LEGGE 5 giugno 1974, n. 412

Type Legge
Publication 1974-06-05
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ed il protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione ed al protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformita' all'articolo 41 della convenzione e all'articolo 18 del protocollo.

LEONE RUMOR - MORO - TAVIANI - ZAGARI - TANASSI - COLOMBO

Convention

CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPEFIANTAS DE 1961 Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N. B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione. CONVENZIONE UNICA SUGLI STUPEFACENTI DEL 1961 PREAMBOLO Le Parti, Preoccupate della salute fisica e morale dell'umanita', Riconoscendo che l'uso medico degli stupefacenti e' indispensabile al fine di alleviare il dolore e che le misure volute devono essere prese al fine di assicurare che gli stupefacenti siano disponibili a tale scopo, Riconoscendo che la tossicomania e' un flagello per l'individuo e costituisce un pericolo economico e sociale per l'umanita', Coscienti del dovere che loro incombe di prevenire e combattere tale flagello, Considerando che per essere efficaci le misure prese contro l'abuso degli stupefacenti devono essere coordinate e universali, Ritenendo che un'azione universale di questo genere richiede una cooperazione internazionale guidata dagli stessi principi e mirate a fini comuni, Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo degli stupefacenti e desiderose che gli organi internazionali interessati siano raggruppati nel quadro di questa Organizzazione, Desiderose di concludere una convenzione internazionale accettabile da tutti, diretta a sostituire la maggior parte dei trattati esistenti relativi agli stupefacenti, limitando l'uso degli stupefacenti a fini medici e scientifici e stabilendo una costante cooperazione internazionale per rendere operanti tali principi e raggiungerle tali fini, Convengono su quanto segue: Articolo 1 Definizioni 1. Salvo indicazione espressa in senso contrario e salvo il contesto richieda diversamente, le definizioni seguenti si applicano a tutte le disposizioni della presente convenzione: a) il termine "Organo" indica l'organo internazionale di controllo degli stupefacenti; b) il termine "cannabis" indica le sommita' fiorite o fruttifere della pianta di cannabis (esclusi i semi e le foglie che non siano uniti agli apici) la cui resina non sia stata estratta, qualunque sia la loro applicazione; c) l'espressione "pianta di cannabis" indica qualsiasi pianta del tipo cannabis; d) l'espressione "resina di cannabis" indica la resina separata, grezza o raffinata, ottenuta dalla pianta di cannabis; e) il termine "albero di coca" indica qualsiasi specie di arbusto del tipo eritroxilon; f) l'espressione "foglia di coca" indica la foglia della pianta di coca eccetto la foglia la cui ecgonina, cocaina e ogni altro alcaloide ecgoninico siano stati completamente estratti; g) il termine "Commissione" indica la Commissione degli stupefacenti del Consiglio; h) il termine "Consiglio" indica il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite; i) il termine "coltura" indica la coltura del papavero da oppio, della pianta di coca e della pianta di cannabis; j) il termine "stupefacente" indica qualsiasi sostanza di cui alle tabelle I e II, sia essa naturale che sintetica; k) l'espressione "Assemblea generale" indica la Assemblea generale delle Nazioni Unite; l) l'espressione "traffico illecito" indica la coltura o qualsiasi traffico di stupefacenti contrari ai fini della presente convenzione; m) i termini "importazione" e "esportazione" indicano, ciascuno col proprio significato particolare, il trasporto materiale di stupefacenti da uno Stato ad un altro Stato o da un territorio ad un altro territorio dello stesso Stato; n) il termine "fabbricazione" indica qualsiasi operazione, diversa dalla produzione, che permetta di ottenere stupefacenti e comprende sia il depuramento che la trasformazione di stupefacenti in altri stupefacenti; o) l'espressione "oppio medicinale" indica l'oppio che ha subito il necessario trattamento per la sua utilizzazione terapeutica; p) il termine "oppio" indica il lattice reso denso del papavero da oppio; q) l'espressione "papavero da oppio" indica la pianta della, specie Papaver-somniferum, L; r) espressione "foglia di papavero" indica qualsiasi parte (eccetto i semi) del papavero da oppio, dopo la falciatura; s) il termine "preparato" indica un miscuglio, solido o liquido, contenente uno stupefacente; t) il