DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 marzo 1974, n. 381
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:
Art. 1
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamita' pubbliche, di espropriazione per pubblica utilita', di viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate; per il rispettivo territorio dalle province di Trento e di Bolzano ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 8, 9 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme del presente decreto.
Art. 2
Eventuali interventi finanziari dello Stato per opere di competenza regionale o provinciale non comportano deroga alle attribuzioni della regione o delle province in materia di espropriazione per pubblica utilita'. In caso di delega alle province di funzioni concernenti la realizzazione di opere pubbliche di competenza statale, le province stesse procederanno alle espropriazioni ed occupazioni necessarie in nome e per conto dello Stato sulla base della disciplina vigente per le opere pubbliche di loro competenza. ((Qualora, ai fini di perequazione locale, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedano con proprie leggi di integrare, sino alla misura fissata dalla propria normativa, gli indennizzi dovuti dallo Stato a seguito di espropriazione ed occupazione per l'esecuzione di opere di sua competenza, l'autorizzazione al pagamento diretto dell'indennita', ai sensi della legge 20 marzo 1968, n. 391, viene trasmessa alla provincia competente per territorio. La provincia, calcolata l'integrazione da apportare, provvede, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma precedente, al versamento agli interessati dell'indennizzo statale maggiorato della quota di integrazione provinciale, comunicandone gli estremi al competente organo statale ai fini della emissione del decreto di esproprio. L'onere per la liquidazione dell'importo complessivo come sopra determinato e' a carico della provincia competente per territorio, salvo rimborso da parte dello Stato dell'indennizzo dallo stesso definito. Qualora la provincia non provveda entro il termine di cui al secondo comma, gli uffici statali provvedono direttamente al versamento dell'indennita' di esproprio, impregiudicata rimanendo l'adozione da parte della provincia del proprio provvedimento integrativo)).
Art. 3
Sono esercitate dalle province le funzioni amministrative, ivi comprese quelle di vigilanza e di tutela, gia' spettanti agli organi centrali e periferici dello Stato e alla regione in ordine agli enti, consorzi, istituti ed organizzazioni locali operanti nelle province nelle materie di cui al presente decreto. In caso di soppressione di enti pubblici locali operanti nelle materie di cui al presente decreto, la legge provinciale regolera' lo stato del personale, nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita, nonche' la situazione del patrimonio.
Art. 4
La classificazione come strade statali delle strade locali e provinciali e la sclassificazione delle strade statali sono effettuate dallo Stato d'intesa con la provincia interessata. L'efficacia del provvedimento di sclassificazione decorre dalla data dalla quale ha effetto l'atto provinciale con cui si provvede alla nuova classificazione o alla diversa destinazione del suolo stradale, atto che dovra' essere emanato entro il termine di sei mesi. I provvedimenti di classificazione previsti dal primo comma e rispettivamente quelli di sclassificazione congiunti all'atto provinciale di cui al secondo comma, comportano il trasferimento delle strade e costituiscono titolo per la relativa intavolazione.
