DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:
TITOLO I FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA
Art. 1
Liberta' di insegnamento
Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento. L'esercizio di tale liberta' e' inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalita' degli alunni. Tale azione di promozione e' attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.
Art. 2
Funzione docente
La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalita'. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al governo della comunita' scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.
Art. 3
Funzione direttiva
Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare, al personale direttivo spetta: a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito dei circoli o dell'istituto; f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente; g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto; h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico; i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico; l) curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.
Art. 4
Funzione ispettiva
La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa e' esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei servizi.
TITOLO II RECLUTAMENTO Capo I NORME GENERALI
Art. 5
Accesso ai ruoli
L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.
Art. 6
Forme particolari di assunzione
Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto gia' stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.
Capo II RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE Sezione I. - Concorsi per titoli ed esami
Art. 7
Requisiti specifici di ammissione
Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e' richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le universita' od altri istituti di istruzione superiore.
Art. 8
Requisiti generali di ammissione
Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, e' richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di eta' che e' fissato al 40° anno. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti. I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di eta' e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6. Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.
Art. 9
Bandi di concorso
I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalita' di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari. I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.
Art. 10
Competenza ad emanare i bandi di concorso
Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale puo' disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie. Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.
Art. 11
Commissioni esaminatrici
Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da: a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente; b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione e' integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.
Art. 12
Formazione delle commissioni esaminatrici
L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo: a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.
Art. 13
Svolgimento del concorso per il personale docente
I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o piu' prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale. Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento. I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacita' attitudinali. I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale. I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso, e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico. I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacita' professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresi' prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani. I piani di studio e le modalita' di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonche' la capacita' di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonche' alle attivita' didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi e' ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante. Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 14
Prove d'esame per il personale educativo
Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli. Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40. La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 15
Graduatoria dei concorsi per il personale docente
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60. La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi. Nei casi di parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 16
Graduatorie dei concorsi per il personale educativo
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale educativo, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato, nelle prove stesse, una votazione non inferiore a punti 48 su 80. La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti delle prove d'esame e del punteggio assegnato per i titoli. Nei casi di parita' di punteggio complessivo, si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina, hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.
Art. 17
Esclusione
L'esclusione dal concorso per titoli ed esami e' disposta per difetto dei requisiti o per intempestivita' della domanda o di documenti la cui presentazione sia richiesta dal bando a pena di decadenza. L'esclusione e' disposta dall'organo che ha indetto il concorso con provvedimento motivato di cui e' data comunicazione all'interessato.
Art. 18
Periodicita' dei concorsi e posti conferibili
I concorsi per titoli ed esami sono banditi entro il 31 dicembre, ad anni alterni. Sono messi a concorso, nella misura del cinquanta per cento, i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre dell'anno al quale si riferisce il concorso e di quello successivo.
Art. 19
Requisiti specifici di ammissione
Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di insegnante sono richiesti: a) una formazione universitaria completa conseguita presso le universita' o altri istituti di istruzione superiore, salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica; b) l'abilitazione valida per i posti messi a concorso, ove richiesta; c) servizio di insegnamento di ruolo o non di ruolo prestato negli istituti e scuole statali di ogni ordine e grado per almeno due anni scolastici, dopo il conseguimento del titolo di studio, ove richiesto, valido per l'insegnamento stesso. Per l'ammissione ai concorsi per soli titoli a posti di personale educativo sono richiesti: a) un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) aver riportato nelle prove di esame di un corrispondente concorso per titoli ed esami una votazione non inferiore a 6 decimi; c) servizio di ruolo o non di ruolo prestato in qualita' di insegnante, di istitutore, di istitutrice o di assistente, per almeno due anni dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'ammissione al servizio di cui trattasi, presso istituti o scuole statali di ogni ordine e grado od istituzioni educative statali.
Art. 20
Requisiti generali di ammissione
Unitamente ai requisiti indicati nel precedente articolo, per l'ammissione ai concorsi per soli titoli e' richiesto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, il possesso dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite massimo di eta'. Il bando stabilisce le modalita' di partecipazione e i documenti e i titoli da presentare insieme con la domanda. Valgono per i presenti concorsi le disposizioni dei precedenti articoli 8, 9 e 17.
Art. 21
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
I concorsi per soli titoli sono indetti in sede provinciale, regionale o nazionale a seconda del tipo di scuola e di istituzione educativa cui si riferiscono, come stabilito dal precedente art. 10. Si applicano le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 relative ai corrispondenti concorsi per titoli ed esami.
