DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 417

Type DPR
Publication 1974-05-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:

TITOLO I FUNZIONE DOCENTE, DIRETTIVA E ISPETTIVA

Art. 1

Liberta' di insegnamento

Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle leggi dello Stato, ai docenti e' garantita la liberta' di insegnamento. L'esercizio di tale liberta' e' inteso a promuovere attraverso un confronto aperto di posizioni culturali la piena formazione della personalita' degli alunni. Tale azione di promozione e' attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni stessi.

Art. 2

Funzione docente

La funzione docente e' intesa come esplicazione essenziale dell'attivita' di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalita'. I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il loro normale orario di insegnamento, espletano le altre attivita' connesse con la funzione docente, tenuto conto dei rapporti inerenti alla natura dell'attivita' didattica e della partecipazione al governo della comunita' scolastica. In particolare, essi: a) curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi; b) partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte; c) partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi; d) curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi; e) partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.

Art. 3

Funzione direttiva

Il personale direttivo assolve alla funzione di promozione e di coordinamento delle attivita' di circolo o di istituto; a tal fine presiede alla gestione unitaria di dette istituzioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali ed esercita le specifiche funzioni di ordine amministrativo, escluse le competenze di carattere contabile, di ragioneria e di economato che non implichino assunzione di responsabilita' proprie delle funzioni di ordine amministrativo. In particolare, al personale direttivo spetta: a) la rappresentanza del circolo o dell'istituto; b) presiedere il collegio dei docenti, il consiglio di disciplina degli alunni, il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti, i consigli di interclasse o di classe, la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto; c) curare l'esecuzione delle deliberazioni prese dai predetti organi collegiali e dal consiglio di circolo o di istituto; d) procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti; e) promuovere e coordinare, nel rispetto della liberta' d'insegnamento, insieme con il collegio dei docenti, le attivita' didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell'ambito dei circoli o dell'istituto; f) adottare o proporre, nell'ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da inadempienze o carenze del personale docente e non docente; g) coordinare il calendario delle assemblee nel circolo o nell'istituto; h) tenere i rapporti con l'amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche e con gli enti locali che hanno competenze relative al circolo e all'istituto e con gli organi del distretto scolastico; i) curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psico-pedagogico; l) curare l'attivita' di esecuzione delle norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti, ivi compresi la vigilanza sull'adempimento dell'obbligo scolastico, l'ammissione degli alunni, il rilascio dei certificati, il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, la concessione dei congedi e delle aspettative, l'assunzione dei provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza della scuola. Nulla e' innovato per quanto riguarda le attribuzioni dei rettori e dei vice-rettori dei convitti nazionali e delle direttrici e vice-direttrici degli educandati femminili dello Stato, salvo le modifiche derivanti da quanto stabilito dall'art. 125 sulle funzioni degli ispettori scolastici. In caso di assenza o di impedimento del titolare, la funzione direttiva e' esercitata dal docente scelto dal direttore didattico o dal preside tra i docenti eletti ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Art. 4

Funzione ispettiva

La funzione ispettiva concorre, secondo le direttive del Ministro per la pubblica istruzione, e nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalita' di istruzione e di formazione, affidate alle istituzioni scolastiche ed educative. Essa e' esercitata da ispettori tecnici centrali e periferici. Gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale. Gli ispettori tecnici contribuiscono a promuovere e coordinare le attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado formulano proposte e pareri in merito ai programmi di insegnamento e di esame e al loro adeguamento, all'impiego dei sussidi didattici e delle tecnologie di apprendimento, nonche' alle iniziative di sperimentazione di cui curano il coordinamento; possono essere sentiti dai consigli scolastici provinciali in relazione alla loro funzione; svolgono attivita' di assistenza tecnico-didattica a favore delle istituzioni scolastiche ed attendono alle ispezioni disposte dal Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi. Gli ispettori tecnici svolgono altresi' attivita' di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro, i direttori generali, i capi dei servizi centrali, i soprintendenti scolastici e i provveditori agli studi. Al termine di ogni anno scolastico, il corpo ispettivo redige una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei servizi.

TITOLO II RECLUTAMENTO Capo I NORME GENERALI

Art. 5

Accesso ai ruoli

L'accesso ai ruoli del personale insegnante ed educativo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli. L'accesso ai ruoli del personale direttivo ed ispettivo ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami.

