LEGGE 16 luglio 1974, n. 407
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti accordi conclusi a Bruxelles il 23 novembre 1971, nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica (COST): a) accordo per la realizzazione di una rete europea d'informatica (azione n. 11); b) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore delle telecomunicazioni sul tema "Antenne con primi orecchi secondari ridotti e rapporto G/T massimo" (azione n. 25 - tema 2 e 4); c) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per turbine a gas" (azioni numeri 50, 51 e 52); d) accordo per l'attuazione di un'azione concertata europea nel settore della metallurgia sul tema "Materiali per gli impianti di desalinizzazione dell'acqua di mare" (azione n. 53); e) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Ricerche Sul comportamento fisico-chimico dell'anidride solforosa nell'atmosfera" (azione n. 61 a); f) accordo per l'attuazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Analisi dei microcontaminanti organici nell'acqua" (azione n. 64 b); g) accordo per la realizzazione di un'azione europea nel settore degli inconvenienti ambientali sul tema "Trattamento delle melme di depurazione" (azione n. 68).
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, all'articolo 16 dell'accordo sub a), all'articolo 17 dell'accordo sub b), all'articolo 15 dell'accordo sub c), all'articolo 15 dell'accordo sub d), all'articolo 15 dell'accordo sub e), all'articolo 15 dell'accordo sub f), all'articolo 15 dell'accordo sub g). La spesa necessaria per l'esecuzione dei detti accordi, comprensiva degli oneri connessi alle missioni dei delegati italiani, e' valutata in L. 1.614.998.750.
Art. 3
E' autorizzata la spesa di L. 49.970.000 relativa al finanziamento di uno "Studio prospettivo del fabbisogno di trasporti tra grandi agglomerati urbani europei" da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 33".
Art. 4
((La spesa relativa alla partecipazione dell'Italia alla istituzione del Centro europeo di previsioni meteorologiche, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione numero 70", e' valutata in lire 3.951 milioni, per il periodo 1974-80)).
Art. 5
E' autorizzata la spesa di L. 448.500.000 relativa alla partecipazione dell'Italia all'istituzione del Centro europeo di informazione sui programmi per calcolatori, da realizzarsi nell'ambito del programma COST sotto la denominazione convenzionale di "azione n. 12".
Art. 6
((La spesa necessaria per l'esecuzione dei programmi indicati nella presente legge, per il periodo 1972-80, e' valutata in L. 6.064.500.000)). All'onere relativo agli anni finanziari 1972, 1973 e 1974, previsto nella complessiva somma di lire 2 miliardi, si provvede: quanto a L. 500.000.000 per il 1972, a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo del predetto fondo, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64; quanto a L. 500.000.000 per il 1973, a carico del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario; quanto a L. 1.000.000.000 per il 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per lo stesso anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato sara' stabilita, per ciascun anno finanziario successivo al 1974 ed in relazione all'andamento dei programmi, la somma occorrente per fronteggiare le spese derivanti dalla attuazione della presente legge.
Art. 7
I fondi di cui all'articolo precedente sono assegnati al Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.
LEONE RUMOR - MORO - GIOLITTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Allegato A-art. 1
ALLEGATO A ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE EUROPEA D'INFORMATICA I Governi: della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Confederazione svizzera, della Svezia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "firmatari", Hanno accettato di partecipare all'azione qui di seguito definita, in appresso denominata "azione", ed hanno convenuto le seguenti disposizioni: Articolo 1 I firmatari concertano i loro sforzi per l'azione intrapresa al fine di realizzare una rete d'informatica che colleghi alcuni centri europei di trattamento dei dati, onde facilitare le ricerche sui mezzi idonei a scambiare le informazioni e suddividere le disponibilita' dei mezzi di trattamento dei dati tra tali centri. Nell'allegato figura la descrizione generale dei lavori prospettati per detta azione. Gli studi e le ricerche sono effettuati nei centri di ricerca dei firmatari ovvero tramite contratti stipulati da questi ultimi con organismi di ricerca o con imprese industriali.
