DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1974, n. 411
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo sul trasporto aereo civile tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese con allegati, concluso a Pechino l'8 gennaio 1973, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'art. XVI dell'accordo stesso.
LEONE RUMOR - MORO - TANASSI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 agosto 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 20. - SCIARRETTA
Accordo-art. I
ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO CIVILE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, nell'intento di facilitare i contatti amichevoli tra il popolo italiano ed il popolo cinese e di sviluppare le reciproche relazioni tra i due Paesi nel campo dei trasporti aerei, conformemente ai principi del reciproco rispetto dell'indipendenza e sovranita', della non ingerenza nei rispettivi affari interni, dell'uguaglianza e del reciproco vantaggio nonche' dell'amichevole cooperazione, ed in vista dell'istituzione di servizi aerei regolari tra i loro rispettivi territori ed oltre, Hanno convenuto quanto segue: Articolo I. Ai fini del presente accordo: 1. Il termine "Autorita' aeronautiche" significa, nel caso della Repubblica italiana, il "Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile" e nel caso della Repubblica popolare cinese, l'Amministrazione generale dell'aviazione civile della Cina o, in entrambi i casi, ogni autorita' od ente autorizzato a svolgere le funzioni attualmente esercitate dalle autorita' sopra menzionate; 2. Il termine "impresa designata" significa un'impresa che una Parte contraente abbia designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' dell'articolo III del presente accordo, per operare i servizi aerei convenuti sulle rotte specificate nell'annesso I al presente accordo; 3. Il termine "servizio aereo" significa qualsiasi servizio aereo regolare effettuato da un aeromobile per il pubblico trasporto di passeggeri, posta o merci; 4. Il termine "servizio aereo internazionale" significa un servizio aereo che attraversi lo spazio aereo sovrastante il territorio di piu' di uno Stato; 5. Il termine "impresa aerea" significa ogni impresa di trasporto aereo che offra ed operi un servizio aereo internazionale; 6. Il termine "fermata per scopi non di traffico" significa l'effettuazione di uno scalo per qualsiasi scopo che non sia quello di caricare o scaricare passeggeri, merci o posta.
Accordo-art. II
Articolo II. 1. Ciascuna Parte contraente concede all'altra Parte contraente il diritto di operare servizi aerei regolari, d'ora innanzi chiamati "i servizi convenuti", sulla rotta specificata nell'annesso I al presente accordo, d'ora innanzi chiamata "la rotta specificata", per il trasporto internazionale di passeggeri, bagaglio, merci e posta. 2. Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente, nell'operare i servizi convenuti sulla rotta specificata, godra' dei seguenti diritti: a) sorvolare senza effettuare scalo il territorio dell'altra Parte contraente, subordinatamente all'approvazione dei programmi stagionali da parte delle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente; b) atterrare sul territorio dell'altra Parte contraente per scopi non di traffico; c) effettuare scali sul territorio dell'altra Parte contraente, nei punti della rotta specificata nell'annesso I al presente accordo, allo scopo di imbarcare o sbarcare traffico internazionale di passeggeri, bagaglio, merci e posta provenienti da o diretti nel territorio dell'altra Parte contraente o di un Paese terzo. 3. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente non avra' diritto ad imbarcare in un punto del territorio dell'altra Parte contraente traffico pagante di passeggeri, bagaglio, merci e posta destinato ad un altro punto dello stesso territorio. 4. Ciascuna Parte contraente notifichera' all'altra Parte contraente, con almeno sessanta giorni di anticipo, l'inaugurazione dei propri servizi convenuti sulla rotta specificata. La data di inizio dei servizi sara' concordata fra le due imprese designate, e soggetta all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. 5. L'impresa designata di ciascuna Parte contraente puo' operare voli speciali tra i territori di entrambe le Parti contraenti, purche' sia presentata all'altra Parte contraente una richiesta almeno cinque giorni prima che tali voli vengano effettuati fermo restando che i voli potranno avvenire solo dopo che sia stata ottenuta l'autorizzazione per via diplomatica.
