LEGGE 22 maggio 1974, n. 382

Type Legge
Publication 1974-05-22
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, conclusa a Roma il 16 ottobre 1969.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 45 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - PRETI - COPPO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

CONVENTION CONSULAIRE ENTRE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LA REPUBLIQUE POPULAIRE HONGROISE. Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione. CONVENZIONE CONSOLARE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA POPOLARE UNGHERESE Il Presidente della Repubblica italiana e il Consiglio di Presidenza della Repubblica popolare ungherese, Spinti dal desiderio di regolare le relazioni consolari tra l'Ungheria e l'Italia e di contribuire cosi' allo sviluppo dei rapporti tra i due Paesi, Hanno deciso di concludere una convenzione consolare ed hanno nominato a tale scopo loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana, il Senatore Dionigi Coppo, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri; il Consiglio di Presidenza della Repubblica Popolare Ungherese, il Signor Bela Szilagyi, Vice-Ministro degli affari esteri; i quali, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente convenzione, le espressioni seguenti si intendono nel senso sottoindicato: a) l'espressione "Stato di invio" designa l'Alta Parte contraente che nomina il capo della sede consolare; b) l'espressione "stato di residenza" designa l'Alta Parte contraente nel territorio della quale il capo della sede consolare esercita le proprie funzioni; c) l'espressione "sede consolare" designa ogni consolato generale, consolato o vice-consolato; d) l'espressione "circoscrizione consolare" designa il territorio attribuito ad una sede consolare per l'esercizio delle funzioni consolari; e) l'espressione "capo di sede consolare" designa la persona incaricata di agire in tale qualita'; f) l'espressione "funzionario consolare" indica ogni persona, ivi compreso il capo della sede consolare, incaricata in tale qualita' dell'esercizio di funzioni consolari; g) l'espressione "impiegato consolare" indica ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di una sede consolare; h) l'espressione "membro del personale di servizio" indica ogni persona destinata al servizio domestico di una sede consolare; i) l'espressione "membri di sede consolare" indica i funzionari consolari, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; j) l'espressione "membri del personale consolare" indica i funzionari consolari diversi dal capo della sede consolare, gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio; k) l'espressione "membro del personale privato" indica una persona destinata esclusivamente al servizio privato di un membro della sede consolare; l) l'espressione "locali consolari" indica gli edifici o le parti di edifici e il terreno attiguo che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini della sede consolare; m) l'espressione "archivi consolari" comprende tutte le carte, documenti, corrispondenza, libri, films, nastri magnetici e registri della sede consolare, nonche' il materiale del cifrario, gli schedari e i mobili destinati a proteggerli e a conservarli; n) il termine "cittadino" comprende altresi' ogni ente morale e altri organismi costituiti sul territorio di una o dell'altra Alta Parte contraente in conformita' della propria legislazione; o) l'espressione "membro di famiglia" indica i congiunti del funzionario o dell'impiegato consolare che convivono con essi; tali devono essere considerati il marito o la moglie, gli ascendenti, i discendenti, i genitori adottivi ed i figli adottivi del funzionario o dell'impiegato e del proprio coniuge, nonche' i fratelli e le sorelle di entrambi. Tuttavia, in casi particolari, possono essere considerati membri di famiglia le persone dichiarate tali dallo Stato d'invio ed accettate tali dallo Stato di residenza.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Istituzione di sedi consolari 1. Ciascuna delle Alte Parti contraenti puo' istituire sedi consolari sul territorio dell'altra Parte con il consenso di quest'ultima. 2. La residenza della sede consolare, la sua categoria e la sua circoscrizione sono fissate di comune accordo fra le Parti contraenti. 3. Non possono essere apportate ulteriori modifiche dallo Stato d'invio alla residenza della sede consolare, alla sua categoria o alla sua circoscrizione senza il consenso dello Stato di residenza. 4. Il consenso dello Stato di residenza e' pure richiesto se un consolato generale o un consolato vuole aprire un vice-consolato in una localita' diversa da quella in cui esso stesso e' situato. 5. Il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza e' del pari richiesto per l'apertura di un ufficio facente parte di un consolato esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo. 6. Il numero di funzionari ed impiegati consolari e' fissato di comune accordo dalle Alte Parti contraenti. 7. Salvo patto contrario, il capo della sede consolare non puo' esercitare le proprie funzioni, al di fuori della sua circoscrizione, senza il consenso dello Stato di residenza.