Allegato A-art. 2
Articolo 2 La durata dei lavori prevista per l'azione e' di cinque anni alle condizioni descritte nell'allegato. Ogni firmatario puo' porre termine alla sua partecipazione mediante un preavviso di sei mesi notificato a tutti gli altri firmatari. Tale preavviso puo' essere dato solo al termine di un periodo di due anni. In caso di ritiro successivo o simultaneo di piu' partecipanti, i firmatari, su richiesta di uno di essi, si consultano sulla conservazione o la cessazione dell'azione.
Allegato A-art. 3
Articolo 3 1. I firmatari partecipano all'azione: a) seguendo il progresso tecnico dei lavori, b) designando, inoltre, ciascuno un centro senza scopo di lucro, chiamato "centro nodale", situato sul suo territorio, che costituira' un elemento della rete iniziale. 2. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera a): i Governi: della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, del Regno di Norvegia, della Repubblica del Portogallo, della Svezia. 3. Partecipano all'azione conformemente al paragrafo 1, lettera b): i Governi: della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Confederazione svizzera, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, la Comunita' europea dell'energia atomica. La sede dei centri nodali della rete iniziale viene precisata da questi firmatari al piu' tardi prima della stipulazione del contratto di studi della rete, quale e' definito in allegato.
Allegato A-art. 4
Articolo 4 Il presente accordo e' aperto alla firma degli altri Governi europei che hanno partecipato alla Conferenza ministeriale svoltasi a Bruxelles il 22 e 23 novembre 1971 e delle Comunita' europee, con riserva dell'accordo unanime dei firmatari. Tale accordo unanime non e' tuttavia richiesto fino alla data di entrata in vigore del presente accordo.
Allegato A-art. 5
Articolo 5 1. E' istituito un Comitato di gestione, in appresso denominato "Comitato", composto di un rappresentante di ciascun firmatario e di un osservatore della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e telecomunicazioni (C.E.P.T.). Ogni rappresentante puo', ove occorra, farsi accompagnare da esperti o da consulenti. Il Comitato adotta il suo regolamento interno. Questo regolamento stabilisce il quorum necessario per la validita' delle deliberazioni del Comitato. 2. In sede di Comitato ogni rappresentante dispone di un voto. Le deliberazioni sui problemi procedurali sono acquisite a semplice maggioranza. Per tutti i lavori che formano oggetto di un finanziamento in comune e che richiedono la stipulazione di contratti, i firmatari conferiscono alla Commissione delle Comunita' europee il mandato di assicurarne la gestione. I contratti che costituiscono un'entita' significativa di importo cumulato superiore a 25.000 unita' di conto, vengono stipulati dal firmatario delegato, previo parere conforme del Comitato che delibera a maggioranza dei due terzi dei firmatari; detta maggioranza deve comprendere l'unanimita' dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b); tuttavia, l'assenza o l'astensione dal voto di uno o piu' di questi ultimi firmatari non costituisce ostacolo al raggiungimento dell'unanimita'. Inoltre il Comitato, deliberando a maggioranza semplice dei firmatari, comprendente almeno la maggioranza dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), prende tutte le decisioni concernenti le attivita' che richiedono un coordinamento per il successo dell'azione. In particolare esso: a) nomina il direttore esecutivo e puo' delegare al medesimo tutte o parte delle sue competenze; b) fissa la localizzazione degli organi previsti per l'esecuzione dell'azione; c) definisce le modalita' di stipulazione dei contratti; d) assicura il controllo dell'andamento dei lavori; e) stabilisce le condizioni alle quali, per tutta la durata dell'azione, i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera a), possono partecipare alla prosecuzione dell'attuazione dell'azione con il concorso di un centro nodale situato nel loro territorio, i firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo I, lettera b), possono designare altri centri nodali operanti sotto la loro responsabilita'. I centri in tal modo designati possono avere scopi di lucro. Il Comitato formula raccomandazioni motivate su tutte le altre attivita' relative alla realizzazione dell'azione. Queste raccomandazioni sono formulate a maggioranza semplice; in esse possono essere espressi i punti di vista minoritari e la loro motivazione. 3. Al termine dell'azione il Comitato redige una relazione accompagnata da conclusioni sulla realizzazione dell'esperimento e la trasmette ai firmatari. 4. Tutti gli argomenti trattati dal Comitato sono considerati confidenziali.
