LEGGE 14 agosto 1974, n. 404

Type Legge
Publication 1974-08-14
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con scambi di note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 18 dell'accordo stesso.

Art. 3

All'onere di L. 770.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEONE RUMOR - MORO - COLOMBO - COPPO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Accordo-art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE DEI PESCATORI ITALIANI NELLE ACQUE JUGOSLAVE Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato gia' cosi' felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati; Articolo 1. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia permettera' alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave: a) nella regione delle isole Premuda e Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso l'estremita' ovest dell'isolotto di Lutrosnjak, a partire dall'inizio del quinto miglio nautico fino all'undicesimo miglio nautico incluso, e dal rilevamento 44° verso la punta nord-ovest dell'isolotto di Mezanj, a partire dal quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalle coste dei predetti isolotti verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IV-V: Parte di provvedimento in formato grafico b) nella regione delle isole Palagruza e Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a nord ed a sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VI-VII: Parte di provvedimento in formato grafico c) nella regione di Dubrovnik: nella zona delimitata dal rilevamento 23° verso la punta sud di capo Gruj (isola Mljet) e dal rilevamento 23° verso la punta sud-est del capo Donji Kamen (isola Mrkan) a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VIII: Parte di provvedimento in formato grafico d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso il capo Skocidjevojka (latit. 42° 13' 17" N e long. 18° 54' 37" E) e dal rilevamento 44° verso il faro di Punta Mendra, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto. Detta zona e' definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IX-X: Parte di provvedimento in formato grafico Tutte le carte nautiche indicate nei punti a), b), c) e d) del presente articolo fanno parte integrante del presente accordo. In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle allegate carte nautiche fa fede il testo del presente articolo.

Accordo-art. 2

Articolo 2. Durante il periodo di validita' del presente accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare: a) negli anni 1973 e 1974 in un numero complessivo annuale di 135, cosi' ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 50; nella zona di Dubrovnik n. 38; nella zona di Bar n. 12; b) nell'anno 1975 in un numero complessivo di 118, cosi' ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 31; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 42; nella zona di Dubrovnik n. 35; nella zona di Bar n. 10; c) nell'anno 1976 in un numero complessivo di 100, cosi' ripartite: nella zona delle isole Premuda-Dugi Otok n. 28; nella zona delle isole Palagruza-Galijula n. 32; nella zona di Dubrovnik n. 32; nella zona di Bar n. 8. Nelle zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar, le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA ne' superiore a 350 HPA ed una stazza lorda non superiore a 100 tonn. Nella zona di Premuda-Dugi Otok le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA ne' superiore a 250 HPA ed una stazza lorda non superiore a 80 tonn. In via eccezionale nella zona di Premuda-Dugi Otok 8 navi da pesca italiane annualmente nel 1973 e 1974, 6 navi nel 1975 e 5 navi nel 1976 potranno avere motori di potenza fino a 350 HPA ed una stazza lorda fino a 90 tonn. Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente accordo, il Governo italiano potra', in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'articolo 5 del presente accordo, aumentare di non oltre 10 unita' il numero massimo di navi fissato per le zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o piu' delle altre zone concesse.

Accordo-art. 3

Articolo 3. Le navi da pesca italiane alle quali e' permessa la pesca nelle zone previste dal presente accordo, in seguito denominate soltanto "navi da pesca italiane", potranno pescare, per il periodo della sua validita', dal 1 settembre al 31 dicembre per l'anno 1973, dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 settembre al 31 dicembre per gli anni 1974, 1975 e 1976.

Accordo-art. 4

Articolo 4. Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sara' redatta conformemente al modello (allegato I) che e' parte integrante del presente accordo. Le navi da pesca italiane potranno ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata di regola, non sara' inferiore a 4 mesi. La validita' di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validita' del presente accordo. L'autorizzazione speciale sara' valida a partire dal giorno in cui le competenti autorita' jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante l'apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

Accordo-art. 5

Articolo 5. Il Governo della Repubblica italiana fara' pervenire al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, per il consenso, le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente accordo. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia restituira' al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali debitamente vistate. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indichera' anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che potranno quindi essere sostituite. Se il visto e' stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potra' essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante. Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verra' apposto sull'autorizzazione speciale a cura della rappresentanza diplomatica jugoslava a Roma.

Accordo-art. 6

Articolo 6. Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca. Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi in mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali: a) di giorno: un pallone di colore nero avente 61 cm. di diametro e la bandiera del codice dei segnali "intelligenza" n. 1 in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di "intelligenza" non puo' essere inferiore ad 1 metro; b) di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.

Accordo-art. 7

Articolo 7. Le navi da pesca italiane non debbono avere a bordo altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.

Accordo-art. 8

Articolo 8. Le navi da pesca italiane dovranno avere i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, nonche' una copia del presente accordo ed una copia della carta nautica in cui e' segnata la zona di pesca concessa nella quale ogni singola nave ha diritto di pescare.