Accordo-art. III
Articolo III. 1. Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare cinese designeranno, per via diplomatica, l'impresa aerea che operera' i rispettivi servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. La proprieta' sostanziale e l'effettivo controllo dell'impresa designata da ciascuna Parte contraente dovra' restare nelle mani di tale Parte contraente. 3. Ciascuna Parte contraente avra' il diritto di sospendere l'esercizio dei diritti specificati nell'articolo II del presente accordo all'impresa designata dall'altra Parte contraente, nel caso in cui tale impresa manchi di ottemperare alle leggi ed ai regolamenti in vigore nella prima Parte contraente, o manchi di operare in conformita' alle condizioni prescritte dal presente accordo e dal suo annesso I. Tuttavia, in circostanze normali, tale diritto sara' esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente e tale consultazione dovra' cominciare entro sessanta giorni dalla data della richiesta.
Accordo-art. IV
Articolo IV. 1. Le imprese designate dalle due Parti contraenti godranno di pari ed eque possibilita' nell'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. 2. Le questioni relative agli orari, alle condizioni del trasporto, alla rappresentanza alle vendite, all'assistenza a terra ecc. nell'esercizio delle rotte specificate, saranno concordate tramite consultazioni tra le imprese designate di entrambe le Parti contraenti e saranno soggette all'approvazione delle rispettive autorita' aeronautiche. Gli orari predisposti dalla impresa designata di ciascuna Parte contraente, incluse le rotte e il tipo di servizi, saranno presentati per l'approvazione, almeno trenta giorni prima della loro introduzione, alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente tramite l'impresa designata di quest'ultima Parte contraente. 3. L'impresa designata da ciascuna Parte contraente avra' in ogni caso il diritto di operare i servizi convenuti sulla rotta specificata con ogni tipo di aeromobile. L'introduzione di aeromobili supersonici sara' subordinata ad accordo tra le due imprese designate da approvarsi da parte delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti.
Accordo-art. V
Articolo V. 1. Le tariffe applicabili ai servizi convenuti saranno stabilite a livelli ragionevoli, tenuti in debito conto tutti gli elementi costitutivi, compresi il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche dei servizi, come il grado di velocita' e di conforto e, ove ritenuto conveniente, le tariffe di altre compagnie aeree per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe saranno fissate in conformita' alle seguenti disposizioni del presente articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo 1 del presente articolo saranno concordate tra le imprese designate, ove ritenuto conveniente, di concerto con altre compagnie aeree che operino su tutta o parte di tale rotta. 3. Qualunque tariffa cosi' concordata sara' sottoposta all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti almeno trenta giorni prima della data proposta per la sua introduzione. Tale periodo puo' essere ridotto in casi particolari, qualora le autorita' aeronautiche concordino in tal senso. 4. In caso di disaccordo in materia di tariffe tra le imprese designate, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti si sforzeranno di fissarle d'accordo fra loro. 5. Se le autorita' aeronautiche non raggiungono l'accordo sull'approvazione di una tariffa sottoposta ad esse in virtu' del paragrafo 3 del presente articolo o sulla fissazione di una tariffa di cui al paragrafo 4, la controversia sara' risolta secondo le disposizioni dell'art. XIII del presente accordo. 6. Nessuna tariffa entrera' in vigore se le autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non sono d'accordo su di essa. 7. Una volta che le tariffe siano state stabilite secondo le disposizioni del presente articolo, tali tariffe resteranno in vigore finche' nuove tariffe non vengano fissate allo stesso modo.
Accordo-art. VI
Articolo VI. Ciascuna Parte contraente fissera' nel suo territorio gli aeroporti e gli alternati che debbono essere utilizzati dall'impresa designata dell'altra Parte contraente per l'esercizio della rotta specificata, e fornira' a quest'ultima i servizi di comunicazione, di navigazione, metereologici e gli alti i servizi ausiliari nel proprio territorio, necessari per l'esercizio dei servizi convenuti.