Allegato A-art. 6
Articolo 6 Su richiesta dei firmatari il segretariato del Comitato viene assicurato dalla commissione delle Comunita' europee.
Allegato A-art. 7
Articolo 7 Il costo totale dei lavori da svolgere per l'esecuzione dell'azione e' valutato a: 1,4 milioni di unita' di conto per le spese di studio della rete e le spese amministrative d'esecuzione del progetto, che sono suddivise in parti uguali tra tutti i firmatari; 0,710 milioni di unita' di conto per centro nodale per le spese di attrezzatura e di funzionamento, che sono sostenute da ciascuno dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), per i lavori svolti su sua iniziativa.
Allegato A-art. 8
Articolo 8 Ciascun dei firmatari di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), assicura nei confronti degli altri partecipanti lo sfruttamento del software messo a punto ed al funzionamento dei relativi impianti.
Allegato A-art. 9
Articolo 9 I firmatari trasmettono al segretariato del Comitato e proposte di ricerca loro presentate.
Allegato A-art. 10
Articolo 10 I firmatari assicurano la gestione amministrativa e finanziaria dei contratti da essi stipulati.
Allegato A-art. 11
Articolo 11 1. Le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di ciascuno dei firmatari nell'esecuzione dell'azione restano di proprieta' di tale firmatario quando gli appartengono a norma delle disposizioni del suo diritto nazionale. Egli puo' utilizzare le conoscenze appartenenti agli altri firmatari per le proprie esigenze in materia di sicurezza pubblica e di sanita' pubblica, nonche' per le esigenze della sua amministrazione nel settore dell'informatica o della rete d'informatica. In ragione delle esigenze di cui al primo comma, gli altri firmatari godono di una licenza non esclusiva e gratuita sulle conoscenze e sui diritti di proprieta' industriale risultanti dai lavori di un firmatario nell'esecuzione dell'azione. 2. Su richiesta di un altro firmatario, ogni firmatario concede, a condizioni eque e ragionevoli, licenze non esclusive sulle sue conoscenze e sui suoi diritti di proprieta' industriale quali previsti al paragrafo 1 alle imprese insediate sul territorio del firmatario richiedente. 3. I firmatari non impediscono l'utilizzazione delle conoscenze e diritti di proprieta' industriale di cui ai paragrafi 1 e 2, alle condizioni in essi previste, opponendo detta utilizzazione diritti di proprieta' precedenti eventualmente in loro possesso. 4. Allorche', a norma del diritto nazionale, le conoscenze ed i diritti di proprieta' industriale non appartengono a titolo esclusivo ai firmatari, essi si impegnano a farsi concedere licenze, in base alle disposizioni del loro diritto nazionale, con possibilita' di concessione di sublicenze, onde assicurare l'effettiva applicazione del presente articolo.
Allegato A-art. 12
Articolo 12 Le imprese industriali e gli stabilimenti di ricerca, associati in un'azione di studio, di ricerca o di sviluppo, definiscono le modalita' secondo cui si scambiano le conoscenze necessarie per l'esecuzione del lavoro loro affidato, nonche' i risultati del medesimo. Essi determinano in particolare i rispettivi diritti di sfruttamento del software, dello hardware, del know how e dei diritti di proprieta' industriale derivanti dai loro lavori congiunti, nonche' le condizioni secondo cui le altre conoscenze e gli altri diritti di proprieta' industriale acquisiti in tale settore vengono messi reciprocamente a disposizione.
Allegato A-art. 13
Articolo 13 I firmatari inseriscono nei contratti una clausola che obbliga le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca a presentare relazioni periodiche sull'andamento dei lavori ed una relazione finale. Le relazioni periodiche sull'andamento dei lavori, che contengono informazioni tecniche dettagliate, vengono distribuite in via confidenziale soltanto ai firmatari ed al Comitato. La relazione finale, che verte soltanto sui risultati ottenuti, viene distribuita su scala molto piu' vasta, e viene inviata almeno alle imprese industriali ed agli stabilimenti di ricerca interessati dei Paesi cui appartengono i partecipanti all'azione. I risultati dei lavori di studio, di ricerca e di sviluppo contenuti nelle relazioni possono essere liberamente utilizzati dai firmatari per le esigenze di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma. Le imprese industriali o gli stabilimenti di ricerca che hanno ottenuto tali risultati possono disporne a scopo industriale realizzazione concorrente.