termine "produzione" indica l'operazione che consiste nel raccogliere l'oppio, la foglia di coca, il cannabis e la resina di cannabis delle piante che li forniscono: u) le espressioni "tabella I", "tabella II". "tabella III" e "tabella IV" si riferiscono alle liste di stupefacenti o di preparati allegate alla presente convenzione e che potranno essere modificate volta a volta conformemente all'articolo 3; v) l'espressione "Segretario generale" indica il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite; w) l'espressione "scorte speciali" indica le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o in un territorio dal Governo di quel paese o territorio per le proprie necessita' speciali e in previsione di circostanze eccezionali; l'espressione "necessita' speciali" deve intendersi conseguentemente; x) il termine "scorte" indica la quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio e destinate: I) A un consumo medico e scientifico in quel paese o territorio; II) Alla fabbricazione e alla preparazione di stupefacenti e di altre sostanze in quel paese o territorio; III) All'esportazione; ma non include le quantita' di stupefacenti tenute in un paese o territorio da: IV) I farmacisti o altri distributori al dettaglio autorizzati e gli enti o le persone qualificate all'esercizio debitamente autorizzato dalle loro funzioni terapeutiche o scientifiche; V) In quanto scorte speciali. y) Il termine "territorio" indica qualsiasi parte di uno Stato che e' considerata come una entita' distinta per l'applicazione del sistema di certificati d'importazione e di autorizzazione d'esportazione previsto all'articolo 31. Tale definizione non si applica al termine "territorio" cosi' come e' adoperato negli articoli 42 e 46. 2. Ai fini della presente convenzione, uno stupefacente sara' considerato consumato allorche' sara' stato fornito ad ogni persona o azienda per la distribuzione al dettaglio, per l'uso medico o per la ricerca scientifica; la parola "consumo" va intesa conformemente a questa definizione.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Sostanze sottoposte a controllo 1. Salvo quanto riguarda le misure di controllo limitate a determinati stupefacenti, gli stupefacenti di cui alla tabella I sono sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti previsti dalla presente convenzione e, in particolare, alle misure previste dai seguenti articoli: 4 (paragrafo C), 19, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 37. 2. Gli stupefacenti di cui alla tabella II sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti di cui alla tabella I, eccetto che alle misure previste ai paragrafi 2 e 5 dell'articolo 30, per quanto riguarda il commercio al dettaglio. 3. I preparati diversi da quelli di cui alla tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo degli stupefacenti che essi contengono, ma le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) diverse da quelle che si riferiscono a tali stupefacenti non saranno richieste nel caso di tali preparati e le disposizioni dell'articolo 29 (paragrafo 2, c) e dell'articolo 30 (paragrafo 1 b, ii) non saranno applicate. 4. I preparati di cui alfa tabella III sono sottoposti alle stesse misure di controllo dei preparati che contengono gli stupefacenti di cui alla tabella II, salvo che i paragrafi 1. b), e da 3 a 15 dell'articolo 31 non saranno applicati e che per le valutazioni (articolo 19) e le statistiche (articolo 20) le informazioni richieste saranno limitate alle quantita' di stupefacenti utilizzate nella fabbricazione dei suddetti preparati. 5. Gli stupefacenti di cui alla tabella IV saranno ugualmente inclusi nella tabella I e sottoposti a tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di questa ultima tabella, e inoltre: a) le Parti dovranno adottare tutte le misure speciali di controllo che riterranno necessarie a causa di proprieta' particolarmente dannose degli stupefacenti previsti; e b) le Parti dovranno, se, a loro avviso, la situazione nel loro paese e' tale che cio' sia il mezzo piu' idoneo per proteggere la salute pubblica, proibire la produzione, la fabbricazione, l'esportazione o l'utilizzazione di tali stupefacenti, ad eccezione delle quantita' che potranno essere necessarie esclusivamente per la ricerca medica e scientifica, inclusi gli esami chimici con i suddetti stupefacenti, che dovranno aver luogo sotto la diretta sorveglianza e controllo della suddetta Parte ed essere subordinata a tale sorveglianza e controllo. 