Art. 22
Valutazione dei titoli
Nei concorsi per soli titoli le commissioni dispongono di cento punti, dei quali trenta vanno attribuiti all'attivita' didattica ed educativa ed i rimanenti ai titoli culturali, professionali, scientifici, tecnici ed artistici. Ai fini della valutazione dell'attivita' didattica ed educativa, il servizio prestato in diverso tipo di scuola o di istituzione educativa o per diversa materia e' valutato per meta' rispetto a quello prestato nella cattedra o posto cui si riferisce il concorso. Per gli anni in cui al candidato sia stata irrogata una sanzione disciplinare superiore alla censura e' operata una detrazione di punteggio secondo i criteri indicati dal decreto di cui all'ultimo comma del presente articolo, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione. I titoli valutabili, entro i limiti indicati nel presente articolo, e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 23
Periodicita' dei concorsi Compilazione e aggiornamento delle graduatorie
I concorsi per soli titoli contemplati nei precedenti articoli sono indetti entro il 31 dicembre, ad anni alterni. Le commissioni procedono alla compilazione della graduatoria in base al punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Le graduatorie hanno carattere permanente e sono soggette ad aggiornamento biennale. A tal fine, nei concorsi per soli titoli successivi al primo che verra' indetto secondo le norme del presente decreto, i nuovi concorrenti sono inclusi nel posto spettante in base al punteggio complessivo, mentre i concorrenti gia' compresi in graduatoria ma non ancora nominati hanno diritto alla modifica del punteggio mediante valutazione di nuovi titoli relativi all'attivita' didattica ed educativa nonche' culturale, professionale, scientifica, tecnica ed artistica, purche' presentati nel termine di cui al bando di concorso. A parita' di punteggio e di ogni altra condizione che dia titolo a preferenza, precede nella graduatoria permanente chi abbia partecipato al concorso meno recente. Le graduatorie del primo concorso per soli titoli e quelle che vengono aggiornate al termine delle operazioni di ciascun concorso successivo sono approvate con decreto del provveditore agli studi, dei soprintendenti scolastici regionali o interregionali o del Ministro per la pubblica istruzione a seconda che trattasi di concorsi indetti in sede provinciale, regionale o nazionale. Il provvedimento ha carattere definitivo. Le graduatorie dei concorsi per soli titoli, di cui al presente decreto, sono utilizzabili sino all'esaurimento, nell'ordine in cui i candidati vi risultino compresi, con esclusione di qualsiasi riserva di posti, per una aliquota pari al quaranta per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio di ogni anno scolastico. L'aggiornamento della posizione di graduatoria non e' ammesso per coloro che siano risultati vincitori del concorso ed abbiano rinunciato alla nomina. La collocazione nelle graduatorie dei concorsi per soli titoli non costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi per titoli ed esami ed in altri concorsi per titoli. Non e' consentita l'inclusione in piu' di una graduatoria relativa al medesimo insegnamento.
Capo III RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO
Art. 24
Requisiti di ammissione ai concorsi
I concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale direttivo sono indetti distintamente per tipi e gradi di scuole e per tipi di istituzioni educative. A tali concorsi possono partecipare gli insegnanti ed il personale educativo, forniti di laurea, che appartengano ai ruoli del tipo e grado di scuola o di istituzione cui si riferisce il posto direttivo e che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Fermo restando il requisito dell'anzianita' di servizio, si osservano, per l'accesso ai posti direttivi di ciascun tipo e grado di scuola e di istituzione educativa, le particolari norme di cui ai successivi articoli.
Art. 25
Scuola materna e scuola elementare
Ai concorsi a posti di direttrice didattica di scuola materna e di direttore didattico di scuola elementare sono ammessi gli insegnanti delle rispettive scuole forniti di una delle lauree che saranno determinate dal bando, o di diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica.
Art. 26
Scuola media
Ai concorsi a posti di preside della scuola media sono ammessi: ((a) gli insegnanti di ruolo della scuola media forniti di qualsiasi laurea, nonche' gli insegnanti di ruolo di educazione fisica laureati)) b) gli insegnanti laureati di ruolo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nei licei artistici e negli istituti d'arte, nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre di scuola media abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi.