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Commissione consolare ed exequatur 1. Il capo della sede consolare e' ammesso all'esercizio delle sue funzioni dietro autorizzazione dello Stato di residenza, che gli viene rilasciata sotto forma di exequatur, dopo presentazione della commissione consolare. 2. La commissione consolare deve indicare i nomi e i cognomi e la categoria del capo della sede consolare, nonche' la circoscrizione consolare e la residenza della sede consolare. 3. In attesa del rilascio dell'exequatur, il capo della sede consolare puo' essere ammesso all'esercizio provvisorio delle sue funzioni. In tal caso, sono a lui applicabili le disposizioni della presente convenzione.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Esercizio, a titolo temporaneo, delle funzioni di capo della sede consolare 1. Se il capo della sede consolare e' impedito ad esercitare le sue funzioni o se la sua sede e' vacante, un gerente ad interim puo' agire a titolo provvisorio quale capo della sede consolare. 2. I nomi e cognomi del gerente ad interim sono notificati in precedenza dalla missione diplomatica dello Stato di invio. 3. Durante la sua gestione, le disposizioni di questa convenzione sono applicabili al gerente ad interim allo stesso modo che per il capo della sede consolare di cui si tratta. Tuttavia, lo Stato di residenza non e' tenuto ad accordare ad un gerente ad interim le facilitazioni, i privilegi e le immunita' il cui godimento da parte del capo della sede consolare fosse subordinato a condizioni che il gerente ad interim soddisfa.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Notifiche alle autorita' della circoscrizione consolare Dal momento in cui il capo della sede consolare e' ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza e' tenuto ad informare immediatamente le autorita' competenti della circoscrizione consolare. Esso e' del pari tenuto a far si che siano adottate le misure necessarie perche' il capo della sede consolare possa adempiere i doveri del suo ufficio e beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente convenzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Nazionalita' dei funzionari consolari I funzionari consolari devono avere la nazionalita' dello Stato d'invio.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Persona dichiarata non grata 1. Lo Stato di residenza puo' in ogni momento, e senza l'obbligo di specificare i motivi della sua decisione, informare lo Stato d'invio che un funzionario consolare e' persona non grata o che ogni altro membro del personale consolare non e' accettabile. In tal caso, lo Stato d'invio richiamera' la persona in causa. 2. Se lo Stato d'invio rifiuta di eseguire o non esegue, entro un termine ragionevole, gli obblighi che gli incombono ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato di residenza puo', secondo il caso, ritirare l'exequatur alla persona di cui si tratta o cessare di considerarla come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Termine delle funzioni di un membro della sede consolare Le funzioni di un membro della sede consolare cessano in particolare: a) con la notifica, da parte dello Stato d'invio allo Stato di residenza, del fatto che le sue funzioni sono terminate; b) con il ritiro dell'exequatur; c) con la notifica, da parte dello Stato di residenza allo Stato di invio, che esso ha cessato di ritenere la suddetta persona come membro del personale consolare.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Mantenimento dei rapporti fra le Parti contraenti Con le sue attivita', il funzionario consolare favorisce lo sviluppo delle relazioni commerciali, economiche, culturali, scientifiche e turistiche fra le Parti contraenti e tende a promuovere relazioni amichevoli tra di loro.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Protezione degli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini Nell'ambito della circoscrizione consolare i funzionari consolari proteggono e difendono tutti i diritti e gli interessi dello Stato d'invio e dei suoi cittadini.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 Rappresentanza in giudizio dei cittadini dello Stato d'invio Nell'ambito della circoscrizione consolare e subordinatamente alla prassi ed alle procedure in vigore nello Stato di residenza, i funzionari consolari sono autorizzati ad adottare le necessarie disposizioni, per assicurare l'adeguata rappresentanza dei cittadini dello Stato d'invio davanti ai tribunali od alle altre autorita' dello Stato di residenza per richiedere, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, l'adozione di misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e interessi di tali cittadini quando, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, essi non abbiano la possibilita' di difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Rilascio di passaporti e di visti I funzionari consolari rilasciano passaporti od ogni altro documento di viaggio ai cittadini dello Stato d'invio, nonche' visti e documenti adeguati a coloro che desiderano rimpatriare.