Art. 5
In relazione al trasferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano del demanio idrico ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 115, le province stesse esercitano tutte le attribuzioni inerenti alla titolarita' di tale demanio ed in particolare quelle concernenti la polizia idraulica e la difesa delle acque dall'inquinamento, fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Le province di Trento e di Bolzano provvedono, ciascuna per il proprio territorio, alla tenuta dell'elenco delle acque pubbliche ed alla compilazione ed approvazione dei relativi elenchi suppletivi. ((Le province possono avvalersi del Registro italiano dighe (RID) per l'identificazione e l'approvazione tecnica dei progetti e per la vigilanza sulla costruzione e sulle operazioni di controllo spettanti ai concessionari con riferimento alle dighe di ritenuta, alle opere di sbarramento o alle traverse inferiori o pari a 15 metri di altezza e che determinano volume di invaso inferiore o pari a 1.000.000 di metri cubi. Per le medesime opere superiori a 15 metri di altezza o che determinano invasi di volume superiori a 1.000.000 di metri cubi le province stesse affidano i predetti compiti al RID; in tale ultimo caso si osserva, altresi', la normativa tecnica statale relativa alla progettazione e alla costruzione.)) Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, vale anche, per il rispettivo territorio, quale piano di bacino di rilievo nazionale. Il Ministro dei lavori pubblici nella sua qualita' di presidente del comitato istituzionale delle relative autorita' di bacino di rilievo nazionale, ed il presidente della provincia interessata assicurano, mediante apposite intese, il coordinamento e l'integrazione delle attivita' di pianificazione nell'ambito delle attribuzioni loro conferite dal presente decreto e dalla legge 18 maggio 1989, n. 183. Ai fini della definizione della predetta intesa il Ministro dei lavori pubblici, sentiti i comitati istituzionali delle autorita' di bacino di rilievo nazionale interessati, assicura, attraverso opportuni strumenti di raccordo, la compatibilizzazione degli interessi comuni a piu' regioni e province autonome il cui territorio ricade in bacini idrografici di rilievo nazionale. (5) Per i piani e i programmi statali che prevedano il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, anche tramite le autorita' di bacino, di finanziamenti, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e le relative norme di attuazione di cui al decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.
Art. 6
((
1.Con riferimento alle derivazioni di acque, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano la disciplina concernente i pareri istruttori di cui all'articolo 7, secondo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. Dalla medesima data cessano di applicarsi nel territorio delle province di Trento e di Bolzano le disposizioni sulla pubblicazione delle domande di concessione relative alle piccole derivazioni di acque, introdotte dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
2.Le derivazioni di acque, ivi comprese le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, sono regolate dal piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche di cui all'articolo 8, che definisce altresi' il minimo deflusso costante necessario alla vita negli alvei sottesi.
3.In ogni caso il rilascio del minimo deflusso costante negli alvei sottesi, anche effettuato in via sperimentale o ai sensi del piano di cui all'articolo 8 vigente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non comporta alcun indennizzo a favore dei concessionari di derivazioni in atto.
4.I disciplinari delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico in atto alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono adeguati alle previsioni del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Nelle more del predetto adeguamento, i concessionari sono comunque tenuti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al rilascio delle portate di rispetto nella misura minima pari a due litri al secondo per ogni chilometro quadrato di bacino imbrifero sotteso alle singole opere di presa, anche in funzione sperimentale per la ridefinizione dei disciplinari di concessione. Fino all'adeguamento del piano generale per l'utilizzo delle acque pubbliche la portata di rispetto nella misura minima predetta puo' essere modificata d'intesa tra il presidente della giunta provinciale e il Ministro dei lavori pubblici. Anche in tali casi si applica quanto disposto dal comma 3.
))
Art. 7
((
1.Con decorrenza dal 1 gennaio 2000 e' delegato alle province di Trento e di Bolzano, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle funzioni statali in materia di opere idrauliche di prima e seconda categoria. Per l'esercizio di tali funzioni si applica quanto disposto dall'articolo 16, secondo e terzo comma.
2.Le province predispongono piani pluriennali concernenti la gestione, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonche' gli investimenti per la realizzazione di nuove opere idrauliche di prima e seconda categoria. Tali piani sono predisposti secondo gli eventuali indirizzi programmatici del Ministro dei lavori pubblici ed individuano gli interventi da realizzare, le priorita', i tempi e i costi di realizzazione. I piani suddetti sono approvati d'intesa tra il Ministro dei lavori pubblici e il presidente della provincia interessata. Tali piani valgono anche quale piano annuale di coordinamento previsto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
))
Art. 8
Il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche previsto dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve programmare l'utilizzazione delle acque per i diversi usi e contenere le linee fondamentali per una sistematica regolazione dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle esigenze di difesa del suolo, nel reciproco rispetto delle competenze dello Stato e della provincia interessata. Il progetto di piano e' predisposto per ciascuna provincia in seno ad un apposito comitato, d'intesa fra tre rappresentanti dello Stato e tre rappresentanti della provincia interessata, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. I rappresentanti sono designati rispettivamente dal presidente del Consiglio dei Ministri e dalla giunta provinciale. Il progetto adottato dal comitato e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione. I comuni ed i soggetti interessati possono presentare osservazioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del progetto nella Gazzetta Ufficiale. Il piano e' deliberato definitivamente, con eventuali modifiche, d'intesa fra i rappresentanti statali e provinciali nel comitato ed e' reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica su proposta, conforme all'intesa raggiunta, del Ministro per i lavori pubblici e del presidente della giunta provinciale interessata. Il piano e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale ed ha vigore a tempo indeterminato. Esso e' sottoposto a revisione dopo i primi cinque anni e successivamente ogni quindici anni, seguendo lo stesso procedimento previsto per la sua formazione; nelle stesse forme possono essere approvate modifiche, prima della scadenza dei termini predetti, qualora il piano si riveli in qualche sua parte inattuabile o si manifesti comunque l'evidente convenienza di migliorarlo o di adattarlo a nuove esigenze.