Art. 27
Scuole secondarie di secondo grado
Ai concorsi a posti di preside di liceo classico, di liceo scientifico, di istituto magistrale, di istituti tecnici e di istituti professionali, esclusi quelli di cui al terzo comma del presente articolo, sono ammessi gli insegnanti laureati appartenenti ai ruoli del tipo di scuola o di istituto cui si riferisce il posto direttivo, ((nonche' gli insegnanti laureati che abbiano titolo al trasferimento o al passaggio a cattedre di insegnamento del tipo di scuola o istituto cui si riferisce il posto direttivo)). Ai medesimi concorsi sono altresi' ammessi i presidi di ruolo della scuola media, i vice rettori dei convitti nazionali e le vice direttrici degli educandati femminili dello Stato, che nelle prove d'esame di un concorso a cattedre del tipo di istituti o scuola cui si riferisce il concorso direttivo, abbiano riportato la votazione di almeno 7 decimi. Ai concorsi a posti di preside degli istituti tecnici agrari, industriali e nautici e degli istituti professionali per l'agricoltura, per l'industria e l'artigianato e per le attivita' marinare sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli dei rispettivi tipi di istituto forniti di una delle lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre di materie tecniche degli istituti stessi. Gli insegnanti di materie non tecniche degli istituiti di cui al precedente comma sono ammessi ai concorsi indicati nel primo comma del presente articolo, purche' abbiano titolo al passaggio a cattedre di insegnamento degli istituti e scuole ivi indicati.
Art. 28
Licei artistici ed istituti d'arte
Ai concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte sono ammessi gli insegnanti appartenenti ai ruoli di materie artistiche, professionali, di storia dell'arte o di storia dell'arte applicata, delle accademie di belle arti, dei licei artistici e degli istituti d'arte, forniti di laurea o del diploma di accademia di belle arti. Si prescinde dal possesso dei titoli di studio indicati nel precedente comma, nei casi in cui per l'accesso all'insegnamento non sia richiesto alcun titolo di studio ai sensi del precedente art. 7.
Art. 29
Istituiti di educazione
Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, sono ammessi rispettivamente gli istitutori e le istitutrici delle predette istituzioni, forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria, che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato nonche' i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento con un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato. Partecipano inoltre gli insegnanti di ruolo nelle scuole elementari forniti di laurea e di abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria che abbiano prestato almeno cinque anni di effettivo servizio di ruolo, nonche' gli insegnanti di ruolo, forniti di laurea, che abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. Ai concorsi a posti di rettore dei convitti nazionali e di direttrice degli educandati femminili dello Stato sono ammessi rispettivamente i vice rettori e le vice direttrici con anzianita' nel relativo ruolo di almeno due anni di servizio effettivamente prestato.
Art. 30
Bandi di concorso
I concorsi a posti direttivi di ogni tipo e grado di scuola e delle istituzioni educative sono indetti entro il 30 giugno, ad anni alterni, per i posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1 ottobre dell'anno in cui viene indetto il concorso e di quello successivo. I bandi stabiliscono le modalita' di partecipazione, le lauree valide per i concorsi e il termine di presentazione delle domande, dei titoli di ammissione, dei titoli valutabili e delle relative tabelle di valutazione, il calendario delle prove scritte e le sedi di esame.
Art. 31
Competenza ad emanare i bandi
I concorsi vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale puo' disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale od interregionale di posti, con procedura curata dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie.
Art. 32
Commissioni esaminatrici
Le commissioni dei concorsi previsti dal presente capo sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: a) un professore universitario, con funzione di presidente; b) un ispettore tecnico del contingente relativo al settore di scuola cui si riferisce il concorso; c) due direttori didattici, presidi, rettori o direttrici delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; d) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente. I membri di cui alle lettere a) e c) sono scelti tra i docenti universitari ed il personale direttivo che abbia superato il periodo di prova, compresi negli elenchi di cui al precedente art. 12. ((Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalita' di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti)). Si applica l'ultimo comma del citato art. 12.
Art. 33
Prove di esame e valutazione
I concorsi di cui al presente capo constano di una prova scritta e di una prova orale dirette ad accertare l'attitudine e la capacita' del candidato all'esercizio della funzione direttiva. Le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 40 da assegnare alla prova scritta, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 28 su 40 assegnati alla prova scritta. Nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, le commissioni dispongono di 100 punti, dei quali 25 da assegnare alla prova scritta 25 alla prova orale e 50 ai titoli. Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno punti 17,50 su 25 assegnati alla prova scritta. Sono inclusi in graduatoria gli aspiranti che hanno riportato almeno 56 degli 80 punti assegnati alle prove d'esame, con non meno di punti 28 su 40 in ciascuna prova, e, nei concorsi a posti di preside dei licei artistici e degli istituti d'arte, almeno 35 dei 50 punti, con non meno di 17,50 su 25 in ciascuna prova. La prova scritta verte su problematiche attinenti alle finalita' formative e sociali della scuola, con particolare riguardo al tipo di scuola o istituzione educativa cui si riferisce il concorso, e ai mezzi per perseguirle; la prova orale verte sugli aspetti di carattere socio-culturale e pedagogico dell'azione direttiva nella scuola, nonche' sull'ordinamento scolastico e la relativa legislazione.
