LEGGE 6 agosto 1974, n. 366
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
(Autorizzazione di spesa)
Per la progettazione e l'esecuzione di opere portuali o per il completamento di quelle iniziate, per l'effettuazione di accertamenti e saggi di carattere geologico e geognostico relativi a dette opere, per gli studi necessari alla predisposizione del piano di cui al secondo comma del presente articolo, per interventi specifici ai fini della sicurezza e contro l'inquinamento, nonchè per la fornitura dei mezzi fissi e mobili necessari alle operazioni portuali, è autorizzata la spesa di lire 160 miliardi. La spesa, di cui al precedente comma, costituisce una anticipazione di un piano organico pluriennale di investimenti portuali, il quale sarà presentato dal Governo entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Tale piano dovrà anche prevedere la riorganizzazione e il potenziamento dei mezzi del servizio escavazione porti. La somma di 160 miliardi di lire sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 10 miliardi nell'anno finanziario 1974, di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1975, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1976, di lire 50 miliardi nell'anno finanziario 1977 e di lire 25 miliardi nell'anno finanziario 1978.
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