Accordo-art. VII
Articolo VII. 1. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza, alla partenza ed alla navigazione nel proprio territorio degli aeromobili impiegati nell'esercizio di servizi aerei internazionali saranno applicabili agli aeromobili dell'impresa designata dall'altra Parte contraente. 2. Le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte contraente relativi all'ingresso, alla permanenza e alla partenza dal proprio territorio dei passeggeri, dell'equipaggio, del bagaglio, delle merci e della posta trasportati per via aerea saranno applicabili ai passeggeri, all'equipaggio, al bagaglio, alle merci e alla posta trasportati dagli aeromobili impresa designata dall'altra Parte contraente, mentre si trovano nel territorio della prima Parte contraente.
Accordo-art. VIII
Articolo VIII. 1. Gli aeromobili dell'impresa designata da una Parte contraente, impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti, saranno ammessi all'entrata e all'uscita dal territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione e da qualsiasi altro dazio o imposta. 2. I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo, esistenti sugli aeromobili delle imprese designate di una Parte contraente saranno ammessi in entrata ed in uscita dal territorio dell'altra Parte contraente in esenzione dai dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio od imposta. I materiali cosi' esentati non possono essere sbarcati senza il consenso delle autorita' doganali dell'altra Parte contraente. 3. I carburanti, i lubrificanti, le provviste di bordo, le parti di ricambio ed il normale equipaggiamento di bordo introdotti nel territorio di una Parte contraente per l'uso esclusivo degli aeromobili dell'impresa designata dell'altra Parte contraente impiegati nell'esercizio dei servizi convenuti saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio ed imposta. 4. I carburanti e i lubrificanti che gli aeromobili dell'impresa designata di una Parte contraente prendono a bordo nel territorio dell'altra Parte contraente, saranno esenti da dazi doganali, spese di ispezione ed ogni altro dazio ed imposta, anche se consumati in parte nel corso dei voli al di sopra di detto territorio. Uguale esenzione e' accordata alle parti di ricambio, al normale equipaggiamento e provviste di bordo, nei limiti e condizioni stabiliti dalle competenti autorita' dell'altra Parte contraente. 5. I materiali che beneficino delle agevolazioni indicate nei paragrafi precedenti non possono essere utilizzati per usi diversi dai servizi di volo e debbono essere riesportati in caso di mancato impiego o consumo, a meno che non siano impiegati per altri scopi nel territorio della Parte contraente interessata, subordinatamente alle disposizioni di detta Parte contraente. In attesa del loro uso ed impiego, debbono rimanere sotto supervisione e controllo doganale. 6. Le esenzioni previste dal presente articolo possono essere subordinate alla osservanza di determinate formalita' normalmente applicabili nel territorio della Parte contraente che accorda le esenzioni e non vanno riferite a diritti percepiti come corrispettivo di servizi resi.
Accordo-art. IX
Articolo IX. 1. Per l'esercizio della rotta specificata, l'impresa designata di ciascuna Parte contraente ha il diritto, su base di reciprocita', di stabilire propri uffici di rappresentanza nei punti di scalo sulla rotta specificata nel territorio dell'altra Parte contraente. Il personale di tali uffici di rappresentanza sara' composto di cittadini della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese e il numero delle persone addette sara' concordato su base di reciprocita' tramite consultazione tra le imprese designate dalle due Parti contraenti e soggetto all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti contraenti. Il personale di tali uffici dovra' osservare le leggi e i regolamenti vigenti nel Paese dove tali uffici sono situati. 2. Ciascuna Parte contraente fornira' assistenza e facilitazioni agli uffici di rappresentanza dell'impresa designata dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. X
Articolo X. Gli introiti realizzati dall'impresa designata di ciascuna Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente potranno essere trasferiti.
