LEGGE 9 agosto 1974, n. 368

Type Legge
Publication 1974-08-09
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 12 aprile 1969, n. 177, modificato dall'articolo unico della legge 30 giugno 1971, n. 508, è prorogata per la durata di cinque anni a decorrere dal 1 gennaio 1974.

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