DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 aprile 1974, n. 356
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 24 - e' modificato nel senso che sono soppresse le parole "e di scienze politiche". Art. 25 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "La durata del corso degli studi per la laurea in giurisprudenza e' di 4 anni. I titoli d'ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge". Nello stesso articolo l'insegnamento di "diritto coloniale" e' soppresso. Art. 26 - e' modificato nel senso che nel primo comma la parola "stabilite" e' sostituita con la parola "consigliate". Nel secondo comma, alle parole "al diritto processuale civile e al diritto coloniale" vengono sostituite le parole "e al diritto processuale civile". Art. 27 - e' modificato nel senso che nel secondo comma la parola "deve" e' costituita con la parola "puo'". Gli articoli 28, 29, 30, 32, 33 e 34 sono soppressi. Art. 35 - e' abrogato e sostituito del seguente: "I laureati in scienze politiche che intendano conseguire la laurea in giurisprudenza potranno essere iscritti al terzo anno di corso. I laureati di altre facolta' potranno essere eventualmente iscritti al secondo anno di corso". Art. 36 - il primo comma e' abrogato e sostituito dal seguente: "Della facolta' fanno parte i seguenti Istituti: 1) Istituto di diritto privato e di diritto processuale civile; 2) Istituto di diritto pubblico interno; 3) Istituto di diritto internazionale e di legislazione comparata; 4) Istituto di diritto romano e di storia del diritto; 5) Istituto di diritto del lavoro". Art. 38 (gia' 35) - e' abrogato e sostituito dal seguente: "I laureati in giurisprudenza che intendono conseguire la laurea in scienze politiche potranno essere iscritti al terzo anno di corso". Art. 39 (gia' 36) - della facolta' di scienze politiche fa parte l'istituto di scienze politiche.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 5. - SCIARRETTA
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