutte le clausole e a tutti i benefici riconosciuti nel presente accordo.

Accordo-art. 10

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