Art. 6

Forme particolari di assunzione

Sono fatte salve altre forme di assunzione sulla base di quanto gia' stabilito dagli ordinamenti in vigore per gli insegnamenti di natura tecnica, professionale e artistica che richiedano particolari doti di preparazione e di esperienza non riferibili ai normali titoli di studio o di abilitazione.

Capo II RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INSEGNANTE Sezione I. - Concorsi per titoli ed esami

Art. 7

Requisiti specifici di ammissione

Salvo i casi in cui gli insegnamenti richiedano particolari competenze di natura tecnica, professionale ed artistica, per l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami e' richiesta una formazione universitaria completa da conseguire presso le universita' od altri istituti di istruzione superiore.

Art. 8

Requisiti generali di ammissione

Unitamente al titolo di studio indicato nel precedente articolo, e' richiesto il possesso, alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, dei requisiti previsti per l'ammissione ai concorsi di accesso agli impieghi civili dello Stato, ad eccezione del limite di eta' che e' fissato al 40° anno. Si applicano le deroghe e le elevazioni del limite predetto previste dalle norme vigenti. I requisiti, di cui al precedente primo comma, ad eccezione del limite massimo di eta' e del titolo di studio sono richiesti anche per le assunzioni previste dal precedente art. 6. Per l'ammissione ai concorsi dei candidati non vedenti si applicano le disposizioni in vigore.

Art. 9

Bandi di concorso

I bandi dei concorsi per titoli ed esami stabiliscono il numero dei posti messi a concorso, i requisiti e le modalita' di partecipazione, il calendario delle prove, le sedi di esame, il termine di presentazione delle domande e dei documenti necessari. I concorsi sono distintamente banditi per ciascun tipo e grado di scuola e per ciascun tipo di istituzione educativa, e, relativamente agli istituti e scuole di istruzione secondaria, ai licei artistici e agli istituti d'arte per ciascuna materia o gruppo di materie secondo le classi di concorso stabilite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 10

Competenza ad emanare i bandi di concorso

Per il personale insegnante della scuola materna ed elementare e per il personale educativo, i concorsi sono provinciali e vengono indetti dal provveditore agli studi in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. I bandi relativi al personale educativo, alla scuola materna e alla scuola elementare, fissano, oltre ai posti di ruolo normale, e, ove previsti, di ruolo soprannumerario, i posti delle scuole e sezioni speciali, da conferire agli aspiranti che, in possesso dei titoli di specializzazione richiesti, ne facciano domanda. Per il personale insegnante della scuola media, compreso quello delle scuole annesse ai convitti nazionali e quello di materie culturali delle scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, i concorsi sono regionali e vengono indetti, relativamente ai posti vacanti e disponibili in ogni regione, dai soprintendenti scolastici regionali o interregionali in base a direttive impartite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Per il personale insegnante, appartenente ai ruoli nazionali, i concorsi per titoli ed esami, vengono indetti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale puo' disporre che i concorsi siano effettuati sulla base di una ripartizione regionale o interregionale dei posti, con procedure curate dai soprintendenti scolastici e con la formazione di distinte graduatorie. Nei casi in cui vengono indetti concorsi a livello regionale ai sensi dei precedenti commi terzo e quarto, nella regione Trentino-Alto Adige i concorsi sono indetti a livello provinciale.

Art. 11

Commissioni esaminatrici

Le commissioni esaminatrici sono composte, avuto riguardo alle finalita' e alle materie dei singoli concorsi, da: a) un professore universitario o preside, con funzione di presidente; b) un membro scelto fra il personale direttivo delle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso; c) un membro scelto fra il personale docente o fra gli istitutori e le istitutrici, con almeno cinque anni di servizio di ruolo, parimenti appartenenti alle scuole o istituzioni cui si riferisce il concorso. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, la commissione e' integrata con altri tre membri di cui 2 da scegliere tra quelli della lettera b) e uno tra quelli della lettera c) per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, e si costituisce in sottocommissioni.

Art. 12

Formazione delle commissioni esaminatrici

L'organo che ha indetto il concorso nomina, con proprio decreto, le commissioni esaminatrici scegliendo: a) il presidente, se docente universitario, da un elenco proposto dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione; se preside, da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione; b) i membri da un elenco proposto dai consigli scolastici provinciali, se trattasi di concorsi provinciali; da un elenco proposto dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di concorsi regionali o nazionali. Gli elenchi proposti sono aggiornati ogni quattro anni. Le persone che abbiano fatto parte di commissioni giudicatrici non possono essere nominate nel quadriennio successivo. Qualora manchino le proposte e non si sia provveduto tempestivamente alle integrazioni, l'organo competente nomina direttamente i componenti le commissioni medesime.