Art. 34
Determinazione degli orientamenti programmatici di esam e e criteri di ripartizione dei punteggi per i titoli Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti per i concorsi di cui al presente capo: a) gli orientamenti programmatici per le prove di esami dei concorsi relativi a ciascun tipo di scuola e di istituzione educativa, nell'ambito degli argomenti indicati nel precedente art. 33; b) i titoli valutabili, con particolare riguardo ad incarichi direttivi espletati, e le relative tabelle di valutazione.
Art. 35
Graduatorie
Le graduatorie dei concorsi a posti del personale direttivo sono compilate sulla base del punteggio risultante, per ciascun concorrente, dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e dei punti assegnati per i titoli. Nei casi di parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. Oltre al punteggio complessivo deve essere distintamente indicata per ogni concorrente la votazione di esame. Le graduatorie sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono utilizzabili, nello ordine in cui i concorrenti vi risultino inclusi, per il conferimento dei soli posti messi a concorso, esclusa qualsiasi riserva a favore di particolari categorie. I concorrenti collocati in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno diritto, nello ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 36
Esclusioni
Nei limiti del successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti del personale direttivo, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale insegnante ed educativo, una sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Capo IV RECLUTAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO
Art. 37
Concorsi a posti di ispettore tecnico periferico
L'accesso al ruolo del personale ispettivo tecnico periferico si consegue mediante concorsi per titoli ed esami, distinti a seconda dei contingenti di cui al successivo art. 119. Ai predetti concorsi sono ammessi: a) per il contingente relativo alla scuola materna, le direttrici e le insegnanti di scuola materna; b) per il contingente relativo alla scuola elementare, i direttori didattici di scuola elementare, gli insegnanti elementari e gli istitutori e le istitutrici; c) per i contingenti relativi alla scuola media e agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, nonche' agli istituti d'arte ed ai licei artistici, i presidi e gli insegnanti della scuola media e degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, i vice rettori aggiunti del ruolo ad esaurimento, i vice rettori e i rettori dei convitti nazionali, le vice direttrici e le direttrici degli educandati femminili dello Stato nonche' i presidi e gli insegnanti dei licei artistici e degli istituti d'arte, gli insegnanti dei conservatori di musica e delle accademie di belle arti. Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo e' richiesto il possesso della laurea, salvi i casi in cui, limitatamente all'istruzione artistica, per l'accesso all'insegnamento o a posti di preside non sia prevista. Il personale docente ed educativo dovra' avere una anzianita' complessiva di effettivo servizio di ruolo di almeno 9 anni.
Art. 38
Concorsi a posti di ispettore tecnico centrale
L'accesso a posti di ispettore tecnico centrale si consegue mediante concorsi per titoli integrato da un colloquio, ai quali sono ammessi gli ispettori tecnici periferici con tre anni di anzianita' di servizio nel ruolo, e, limitatamente al contingente riservato alla istruzione artistica, anche i direttori dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale di arte drammatica.
Art. 39
Bandi di concorso a posti di ispettori tecnici
I concorsi a posti di ispettore tecnico centrale e quelli a posti di ispettore tecnico periferico sono indetti ogni due anni con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, nei limiti dei posti disponibili nei contingenti relativi ai gradi e tipi di scuola e tenuto conto dei settori d'insegnamento di cui al successivo art. 119. I bandi stabiliscono altresi' le modalita' di partecipazione, il termine di presentazione delle domande, i titoli di ammissione e i titoli valutabili, nonche' il calendario delle prove scritte.
Art. 40
Commissioni esaminatrici
Le commissioni dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e sono composte da: a) tre docenti universitari, dei quali almeno due che professino una disciplina compresa nel settore di insegnamenti di cui trattasi; b) un funzionario dell'amministrazione della pubblica istruzione con qualifica non inferiore a quella di dirigente superiore; c) un ispettore tecnico centrale. Per i concorsi relativi al contingente per gli istituti d'arte e i licei artistici, i membri di cui alla lettera a) sono scelti, a seconda del tipo di concorso, anche tra i direttori ed i docenti delle accademie di belle arti, dei conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza e dell'Accademia nazionale d'arte drammatica. Il presidente e' nominato tra i membri di cui alla lettera a) del precedente primo comma.