Accordo-art. 9

Articolo 9. Le navi da pesca italiane dovranno mantenersi ad una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi che indicano la posizione delle luci e delle reti da circuizione per la pesca del pesce pelagico e ad una distanza di almeno 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, dei parangali e delle nasse nonche' dalle navi in esercizio di pesca a strascico.

Accordo-art. 10

Articolo 10. Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessita' ("detresse"), di rifugiarsi nei porti seguenti: Soliscica - Gruz - Bar. In occasione dell'entrata in uno dei porti di cui al precedente comma ed in occasione dell'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane dovranno presentarsi alle autorita' competenti. La nave da pesca italiana che si sia rifugiata in uno dei porti indicati al primo comma del presente articolo abbandonera' il porto stesso immediatamente dopo la cessazione della causa per la quale e' stata costretta a rifugiarvisi. Appena cessata la causa per la quale la nave si e' rifugiata nel porto, il comandante di essa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del permesso di abbandonare il porto alle autorita' competenti, le quali decideranno in merito discrezionalmente. D'altra parte, qualora le autorita' competenti ritengano che la causa per la quale la nave si e' rifugiata sia cessata e chiedano che la nave abbandoni il porto, mentre per contro il capitano della nave italiana ritenga che la causa persista, il capitano stesso e' autorizzato a presentare per iscritto ed in lingua italiana le proprie osservazioni al riguardo. Qualora le autorita' competenti mantengano la propria decisione, la nave da pesca italiana ha l'obbligo di abbandonare le acque marittime interne jugoslave oppure di entrare nella zona per la quale e' munita di permesso speciale di pesca. Qualora piu' navi da pesca italiane si trovino contemporaneamente rifugiate in uno dei porti sopra menzionati, esse abbandoneranno contemporaneamente il porto, sempreche' siano in grado di riprendere la navigazione, e potranno separarsi soltanto dopo aver lasciato le acque marittime interne jugoslave oppure dopo essere entrate nella zona per la quale sono munite di permesso speciale di pesca.

Accordo-art. 11

Articolo 11. Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo di tenere tutte le reti sottocoperta in locali sigillati a partire dal luogo d'ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino al luogo di uscita dallo stesso ovvero dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino alla zona concessa per la pesca e viceversa verso il mare libero. Le navi da pesca di cui al precedente comma che dispongono soltanto di un unico locale di stiva sottocoperta, hanno l'obbligo di avvolgere le reti in una tela cerata e metterle in un sacco alla cui bocca vi siano degli occhielli attraverso i quali si fara' passare una corda che sara' annodata sigillandone le estremita' con sigillo di ceralacca. I comandanti delle navi da pesca contemplate nel primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di sigillare le reti da pesca e di sistemarle sottocoperta prima dell'ingresso nel mare territoriale jugoslavo; i sigilli potranno essere tolti e le reti riportate in coperta soltanto dopo che la nave abbia abbandonato il mare territoriale jugoslavo ovvero sia entrata nella zona di pesca. Allorche' una nave da pesca sosti in un porto jugoslavo a norma del primo e secondo comma dell'articolo 10 del presente accordo e dell'articolo 10 della legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, le autorita' competenti potranno permettere, su richiesta del comandante, di riportare in coperta e di dissigillare le reti, ma soltanto nel caso che le reti stesse siano bagnate o umide, allo scopo di farle asciugare ovvero ventilare, oppure quando sia necessario eseguire delle riparazioni. Prima che la nave da pesca lasci il porto jugoslavo le reti da pesca che siano state portate in coperta e dissigillate per essere asciugate o ventilate o riparate, dovranno essere nuovamente sigillate nei modi indicati ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Le competenti autorita' jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente accordo. In caso di contestazione per stabilire se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente accordo oppure al di fuori di esse, faranno fede le contestazioni delle autorita' jugoslave sulla base dell'articolo 1 del presente accordo. In caso di cattura di nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilera' sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo a stampa redatto in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indichera' nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave e' stata catturata e, se la nave stava fuggendo, egli indichera' anche la posizione in cui la nave pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilita', come pure se la nave catturata era munita dei documenti e i strumenti previsti dall'articolo 8 del presente accordo. Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo su qualcuno dei fatti indicati nel verbale, puo' apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana. Il comandante della nave jugoslava consegnera' al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sara' compilato il verbale stesso.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente accordo ed alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Accordo-art. 14

Articolo 14. Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadra' in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia. In caso di recidiva, le competenti autorita' jugoslave, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, potranno pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo della autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica italiana potra' sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca. Le autorita' jugoslave comunicheranno in ogni caso al piu' presto possibile alle competenti autorita' italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le sanzioni inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

Accordo-art. 15

Articolo 15. In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento, da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona e' delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti: Parte di provvedimento in formato grafico La rappresentazione grafica di questa zona e' precisata nelle allegate carte nautiche II-III-XI-XII che sono parte integrante del presente accordo. In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle carte nautiche sopraindicate fa fede il testo del presente articolo.

Accordo-art. 16

Articolo 16. In caso di grave violazione del presente accordo compiuta da una delle Parti contraenti, l'altra Parte potra' denunciarlo con un mese di preavviso.

Accordo-art. 17

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