LEGGE 17 agosto 1974, n. 396

Type Legge
Publication 1974-08-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 26 marzo 1958, n. 425, nel testo modificato dall'articolo 15 della legge 27 luglio 1967, n. 668, è sostituito dal seguente: "Il personale ha l'obbligo di risiedere in località che consenta il rispetto dell'orario e l'adempimento delle prestazioni di lavoro. La residenza fissata deve essere comunicata all'Azienda".

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