6. Oltre che alle misure di controllo applicabili a tutti gli stupefacenti di cui alla tabella I, l'oppio e' sotto posto alle disposizioni degli articoli 23 e 24, la foglia di coca alle disposizioni degli articoli 26 e 27 e il cannabis alle disposizioni dell'articolo 28. 7. Il papavero da oppio, la pianta di coca, la pianta di cannabis, la foglia di papavero e le foglie di cannabis sono sottoposte alle misure di controllo previste rispettivamente dagli articoli 22-24; 22, 26 e 27; 22 e 28; 25 e 28. 8. Le Parti faranno tutto cio' che e' in loro potere al fine di sottoporre a misure di sorveglianza nella maggior misura possibile le sostanze che non sono previste dalla presente convenzione, ma che possono essere utilizzate per la fabbricazione illecita di stupefacenti. 9. Le Parti non sono tenute ad applicare le disposizioni della presente convenzione agli stupefacenti che sono convenientemente impiegati nell'industria a fini diversi da medici o scientifici, a condizione: a) che esse adottino misure al fine di impedire, ricorrendo a procedimenti adeguati di denaturazione o ad altri mezzi, che gli stupefacenti cosi' impiegati possano dar luogo ad abusi o causare effetti dannosi (articolo 3, paragrafo 3) e che in pratica la sostanza nociva possa essere estratta; e b) che esse dimostrino nelle informazioni statistiche (articolo 20) di fornire la quantita' di stupefacente cosi' impiegata.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 Modifiche del campo d'applicazione del controllo 1. Se una Parte o l'organizzazione mondiale della sanita' e' in possesso di informazioni che, a suo avviso, rendono necessario modificare l'una o l'altra tabella, essa inviera' al Segretario generale una notifica corredata di tutte le informazioni relative, a sostegno della stessa. 2. Il Segretario generale comunichera' tale notifica e le informazioni che egli riterra' pertinenti alle Parti, alla Commissione e, se la notifica e' stata inviata da una delle Parti, all'Organizzazione mondiale della sanita'. 3. Se una notifica si riferisce a una sostanza che non sia gia' elencata nella tabella I o tabella II. i) Tutte le Parti esamineranno, tenuto conto delle informazioni di cui dispongono, la possibilita' di applicare provvisoriamente alla sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I; ii) In attesa della sua decisione, presa in virtu' del sub-paragrafo iii) del presente paragrafo, la Commissione puo' decidere che le Parti applichino provvisoriamente a detta sostanza tutte le misure di controllo applicabili agli stupefacenti di cui alla tabella I. Le Parti applicheranno provvisoriamente tali misure alla sostanza in questione; iii) Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che tale sostanza puo' dar luogo ad abusi analoghi e causare effetti nocivi analoghi a quelli degli stupefacenti di cui alla tabella I o di cui alla tabella II, o che essa e' trasformabile in stupefacente, ne informera' la Commissione, la quale potra' allora decidere, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', che tale sostanza venga inserita nella tabella I o nella tabella II. 4. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che un preparato non puo', a causa delle sostanze che contiene, dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3) e che lo stupefacente che essa contiene non e' facilmente estraibile, la Commissione, secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', potra' inserire tale preparato nella tabella III. 5. Se l'Organizzazione mondiale della sanita' constata che uno stupefacente di cui alla tabella I puo' con particolare facilita' dar luogo ad abusi e causare effetti nocivi (paragrafo 3), e che tale danno non e' compensato da apprezzabili vantaggi terapeutici che possano essere offerti soltanto dalle sostanze della tabella IV, la Commissione puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', inserire tale stupefacente nella tabella IV. 6. Quando una notifica si riferisce a uno stupefacente di cui alla tabella I o di cui alla tabella II o a un preparato di cui alla tabella III, la Commissione, prescindendo dall'azione prevista dal paragrafo 5, puo', secondo la raccomandazione dell'Organizzazione mondiale della sanita', modificare l'una o l'altra tabella, sia: a) trasferendo uno stupefacente dalla tabella I alla tabella II o dalla tabella II alla tabella I; o b) cancellando dalla tabella uno stupefacente o un preparato secondo il caso. 7. Ogni decisione della Commissione presa in applicazione del presente articolo sara' comunicata dal Segretario generale a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo. La decisione entrera' in vigore per ciascuna Parte dalla data di ricevimento della summenzionata comunicazione, e le Parti adotteranno allora tutte le misure richieste dalla presente convenzione. 