Art. 41
Prove di esame e valutazione nei concorsi a posti di ispettori tecnici periferici
I concorsi per titoli ed esami a posti di ispettore tecnico periferico constano di tre prove scritte e di una prova orale. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 45 da attribuire alle prove scritte, 25 alla prova orale e 30 alla valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una votazione media non inferiore a punti 36 su 45, con non meno di punti 10,50 su 15 in ciascuna di esse. La prova orale si intende superata dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 20 su 25. Nei concorsi relativi ai contingenti per le scuole materna ed elementare, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici con particolare riguardo al tipo di scuola; la seconda su argomenti socio-culturali di carattere generale; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunita' europea. Nei concorsi relativi ai contingenti per la scuola media, per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e i licei artistici, la prima prova scritta verte su problemi pedagogico-didattici; la seconda su argomenti attinenti alle discipline comprese nei settori di insegnamenti indicati dal successivo articolo 119; la terza sugli ordinamenti scolastici italiani ed esteri, con particolare riguardo a quelli dei Paesi della Comunita' europea. La prova orale e' intesa ad accertare la capacita' di elaborazione personale e di valutazione critica dei candidati, anche mediante la discussione sugli argomenti delle prove scritte, nonche' sulla legislazione scolastica italiana. La valutazione dei titoli e' effettuata soltanto nei riguardi dei candidati che abbiano superato la prova orale. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i programmi delle prove di esame ed i titoli valutabili.
Art. 42
Svolgimento del concorso a posti di ispettore tecnico centrale
Le commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ispettore tecnico centrale dispongono di 100 punti di cui 50 da attribuire ai titoli e 50 al colloquio. Il colloquio si intende superato dai candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 40 su 50. Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i titoli valutabili e gli argomenti del colloquio.
Art. 43
Graduatorie
Le graduatorie dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono approvate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Nelle graduatorie i concorrenti, che hanno superato le prove di esame o il colloquio con la votazione prescritta, sono collocati in base al punteggio risultante dalla somma dei voti delle prove anzidette e dei punti assegnati per i titoli. A parita' di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni. I candidati collocati in graduatoria in posizione eccedente il numero dei posti messi a concorso hanno titolo, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina o ne siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria stessa.
Art. 44
Esclusioni
Nei limiti di cui al successivo art. 98, sono esclusi dai concorsi a posti, del personale ispettivo tecnico, con provvedimento motivato del Ministro per la pubblica istruzione, oltre coloro che risultino sforniti dei requisiti prescritti, coloro che abbiano riportato, dopo la nomina nei ruoli del personale della scuola, la sanzione disciplinare superiore alla censura, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.
Capo V RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE, DIRETTIVO E ISPETTIVO DELLE SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO DIVERSA DALL'ITALIANO SEZIONE I- SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA DI TRIESTE E GORIZIA
Art. 45
Reclutamento del personale insegnante
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola materna, della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e dei licei artistici con lingua di insegnamento slovena nelle province di Trieste e di Gorizia sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna slovena in possesso dei requisiti prescritti dai precedenti articoli. Per l'ammissione ai concorsi a cattedre di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole con lingua di insegnamento slovena e' richiesta adeguata conoscenza della lingua slovena, da dimostrare, sia per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami sia per l'ammissione ai concorsi per soli titoli, con un colloquio dinanzi ad una commissione di tre membri nominata dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. Sono esonerati dal colloquio di cui al precedente comma gli aspiranti che abbiano insegnato lingua italiana per almeno tre anni nelle scuole con lingua di insegnamento slovena. Nei concorsi a posti di insegnante della scuola materna e della scuola elementare e a cattedre di scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici diverse da quelle di lingua italiana e di lingua e lettere italiane le prove dei concorsi per titoli ed esami si svolgono in lingua slovena; ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento slovena.
Art. 46
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
I concorsi per la scuola materna e per la scuola elementare con lingua di insegnamento slovena sono provinciali e sono indetti dai provveditori agli studi di Trieste e di Gorizia; i concorsi per la scuola media, per gli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado e per gli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento slovena sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia. I predetti organi approvano le relative graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici, ad eccezione di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane, sono formate da personale che abbia piena conoscenza della lingua slovena, scelto secondo i criteri indicati nel precedente art. 12.