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Funzioni in materia di stato civile 1. I funzionari consolari possono redigere, registrare e trascrivere gli atti dello stato civile dei cittadini dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari possono celebrare matrimoni quando entrambi gli sposi sono cittadini dello Stato d'invio. Essi ne informeranno immediatamente le autorita' competenti dello Stato di residenza. 3. Le disposizioni che precedono non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'osservare le leggi dello Stato di residenza per quanto riguarda le dichiarazioni di nascita, di matrimonio o di decesso.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Funzioni notarili 1. Nell'ambito della circoscrizione consolare, i funzionari consolari possono compiere i seguenti atti: a) ricevere, redigere o certificare le dichiarazioni di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che queste non siano contrarie alla legge dello Stato di residenza; b) redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti di cittadini dello Stato d'invio; c) redigere o certificare contratti conclusi fra cittadini dello Stato d'invio, nonche' i loro strumenti unilaterali, sempre che tali contratti o strumenti non siano contrari alla legislazione dello Stato di residenza; in ogni caso i funzionari consolari non possono redigere o certificare contratti o strumenti relativi, allo stabilimento o al trasferimento di diritti reali su beni immobili situati nello Stato di residenza; d) redigere o certificare contratti conclusi tra cittadini dello Stato d'invio e cittadini dello Stato di residenza quando l'effetto giuridico di tali contratti si presenta unicamente sul territorio dello Stato d'invio o tali contratti devono essere eseguiti su detto territorio, a condizione che essi non siano contrari all'ordinamento giuridico dello Stato di residenza; e) tradurre e legalizzare ogni tipo di documenti emananti dalle autorita' o funzionari dello Stato di residenza; tali traduzioni hanno la stessa efficacia e lo stesso valore di quelle fatte dai traduttori giurati di uno dei due Stati; f) autenticare su documenti di ogni genere la firma di cittadini dello Stato d'invio, a condizione che il tenore del documento in questione non sia contrario alle leggi dello Stato di residenza; g) ricevere in deposito contanti o altri titoli e documenti appartenenti a cittadini dello Stato d'invio o destinati a tali cittadini, se il deposito non e' contrario alla legge dello Stato di residenza; h) compiere altri atti di cui sono incaricati dallo Stato d'invio, a condizione che essi non siano contrari alle leggi dello Stato di residenza. 2. I contanti i titoli e gli altri beni ricevuti dai funzionari consolari non possono essere esportati dallo Stato di residenza se non in base ai regolamenti di tale Stato.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Funzioni in materia di successione 1. In caso di morte di un cittadino dello Stato di invio nel territorio dello Stato di residenza, l'autorita' competente di quest'ultimo ne informera' senza indugio la sede consolare e comunichera' ad essa tutte le informazioni di cui dispone sugli eredi, gli aventi diritto con riserva, i legatari, il loro domicilio o residenza, l'attivo della successione e l'esistenza di testamenti. La stessa autorita' fara' una analoga notifica alla sede consolare dello Stato d'invio nel caso in cui essa abbia appreso che il defunto ha lasciato una successione nel territorio di uno Stato terzo. 2. L'autorita' competente dello Stato di residenza, avvertira' senza indugio la sede consolare dello Stato d'invio quando l'erede, l'avente diritto o il legatario cui spetta una successione aperta sul territorio dello Stato di residenza, e' cittadino dello Stato d'invio. 3. a) L'autorita' competente dello Stato di residenza notifichera' senza indugio alla sede consolare dello Stato d'invio le misure adottate per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni di successione che sono rimasti nel territorio dello Stato di residenza in seguito al decesso di un cittadino dello Stato di invio. b) I funzionari consolari possono prestare il proprio aiuto, direttamente o per il tramite di un delegato, all'esecuzione delle misure di cui al sottoparagrafo a). c) Su proposta dei funzionari consolari, le misure di cui al sottoparagrafo a) possono essere modificate e revocate quando la loro esecuzione puo' essere differita. 