Accordo-art. XI
Articolo XI. 1. L'aeromobile dell'impresa designata di ciascuna Parte contraente in servizio sulla rotta specificata dovra' recare i contrassegni di nazionalita' e di immatricolazione e dovra' portare a bordo i seguenti documenti: 1) certificato di immatricolazione; 2) certificato di aeronavigabilita'; 3) giornale di bordo; 4) licenza di stazione radio; 5) licenze o certificati per ciascun membro dell'equipaggio; 6) lista dei membri dell'equipaggio; 7) Vista dei passeggeri con l'indicazione dei luoghi di partenza e destinazione; 8) manifesto di merci e posta. Ciascuna Parte contraente riconoscera' la validita' dei documenti sopra enumerati rilasciati dall'altra Parte contraente. Ciascuna Parte contraente si riserva il diritto di rifiutare di riconoscere, ai fini del sorvolo del proprio territorio, i brevetti di idoneita' e le licenze concessi a propri cittadini dall'altra Parte contraente o da un terzo Paese. 2. I membri dell'equipaggio dell'impresa designata da ciascuna delle due Parti contraenti in servizio sulla rotta specificata dovranno avere la cittadinanza del Paese di appartenenza delle rispettive compagnie. Per quanto riguarda il personale di cabina, possono essere impiegati cittadini di Paesi terzi subordinatamente all'approvazione di una lista di nomi da sottoporsi all'altra Parte contraente.
Accordo-art. XII
Articolo XII. Qualora l'aeromobile dell'impresa designata di una Parte contraente si trovi in pericolo o subisca un incidente nel territorio dell'altra Parte contraente, quest'ultima Parte contraente dara' disposizioni alle autorita' competenti per: 1) fornire assistenza ai passeggeri e all'equipaggio; 2) informare immediatamente dell'incidente la prima Parte contraente; 3) prendere tutti i provvedimenti di sicurezza in favore dell'aeromobile e del suo contenuto; 4) condurre un'inchiesta sull'incidente; 5) permettere agli osservatori della prima Parte contraente l'accesso all'aeromobile e fornire loro tutte le facilitazioni; 6) autorizzare la partenza dell'aeromobile e del suo contenuto dal momento in cui non sono piu' necessari per l'inchiesta; 7) comunicare per iscritto alla prima Parte contraente i risultati dell'inchiesta tecnica. Le spese sostenute per le attivita' sopramenzionate saranno a carico della parte nel cui territorio l'incidente e' avvenuto.
Accordo-art. XIII
Articolo XIII. Entrambe le Parti contraenti assicureranno la corretta esecuzione del presente accordo in uno spirito di stretta collaborazione e reciproco aiuto. Qualora sorga una divergenza di opinioni sull'interpretazione o sulla esecuzione del presente accordo, le autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti si sforzeranno di risolverla direttamente attraverso consultazioni in uno spirito di amichevole collaborazione e reciproca comprensione. Se tuttavia non possa essere raggiunto un accordo, le Parti contraenti risolveranno la divergenza tramite i canali diplomatici.
Accordo-art. XIV
Articolo XIV. Qualora una delle due Parti contraenti desideri modificare od emendare una qualsiasi disposizione del presente accordo, puo' in qualsiasi momento richiedere consultazioni con l'altra Parte contraente e tali consultazioni inizieranno entro un periodo di sessanta giorni dalla data in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la richiesta. Qualunque modifica od emendamento del presente accordo entrera' in vigore allorche' sia confermato per mezzo di uno scambio di note diplomatiche tra le due Parti contraenti. Le modifiche alle rotte specificate nell'annesso I come pure nell'annesso II al presente accordo possono essere apportate per mezzo di accordo diretto tra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti.
Accordo-art. XV
Articolo XV. L'una o l'altra Parte contraente puo' in qualsiasi momento notificare all'altra Parte contraente il suo desiderio di porre termine al presente accordo. L'accordo scadra' allora dodici mesi dopo la data in cui l'altra Parte contraente ha ricevuto la notifica. Se tale notifica viene ritirata prima dello spirare di detto periodo, il presente accordo rimarra' in vigore con l'assenso dell'altra Parte contraente.
Accordo-art. XVI
Articolo XVI. Il presente accordo entrera' in vigore dopo che entrambe le Parti contraenti abbiano rispettivamente adempiuto alle necessarie formalita' ed abbiano provveduto a darsene a tal fine reciproca comunicazione per mezzo di scambio di note diplomatiche. FIRMATO a Pechino il giorno otto del mese di gennaio 1973, in duplice copia nelle lingue cinese, italiana ed inglese, tutti e tre i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana Felice SANTINI Per il Governo della Repubblica popolare cinese MA JEN-HWEI
Annesso I
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.