SEZIONE II- SCUOLE CON LINGUA DI INSEGNAMENTO TEDESCA E SCUOLE DELLE LOCALITA' LADINE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Art. 47
Reclutamento del personale insegnante
Per l'accesso ai ruoli del personale insegnante della scuola elementare, degli istituti e scuole di istruzione secondaria e degli istituti d'arte e licei artistici con lingua di insegnamento tedesca e delle scuole elementari, secondarie e artistiche delle localita' ladine della provincia di Bolzano, sono indetti appositi concorsi per titoli ed esami e per soli titoli a norma del presente decreto. A tali concorsi sono ammessi i cittadini italiani di lingua materna tedesca e, limitatamente alle scuole delle localita' ladine, i cittadini dei gruppi linguistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 1973, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1981, N. 761. ((9)) COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 1973, N. 116, COME MODIFICATO DAL D.P.R. 4 DICEMBRE 1981, N. 761. ((9)) Nei concorsi per titoli ed esami previsti dal presente articolo, ad eccezione di quelli per l'insegnamento dell'italiano, le prove si svolgono in lingua tedesca. Ai concorsi per soli titoli sono ammessi esclusivamente coloro che hanno maturato l'anzianita' di servizio di cui alla lettera c) dell'art. 19 nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o nelle scuole delle localita' ladine.
Art. 48
Bandi di concorso e commissioni esaminatrici
I concorsi di cui al precedente articolo sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Le graduatorie sono approvate dagli intendenti scolastici con provvedimenti aventi carattere definitivo. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole in lingua tedesca, ad eccezione di quelle dei concorsi per il ruolo degli insegnanti di lingua italiana nelle scuole elementari in lingua tedesca e di quelle dei concorsi per l'insegnamento di lingua italiana e di lingua e lettere italiane negli istituti e scuole di istruzione secondaria e negli istituti d'arte e licei artistici, sono formate, di norma, da personale di lingua materna tedesca. Le commissioni esaminatrici dei concorsi a posti di insegnamento nelle scuole delle localita' ladine sono formate da personale di madre lingua corrispondente a quella nella quale e' impartito l'insegnamento cui si riferisce il concorso.
SEZIONE III- DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLE SCUOLE IN LINGUA SLOVENA, DELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA E DELLE SCUOLE DELLE LOCALITA' LADINE .
Art. 49
Reclutamento del personale direttivo
Ai concorsi a posti di personale direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento slovena, o con lingua di insegnamento tedesca o delle localita' ladine sono ammessi gli insegnanti ed il personale educativo di ruolo delle rispettive scuole od istituzioni in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto. Detti concorsi, per le scuole o istituzioni in lingua slovena, sono regionali e sono indetti dal soprintendente scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; per le scuole o istituzioni in lingua tedesca o delle localita' ladine sono provinciali e sono indetti dai competenti intendenti scolastici. Gli organi predetti approvano le graduatorie con provvedimenti aventi carattere definitivo.
Art. 50
Reclutamento del personale ispettivo tecnico periferico
Nei concorsi a posti di ispettore tecnico periferico e' riservato apposito contingente da destinare alle scuole, di cui al presente capo. Concorre ai posti del predetto contingente il personale insegnante e direttivo delle scuole di ogni tipo e grado e delle istituzioni educative con lingua di insegnamento diversa dall'italiano, purche' in possesso dei requisiti prescritti dal presente decreto.
Art. 51
Prove di esame e valutazione dei titoli
Il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, stabilisce per i concorsi per titoli ed esami del personale insegnante e per i concorsi a posti del personale direttivo delle scuole ed istituzioni di cui al presente capo, i programmi delle prove di esame e i titoli valutabili. Con lo stesso decreto sono stabilite le valutazioni per i concorsi per soli titoli a posti del personale insegnante.
Art. 52
Rinvio
Per tutto quanto non sia espressamente previsto dal presente capo, valgono le norme degli articoli contenuti nei capi I, II, III e IV del presente titolo e, limitatamente alle scuole in lingua tedesca e alle scuole delle localita' ladine, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, contenente le norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Bolzano.
Capo VI NORME COMUNI
Art. 53
Incompatibilita'
Non possono far parte delle commissioni giudicatrici di concorso di cui al presente decreto coloro che abbiano relazioni di parentela o affinita' entro il quarto grado con uno o piu' concorrenti.
Art. 54
Esonero dall'insegnamento
Il personale direttivo e insegnante puo' essere esonerato, a domanda, dagli obblighi di servizio per tutto il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni. Se detti lavori si concludono dopo il 31 marzo, il personale insegnante, eventualmente esonerato, che nel corso dell'anno scolastico abbia prestato servizio nella scuola per almeno tre mesi, riprende il suo posto di insegnamento. In caso diverso, o qualora i lavori della commissione si concludano dopo il 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno. Il posto occupato dal personale esonerato non puo' essere conferito per incarico a tempo indeterminato durante il periodo dell'esonero.
Art. 55
Validita' del servizio
Il periodo di partecipazione ai lavori delle commissioni esaminatrici e' valido a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola.
Capo VII NOMINA IN RUOLO
Art. 56
Nomina in prova e decorrenza della nomina
Il personale insegnante, direttivo e ispettivo delle scuole e delle istituzioni educative e' nominato in prova. La nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico.
