LEGGE 31 luglio 1974, n. 364
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La Consulta nazionale è equiparata ad una legislatura del Parlamento. A coloro che hanno fatto parte della Consulta nonchè alle persone indicate nell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20, sono riconosciuti tutti i diritti che spettano agli ex membri del Parlamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1974 LEONE RUMOR Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.