DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 416
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:
TITOLO I COMUNITA' SCOLASTICA
Art. 1
Organi collegiali
Al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti della scuola, dello Stato e delle competenze e delle responsabilita' proprie del personale ispettivo, direttivo e docente, la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunita' che interagisce con la piu' vasta comunita' sociale e civica, sono istituiti, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali di cui agli articoli successivi.
Capo I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Art. 2
Circoli didattici e istituti scolastici
I circoli didattici e gli istituti scolastici di istruzione secondaria ed artistica statali hanno autonomia amministrativa per quanto concerne le spese di funzionamento amministrativo e didattico, in relazione ai compiti ad essi demandati. A livello di circolo e di istituto sono istituiti gli organi collegiali previsti dal presente capo.
Art. 3
Consiglio di interclasse e di classe
Il consiglio di interclasse nelle scuole elementari e il consiglio di classe negli istituti secondari ed artistici sono rispettivamente composti dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte, altresi', del consiglio di interclasse, o di classe: a) nella scuola elementare, per ciascuna delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti come sopra; c) nella scuola secondaria superiore ed artistica, due rappresentanti eletti come sopra, nonche' due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. d) nei corsi serali per lavoratori studenti, tre rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. I consigli di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. ((I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'articolo 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dal presente decreto)). Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al consiglio di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. Nella scuola secondaria ed artistica, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside a uno dei docenti membro del consiglio stesso.
Art. 4
Collegio dei docenti
Il collegio dei docenti e' composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto, ed e' presieduto dal direttore didattico o dal preside. Il collegio dei docenti: a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della liberta' di insegnamento garantita a ciascun insegnante; b) formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attivita' scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di circolo o d'istituto; c) valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attivita' scolastica; d) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti delle disponibilita' finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; e) adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di sperimentazione in conformita' dell'art. 4, n. 1, della legge 30 luglio 1973, n. 477 e del conseguente decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale ed istituzione dei relativi istituti; f) promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; g) elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni e di quattro nelle scuole con piu' di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento; h) elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto e nel consiglio di disciplina degli alunni; i) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante; l) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento. Nell'adottare le proprie deliberazioni il collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei consigli di interclasse o di classe. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. Le riunioni del collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad uno dei docenti eletto a norma del precedente secondo comma, lettera g).
Art. 5
Consiglio di circolo o di istituto e giunta esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, e' costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale insegnante, uno del personale non insegnante, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni e' costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside. Negli istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti eletti dagli studenti. Gli studenti ((che non abbiano raggiunto la maggiore eta')) non hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), del successivo art. 6. I rappresentanti del personale insegnante sono eletti dal collegio dei docenti nel proprio seno; quelli del personale non insegnante dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci; quelli degli studenti, ove previsti, dagli studenti di eta' non inferiore a 16 anni compiuti. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a titolo consultivo gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento. Il consiglio di circolo o di istituto e' presieduto da uno dei suoi membri, eletto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. Puo' essere eletto anche un vice presidente. Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un non docente e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa. Negli istituti di istruzione secondaria superiore e artistica la rappresentanza dei genitori e' ridotta di una unita'; in tal caso e' chiamato a far parte della giunta esecutiva un rappresentante eletto dagli studenti. Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni. Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. Le funzioni di segretario del consiglio di circolo o di istituto sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Art. 6
Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della giunta esecutiva
Il consiglio di circolo o di istituto delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di interclasse, e di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attivita' della scuola, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, nelle seguenti materie: a) adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che dovra', fra l'altro, stabilire le modalita' per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonche' durante l'uscita dalla medesima; b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librarie, e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; d) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attivita' parascolastiche, interscolastiche, extra scolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attivita' complementari alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; e) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; f) partecipazione del circolo o dell'istituto ad attivita' culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo; g) forme e modalita' per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo o dall'istituto. Il consiglio di circolo o di istituto indica, altresi', i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attivita' scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto. Sulle materie devolute alla sua competenza, esso invia annualmente una relazione al provveditore agli studi e al consiglio scolastico provinciale. La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. ((La giunta esecutiva ha altresi' competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe)).
Art. 7
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 11 OTTOBRE 1977, N. 748))
Art. 8
Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Presso ogni circolo didattico o istituito scolastico e' istituito il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. Il comitato e' formato, oltre che dal direttore didattico o dal preside, che ne e' il presidente, da 2 o 4 docenti quali membri effettivi e da 1 o 2 quali membri supplenti, a seconda che la scuola o istituto abbia sino a 50 oppure piu' di 50 docenti. I membri del comitato sono eletti dal collegio dei docenti nel suo seno. La valutazione del servizio ha luogo su richiesta dell'interessato previa relazione del direttore didattico o del preside. Alla eventuale valutazione del servizio di un membro del comitato provvede il comitato stesso, ai cui lavori, in tal caso, non partecipa l'interessato. Il comitato dura in carica un anno scolastico. Le funzioni di segretario del comitato sono attribuite dal presidente ad uno dei docenti membro del comitato stesso.
Capo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DISTRETTUALE
Art. 9
Istituzione e fini del distretto scolastico
Su proposta delle regioni che sentiranno gli enti locali interessati e gli organi dell'amministrazione scolastica periferica competenti, i cui pareri verranno allegati alle deliberazioni regionali, il territorio di ciascuna regione e' suddiviso, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, in comprensori che assumono la denominazione di "distretti scolastici". I decreti dovranno indicare le sedi dei distretti. Con la stessa procedura si provvede alle eventuali variazioni. Il distretto scolastico realizza la partecipazione democratica delle comunita' locali e delle forze sociali alla vita e alla gestione della scuola nelle forme e nei modi previsti dai successivi articoli. Esso opera per il potenziamento e lo sviluppo delle istituzioni scolastiche ed educative e delle attivita' connesse e per la loro realizzazione, con l'obiettivo del pieno esercizio del diritto allo studio, della crescita culturale e civile della comunita' locale e del migliore funzionamento dei servizi scolastici. Il distretto scolastico ha autonomia amministrativa ed ha la gestione dei fondi necessari per il proprio funzionamento.
Art. 10
Determinazione dei distretti
Nella determinazione dei distretti si terra' conto dei seguenti criteri: a) il distretto scolastico dovra' corrispondere ad un ambito territoriale subprovinciale e ad una popolazione non superiore a 100.000 abitanti. Puo' estendersi fino a 200.000 nelle zone di intensa urbanizzazione. Nessun distretto scolastico puo' avere estensione maggiore della provincia. In casi eccezionali, di un distretto potranno far parte comuni limitrofi anche se facenti parte di diversa provincia. Nell'ambito dei distretti scolastici dovra', di regola, essere assicurata la presenza di lutti gli ordini e gradi di scuola, ad eccezione delle universita', delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica; b) nella delimitazione dell'area del distretto, si fara' riferimento alle caratteristiche sociali, economiche e culturali della zona interessata, nonche' alla distribuzione della popolazione, delle infrastrutture, di altri organismi e servizi, con particolare riferimento a quelli sanitari e di medicina preventiva, alle comunicazioni e ai trasporti, tenendo conto della espansione urbanistica e dello sviluppo demografico e scolastico; c) si dovra' evitare lo smembramento del territorio comunale in distretti diversi, a meno che non esistano i presupposti per l'istituzione nello stesso comune di piu' distretti.
Art. 11
Organi del distretto
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