Allegato A-art. 14
Articolo 14 I firmatari inseriscono nei contratti di studio, di ricerca e di sviluppo, salvo le disposizioni del diritto nazionale, clausole che consentano di applicare le seguenti disposizioni finche' sussistono i diritti di proprieta' industriale risultanti dallo studio, dalla ricerca o dallo sviluppo, in appresso denominati "ricerca", escluso il know how. Per quanto riguarda i lavori finanziati separatamente: a) I diritti di proprieta' industriale sui risultati della ricerca appartenenti alle imprese o agli stabilimenti di ricerca che hanno eseguito o fatto eseguire detta ricerca per loro conto restano di loro proprieta' il firmatario che ha stipulato i contratti la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta' puo' tuttavia riservarsi taluni diritti che vengono precisati nei contratti. Per i contratti stipulati con stabilimenti di ricerca (centri di ricerca pubblici o privati, istituti universitari e centri comuni) si puo' convenire che i diritti di proprieta' industriale appartengono al firmatario interessato o a qualsiasi altro organismo che esso designi. Il deposito delle domande di diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca viene comunicato ai firmatari per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. b) Salvo le disposizioni di cui alla lettera c), il titolare dei diritti di proprieta' industriale derivanti dalla ricerca o acquisiti nel corso di quest'ultima puo' concedere licenze o cedere i diritti di proprieta' industriale, con l'obbligo di informare i firmatari della sua intenzione per il tramite dei firmatari da cui dipendono gli organismi. c) Se le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunita' europee, le leggi ed i regolamenti vigenti sul territorio del firmatario interessato e gli obblighi precedentemente assunti dalle imprese titolari di contratti di ricerca e notificati alla conclusione dei contratti stessi non vi si oppongono, ciascun firmatario ha il diritto di opporsi alla concessione, ad imprese insediate al di fuori dei territori dei firmatari, di diritti di proprieta' industriale acquisiti dalle imprese titolari dei contratti di ricerca nel corso dell'esecuzione di tali contratti, che consentano alle imprese insediate al di fuori del territorio dei firmatari la fabbricazione o la vendita sul territorio del firmatario. d) Nei casi qui appresso elencati il titolare dei diritti di proprieta' industriale risultanti dalla ricerca, ha l'obbligo di concedere una licenza, su richiesta di un firmatario diverso da quello che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a questi diritti di proprieta': quando si devono soddisfare nei settori definiti all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, le esigenze del firmatario che chiede la licenza; quando le esigenze del mercato sul territorio del firmatario che chiede la licenza non sono soddisfatte, nel qual caso la licenza deve essere concessa a favore di un'impresa designata dal firmatario stesso onde consentire a quest'ultima di soddisfare le esigenze di detto mercato. Tuttavia la licenza non viene concessa se il titolare stabilisce l'esistenza di un motivo legittimo di rifiuto, in particolare, il fatto di non aver potuto disporre di un termine adeguato. Per ottenere la concessione di queste licenze il firmatario richiedente si rivolge al firmatario che ha stipulato il contratto la cui esecuzione ha dato luogo a tali diritti di proprieta'. Le licenze vengono concesse a condizioni eque e ragionevoli e devono comportare il diritto di concedere una sublicenza alle stesse condizioni. Esse possono estendersi, alle stesse condizioni, ai diritti di proprieta' industriale e alle domande di diritti di proprieta' precedenti appartenenti al datore della licenza, nella misura necessaria al loro sfruttamento. 2. Per quanto riguarda i lavori finanziati in comune le disposizioni del punto 1 sono applicabili con la riserva che, nel caso in cui uno dei firmatari agisca in veste di mandatario degli altri firmatari, i diritti che puo' riservarsi in virtu' del punto 1, lettera a), sono estesi agli altri firmatari. 3. Le disposizioni dei punti 1 e 2 si applicano mutatis mutandis alle conoscenze non coperte dai diritti di proprieta' industriale (know how, software, ecc.).
Allegato A-art. 15
Articolo 15 I firmatari si consultano, su richiesta di uno di essi, su qualsiasi problema posto dall'applicazione del presente accordo.
Allegato A-art. 16
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