LEGGE 19 luglio 1974, n. 361
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
L'articolo 23 del regio decreto 20 gennaio 1921, n. 454 modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 dicembre 1946, n. 567, è sostituito dal seguente: "Agli assistenti e custodi demaniali, purchè in effettivo servizio nei tronchi di vigilanza e di guardia, è concesso l'alloggio di servizio con le eventuali pertinenze. In mancanza di idoneo alloggio di servizio, spetta agli impiegati suddetti, a decorrere dal 1 gennaio 1973, una indennità mensile nella misura rispettivamente di lire 6.000, se ammogliati o vedovi con prole, e di L. 4.000 se celibi o vedovi senza prole".
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