Art. 9
Le concessioni di acque pubbliche che siano scadute prima dell'entrata in vigore del presente decreto senza che gli organi competenti abbiano provveduto in merito al loro rinnovo, o che vengano a scadere nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di inizio dell'efficacia del piano generale di cui al precedente articolo, sono prorogate di diritto fino a tale data, fermo restando per coloro che intendano ottenere il rinnovo l'onere di farne domanda nei termini previsti dalle norme in vigore. Sino alla data indicata nel comma precedente le province potranno, per far fronte ad esigenze urgenti di rifornimento idrico degli abitati, rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto, anche in deroga alle previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti. Qualora il piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche non sia divenuto esecutivo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, le province potranno rilasciare autorizzazioni provvisorie all'inizio dei lavori e all'esercizio delle opere o consentire variazioni di concessioni in atto anche per usi diversi da quelli di cui al precedente comma, qualora cio' sia richiesto da esigenze essenziali dell'economia locale. Per le grandi derivazioni, qualora esigenze di pubblico interesse lo richiedano, lo Stato e la provincia possono rilasciare le relative concessioni previa reciproca intesa. Le autorizzazioni e le variazioni di cui al secondo e terzo comma potranno essere convertite in concessioni dopo l'entrata in vigore del piano generale di cui all'articolo precedente, sempreche' non risultino in contrasto con il piano medesimo. Anche prima dell'approvazione del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche le province possono provvedere al riconoscimento dei diritti di derivazione ed al rilascio di autorizzazioni provvisorie all'esercizio di relative varianti non sostanziali.
Art. 10
Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di applicarsi nelle province di Trento e di Bolzano le leggi 19 marzo 1952, n. 184 e 25 gennaio 1962, n. 11 ed i piani e programmi da esse previsti. Dalla data di entrata in vigore del piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche, di cui al precedente art. 8, cessa di applicarsi nel territorio della provincia il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, e successive modificazioni ed integrazioni, ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090. Gli effetti degli atti di vincolo delle riserve idriche adottate ai sensi del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 1090, cessano di prodursi dalla data indicata al comma precedente, salvo che nel piano generale sia diversamente disposto.
Art. 11
((
1.Salvo diversa disposizione di legge provinciale, la disciplina inerente la polizia idraulica non si applica alle acque pubbliche acquisite al demanio idrico provinciale, in relazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, non comprese nell'elenco delle acque pubbliche o nei relativi elenchi suppletivi delle province di Trento e Bolzano o non intavolate al demanio idrico provinciale.
))
Art. 11-bis
((1. I provvedimenti di accertamento dei limiti del demanio idrico provinciale, ivi comprese le spiagge lacuali, emanati in conformita' alla disciplina legislativa provinciale, costituiscono titolo per le conseguenti operazioni di intavolazione e di voltura catastale dei medesimi beni a favore della provincia. L'intavolazione e la voltura catastale sono effettuate a cura della provincia medesima))
Art. 12
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 11 NOVEMBRE 1999, N. 463))
Art. 13
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.