LEGGE 31 luglio 1974, n. 364
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Articolo unico La Consulta nazionale è equiparata ad una legislatura del Parlamento. A coloro che hanno fatto parte della Consulta nonchè alle persone indicate nell'articolo 1, comma secondo, del decreto legislativo presidenziale 24 giugno 1946, n. 20, sono riconosciuti tutti i diritti che spettano agli ex membri del Parlamento. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 luglio 1974 LEONE RUMOR Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.
Questo testo è pubblicato secondo le condizioni di riutilizzo proprie di Normattiva, non sotto una licenza Legalize né di pubblico dominio.
Normattiva
Pubblico dominio (testi ufficiali, art. 5 L. 633/1941)