LEGGE 17 agosto 1974, n. 413
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Per provvedere ai maggiori oneri connessi alla esecuzione delle opere comprese nei programmi di edilizia scolastica di cui all'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui statali di cui all'articolo 32 ultimo comma della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'articolo 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444, che siano già iniziate o che si trovino in fase di appalto o siano state appaltate o per le quali sia stato emesso il decreto di approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa sin dal primo anno finanziario per l'importo complessivo di lire 250 miliardi alla condizione che i relativi pagamenti non superino, in ciascun anno finanziario, l'importo di lire: 30 miliardi per l'anno finanziario 1974; 120 miliardi per l'anno finanziario 1975; 100 miliardi per l'anno finanziario 1976. I finanziamenti relativi alle opere programmate per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stato emesso il decreto di approvazione del progetto possono essere utilizzati di concerto dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per la pubblica istruzione per eventuali integrazioni degli interventi di cui al precedente comma.
La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.