LEGGE 9 agosto 1974, n. 368
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, modificato dall'articolo unico della legge 30 giugno 1971, n. 508, è prorogata per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1974.
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