Art. 57
Assegnazione della sede e decadenza dalla nomina
L'assegnazione della sede e' disposta secondo l'ordine di graduatoria dei concorsi, tenuto conto delle preferenze espresse dagli aventi diritto. Il personale che ha conseguito la nomina in prova, nel caso di mancata accettazione della nomina stessa entro il termine stabilito, o di accettazione condizionata, decade dalla nomina. Il personale, che ha accettato la nomina con l'assegnazione della sede, decade da eventuali precedenti impieghi pubblici di ruolo e non di ruolo, con effetto dalla data stabilita per l'assunzione del servizio. La cattedra o il posto precedentemente occupato e' immediatamente disponibile a tutti gli effetti, qualora trattasi di personale contemplato dal presente decreto. Decade parimenti dalla nomina il personale, che, pur avendola accettata, non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito.
Art. 58
Prova
La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine, il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria od artistica il periodo di prova e' valido anche se prestato per un orario inferiore a quello di cattedra. Durante il periodo di prova il personale deve essere impiegato nella cattedra, nel posto o nell'ufficio per il quale la nomina e' stata conseguita. Non costituisce interruzione della prova il periodo di frequenza di corsi di formazione o aggiornamento indetti, dall'amministrazione scolastica. Compiuto il periodo di prova, il personale insegnante consegue la conferma in ruolo con decreto del provveditore agli studi, tenuto conto degli elementi forniti dal direttore didattico o dal preside, sentito il comitato per la valutazione del servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. Per il personale direttivo la conferma in ruolo e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal provveditore agli studi e di elementi acquisiti a seguito di eventuale visita ispettiva. Per il personale ispettivo tecnico la conferma in ruolo e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, tenuto conto degli elementi forniti dal competente direttore generale o capo servizio. Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova e' prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo. I provvedimenti, di cui al presente articolo, sono definitivi.
Art. 59
Esito sfavorevole della prova
In caso di esito sfavorevole della prova, il provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali, o il Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale appartenente ai ruoli nazionali, provvede: alla dispensa dal servizio o, se il personale proviene da altro ruolo docente o direttivo, alla restituzione al ruolo di provenienza nel quale assume la posizione giuridica ed economica che gli sarebbe derivata dalla permanenza nel ruolo stesso; ovvero a concedere la proroga di un altro anno scolastico al fine di acquisire maggiori elementi di valutazione.
TITOLO III DIRITTI E DOVERI Capo I DIRITTI SINDACALI - CONGEDI ED ASPETTATIVE
Art. 60
Liberta' sindacali
Le liberta' sindacali del personale docente, educativo, direttivo e ispettivo delle scuole ed istituzioni educative, di cui al presente decreto, sono disciplinate dagli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni. L'uso gratuito di appositi spazi, ai fini di cui al citato art. 49 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni, e' concesso alle organizzazioni sindacali in ogni edificio scolastico. Il personale docente ha diritto di riunione nei locali della scuola, fuori dell'orario normale delle lezioni. Per il personale educativo il diritto di riunione e' concesso nei locali della istituzione educativa. Il personale direttivo ha diritto di riunione nei locali di una scuola od istituzione educativa liberamente scelta. Quando la riunione debba essere tenuta nei locali di una scuola, l'orario stabilito per il suo svolgimento non puo' coincidere con l'orario normale delle lezioni. Il personale ispettivo tecnico ha diritto di riunione nei locali degli uffici in cui ha la sede di servizio. Le riunioni, che possono riguardare la generalita' del personale o gruppi di esso, sono indette singolarmente o congiuntamente dai sindacati che organizzano, su scala nazionale, le rispettive categorie del personale docente, educativo, direttivo ed ispettivo. Va in ogni caso riconosciuto per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo il diritto di riunione durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore per ogni anno scolastico, da utilizzare per la partecipazione negli stessi giorni e nella stessa ora ad assemblee indette singolarmente o congiuntamente dalle organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma, in locali della stessa scuola o di scuole diverse o dell'istituzione educativa. A tal fine, le assemblee, ove necessario, possono essere tenute, a richiesta delle organizzazioni sindacali, anche nelle ore di lezioni, previa sospensione delle lezioni stesse con congruo preavviso alle famiglie degli alunni. Le modalita' per la utilizzazione delle 10 ore secondo i criteri sopra indicati saranno stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione sentite le organizzazioni sindacali di cui al precedente sesto comma. L'ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, deve essere comunicato al direttore didattico o al preside, per il personale direttivo al provveditore agli studi e, per il personale ispettivo, al capo dell'ufficio interessato almeno tre giorni prima della data fissata. Il direttore didattico o il preside, il provveditore agli studi ed il capo dell'ufficio potranno disporre il rinvio della riunione, soltanto se sia gia' pervenuta da parte di altra organizzazione sindacale avente titolo precedente comunicazione di assemblea per lo stesso giorno ed ora. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso, dirigenti delle organizzazioni sindacali anche se estranei alla scuola. I periodi di esonero o di aspettativa per motivi sindacali sono validi a tutti gli effetti come servizio di istituto nella scuola, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.