8 a) Ogni decisione della Commissione di modificare una tabella sara' sottoposta all'esame del Consiglio se una Parte ne fa domanda entro 90 giorni dal ricevimento della notifica della decisione. Tale domanda sara' presentata al Segretario generale corredata di tutte le informazioni pertinenti. b) Il Segretario generale fara' pervenire copia di tale domanda e delle informazioni pertinenti alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e a tutte le Parti, che invitera' a presentare le proprie osservazioni entro 90 giorni. Tutte le osservazioni ricevute saranno sottoposte all'esame del Consiglio. c) Il Consiglio potra' confermare, modificare o annullare la decisione della Commissione; esso decidera' in ultima istanza. La sua decisione sara' notificata a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agli Stati non membri Parti della presente convenzione, alla Commissione, all'Organizzazione mondiale della sanita' e all'Organo. d) In attesa dell'esame da parte del Consiglio, la decisione della Commissione restera' in vigore. 9. Le decisioni della Commissione adottate in applicazione del presente articolo non saranno sottoposte all'esame previsto dall'articolo 7.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Obblighi di carattere generale Le Parti adotteranno le misure legislative e amministrative che si renderanno necessarie: a) per dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione nei loro territori; b) per collaborare con gli altri Stati all'attuazione delle disposizioni di detta Convenzione; c) salvo le disposizioni della presente convenzione, per limitare esclusivamente a fini medici e scientifici la produzione, la fabbricazione, l'esportazione, l'importazione, la distribuzione, il commercio, l'uso e la detenzione di stupefacenti.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Gli organi internazionali di controllo Riconoscendo la competenza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia di controllo internazionale degli stupefacenti, le Parti stabiliscono di affidare alla Commissione degli stupefacenti del Consiglio economico e sociale e all'Organo internazionale di controllo degli stupefacenti le funzioni che sono rispettivamente attribuite a tali organi dalla presente convenzione.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Spese degli Organi internazionali di controllo L'Organizzazione delle Nazioni Unite si assume le spese della Commissione e dell'Organo alle condizioni che saranno stabilite dall'Assemblea generale. Le Parti che non sono membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contribuiranno alle spese degli Organi internazionali di controllo, l'Assemblea generale fissera' periodicamente, dopo aver consultato i Governi di tali Parti, l'ammontare dei contributi che essa riterra' equo.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Revisione delle decisioni e raccomandazioni della Commissione Salvo per quanto concerne le decisioni previste dall'articolo 3, ogni decisione o raccomandazione adottata dalla Commissione in attuazione delle disposizioni della presente convenzione viene presa dietro riserva di approvazione o di qualsiasi modifica adottata dall'uno o dall'altro di tali organi nello stesso modo delle altre decisioni o raccomandazioni della Commissione.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Funzioni della Commissione La Commissione e competente ad esaminare tutte le questioni inerenti ai fini della presente convenzione ed in particolare: a) a modificare le tabelle in conformita' con l'articolo 3; b) a richiamare l'attenzione dell'Organo su tutte le questioni eventualmente connesse alle funzioni di esso: c) a formulare raccomandazioni al fine di dare attuazione alle disposizioni della presente convenzione o di conseguire i fini che essa si propone, ivi compresi i programmi di ricerca scientifica e gli scambi di informazioni di carattere scientifico o tecnico; d) ad attirare l'attenzione degli Stati che noti sono Parti sulle decisioni e raccomandazioni che essa adotta in conformita' con le funzioni conferite dalla presente convenzione in modo che essi esaminino le misure che essa potrebbe essere indotta a prendere in forza della presente convenzione.

Convenzione-art. 9

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