4. Se, dopo l'adempimento delle formalita' di successione nel territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il ricavato della vendita dei beni mobili od immobili toccano ad un erede, ad un avente diritto o ad un legatario che ha il proprio domicilio o la propria residenza nel territorio dello Stato di invio che non ha partecipato alle procedure della successione e non ha designato il proprio procuratore, i detti beni o il ricavato della loro vendita saranno consegnati alla sede consolare dello Stato d'invio per essere messi a disposizione dell'erede, dell'avente diritto o del legatario, a condizione: a) che gli organi competenti abbiano autorizzato la consegna dei beni di successione o del ricavato della loro vendita; b) che tutti i debiti ereditari, dichiarati entro il termine prescritto dalla legislazione dello Stato di residenza, siano stati pagati o garantiti; c) che i diritti di successione siano stati pagati o garantiti. 5. In caso di morte di un cittadino dello Stato di invio che si trovi provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza i suoi effetti personali saranno consegnati senza altra formalita' alla sede consolare dello Stato di invio, ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che formano oggetto di divieto di esportazione al momento del decesso. I regolamenti concernenti l'esportazione degli effetti e la consegna di somme di denaro devono essere osservati anche in questo caso. 6. Le disposizioni dell'articolo 11 della presente convenzione saranno del pari applicabili in materia di successione.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Funzioni in materia di tutela e di curatela I funzionari consolari possono, in conformita' con le convenzioni in vigore tra le due Parti, intervenire presso le autorita' competenti al fine di promuovere le procedure necessarie alla nomina di tutori o di curatori, per i cittadini dello Stato d'invio e per assicurare l'amministrazione dei beni degli assenti.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 Funzioni relative alla navigazione 1. I funzionari consolari possono prestare assistenza alle navi battenti bandiera dello Stato d'invio. 2. I funzionari consolari devono essere preavvertiti se i tribunali o altri organi dello Stato di residenza hanno l'intenzione di fare delle richieste o di sequestrare merci a bordo di una nave dello Stato d'invio e cosi' pure nel caso in cui desiderino interrogare il comandante di bordo o un membro dell'equipaggio. 3. Nel caso di procedura d'urgenza o se l'inchiesta e fatta su domanda del comandante di bordo, i funzionari consolari devono essere avvertiti nel corso della inchiesta o appena possibile. 4. Gli organi dello Stato di residenza informeranno i funzionari consolari, su richiesta, degli atti dell'inchiesta compiuta in loro assenza. 5. Le disposizioni dei precedenti paragrafi non saranno applicabili all'ispezione compiuta dagli organi dello Stato di residenza in materia di dogana, di passaporti e di sanita'. 6. Gli organi competenti dello Stato di residenza avvertiranno senza indugio i funzionari consolari se una nave dello Stato di invio subisce un'avaria nelle acque dello Stato di residenza e cosi' pure informeranno delle misure adottate o previste per salvare le vite umane, la nave e il carico.

Convenzione-art. 18

Articolo 18 Funzioni relative alla navigazione aerea Le disposizioni dell'articolo 17 saranno del pari applicate alla navigazione aerea, salvo che non siano contrarie alle convenzioni di cui le Parti contraenti sono firmatarie.

Convenzione-art. 19

Articolo 19 Facilitazioni accordate alle attivita' della sede consolare Lo Stato di residenza accorda tutte le facilitazioni per l'adempimento delle funzioni della sede consolare.

Convenzione-art. 20

Articolo 20 Uso della bandiera e dello stemma nazionali 1. Lo Stato d'invio ha il diritto di fare uso della sua bandiera nazionale e dello stemma di Stato nello Stato di residenza conformemente alle disposizioni del presente articolo. 2. La bandiera nazionale dello Stato d'invio puo' essere esposta e lo stemma di Stato collocato nell'edificio occupato dalla sede consolare e sulla porta di ingresso nonche' nella residenza del capo della sede consolare e sui suoi mezzi di trasporto quando questi sono utilizzati per motivi di servizio. 3. Nell'esercizio del diritto accordato dal presente articolo, si terra' conto delle leggi, regolamenti e usi dello Stato di residenza.

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