Art. 61
Congedo ordinario
Il personale ispettivo, direttivo e docente ha diritto ad un mese di congedo ordinario nell'anno scolastico. Il predetto diritto e' irrinunciabile. Il congedo ordinario deve essere fruito nei periodi di chiusura delle scuole od istituzioni educative.
Art. 62
Congedi straordinari e aspettative
Per i congedi straordinari e le aspettative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sono abrogati l'ultimo comma dell'art. 21 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 e l'art. 8 della legge 1° giugno 1942, n. 675. Il periodo massimo di due mesi stabilito, per il congedo straordinario, dall'art. 37 del citato testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e' computato per anno scolastico. Il personale docente, che dopo l'aspettativa per infermita' o per motivi di famiglia debba riprendere servizio d'insegnamento nel periodo successivo al 30 aprile, viene utilizzato nella scuola in supplenze o in attivita' parascolastiche o nei corsi di recupero e di sostegno.
Art. 63
Organi competenti a disporre congedi ed aspettative
I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal Ministro per la pubblica istruzione per il personale ispettivo tecnico; dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale insegnante.
Art. 64
Proroga eccezionale dell'aspettativa
L'organo competente a concedere l'aspettativa puo' eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravita', una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'art. 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il periodo di proroga eccezionale non e' valido ne' ai fini della carriera ne' ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 65
Incarichi e borse di studio, congedi per attivita' artistiche e sportive
Il personale di cui al presente decreto, purche' abbia conseguito la conferma in ruolo, puo' essere autorizzato dal Ministro per la pubblica istruzione, compatibilmente con le esigenze del servizio, e, per quanto possibile, nel rispetto dell'esigenza di continuita' dell'insegnamento, ad accettare incarichi temporanei per la partecipazione a commissioni giudicatrici di concorso o di esame e per l'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi od enti internazionali e a partecipare, per non piu' di cinque giorni, a convegni e congressi di associazioni professionali del personale ispettivo, direttivo e docente. E' consentito, anche indipendentemente da specifici accordi culturali, lo scambio di insegnanti con altri Paesi e, in particolare, con quelli della Comunita' europea. Per la durata dell'incarico il personale puo' essere esonerato dai normali obblighi di servizio. Gli incarichi non possono protrarsi oltre il termine dell'anno scolastico nel quale sono stati conferiti. Essi non possono essere confermati oltre l'anno scolastico successivo. Non possono essere autorizzati nuovi incarichi se non siano trascorsi almeno tre anni scolastici dalla cessazione dell'ultimo incarico conferito. Il periodo trascorso nello svolgimento delle attivita' previste dal presente articolo e' valido, a tutti gli effetti, come servizio d'istituto nella scuola. Le stesse disposizioni trovano applicazione allorche' il personale di cui sopra risulti assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di Stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali. Nei casi di incarichi relativi all'espletamento di attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica presso altre amministrazioni statali, enti pubblici, Stati o enti stranieri, organismi ed enti internazionali, gli assegni sono a carico dell'amministrazione o dell'ente presso cui vengono svolti gli incarichi stessi. Per gli incarichi di durata superiore a 6 mesi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma e' disposta di concerto con il Ministro per il tesoro, qualora al personale interessato sia concesso l'esonero dai normali obblighi di servizio. Tenuto conto delle esigenze di servizio e, per quanto possibile, nel rispetto del criterio di continuita' dell'insegnamento, possono essere concessi congedi straordinari per la durata di 30 giorni con diritto alla corresponsione degli interi assegni, al personale ispettivo, direttivo o docente di materie artistiche degli istituti di istruzione artistica per lo svolgimento di attivita' artistiche e agli insegnanti di educazione fisica, su richiesta del C.O.N.I., per particolari esigenze di attivita' tecnico-sportiva. Detti congedi non possono avere, per ogni anno scolastico, durata complessiva superiore a 30 giorni. Essi sono cumulabili con i congedi straordinari di cui all'art. 62 del presente decreto.
Art. 66
Valutazione del servizio del personale docente
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