LEGGE 2 agosto 1974, n. 389
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 15 dicembre 1969, n. 1022, per l'esercizio della facoltà di affidare a veterinari civili, mediante convenzioni di durata annuale, incarichi attinenti al servizio veterinario dell'Esercito, è prorogato fino al 31 dicembre 1978.
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