Art. 13

Svolgimento del concorso per il personale docente

I concorsi per titoli ed esami, per il personale insegnante, constano di una o piu' prove scritte o pratiche, della frequenza di un corso della durata effettiva di 4 mesi e di una prova orale. Le prove scritte o pratiche e la prova orale verteranno sulle discipline attinenti all'insegnamento. I candidati, che hanno superato le prove scritte o pratiche, partecipano al corso di cui al precedente primo comma, ai fini dell'accertamento della preparazione professionale e delle capacita' attitudinali. I candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole d'istruzione secondaria ed artistica, che hanno superato le prove scritte o pratiche e siano in possesso della specifica abilitazione, non partecipano al corso e sono ammessi alla prova orale. I corsi sono organizzati su base provinciale, regionale e nazionale e si svolgono sotto la guida di una commissione formata da docenti universitari e da personale direttivo e docente di ruolo, in servizio negli istituti e scuole cui si riferisce il concorso, e presieduta da un docente universitario o da un preside o da un direttore didattico. I corsi hanno carattere teorico-pratico. I relativi piani di studio devono favorire la conoscenza dei problemi dell'educazione, sviluppare le attitudini e le capacita' professionali, promuovere l'approfondimento della didattica delle materie d'insegnamento. I corsi debbono altresi' prevedere la partecipazione attiva ad esercitazioni, a seminari e a gruppi di studio. Possono essere chiamati a tenere lezioni docenti ed esperti delle materie comprese nei piani. I piani di studio e le modalita' di attuazione dei corsi e di formazione delle commissioni sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. Al termine del corso, ciascun candidato sostiene innanzi alla commissione di cui al precedente quinto comma una prova rivolta ad accertare la preparazione specifica, nonche' la capacita' di rielaborazione personale e di valutazione critica dei temi e delle esperienze sviluppate nel corso. Detta prova consiste nella trattazione scritta e nella discussione di un argomento proposto dalla commissione in merito agli studi compiuti nel corso ed alle esercitazioni svolte durante lo stesso, nonche' alle attivita' didattiche eventualmente prestate. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a 24 quarantesimi. Il candidato che ha concluso il corso con una votazione non inferiore a 24 quarantesimi e' ammesso alla prova orale; per i candidati dei concorsi a cattedre nelle scuole di istruzione secondaria ed artistica l'esito positivo del corso ha anche valore abilitante. Le commissioni giudicatrici del concorso dispongono di 100 punti, di cui 40 alle prove scritte, 40 alla prova orale e 20 ai titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre di insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte dispongono di 100 punti, di cui 30 alle prove scritte, 30 alla prova orale, 20 ai titoli artistico-professionali e 20 ad altri titoli. Superano le prove scritte o pratiche e la prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a punti 18 su 30 in ciascuna delle prove scritte o pratiche e nella prova orale. Le prove d'esame del concorso, i relativi programmi, i titoli valutabili e i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 14

Prove d'esame per il personale educativo

Per il personale educativo, i concorsi per titoli ed esami constano di una prova scritta e di un colloquio. Le commissioni giudicatrici dispongono di 100 punti, di cui 40 da attribuire alla prova scritta, 40 al colloquio e 20 ai titoli. Sono ammessi al colloquio coloro che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a punti 24 su 40. Il colloquio si intende superato se il candidato abbia riportato una votazione non inferiore a punti 24 su 40. La prova di esame, i relativi programmi, i titoli valutabili ed i relativi punteggi sono stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Art. 15

Graduatoria dei concorsi per il personale docente

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per il personale docente, dopo la conclusione delle prove di esame, procedono alla valutazione dei titoli dei soli candidati che hanno riportato una votazione non inferiore a punti 48 su 80 o, per i concorsi a cattedre d'insegnamento di materie artistiche nei licei artistici e negli istituti d'arte, non inferiore a punti 36 su 60. La graduatoria e' compilata sulla base della somma dei voti riportati nelle prove scritte o pratiche e nelle prove orali, di quello conclusivo del corso e del punteggio assegnato per i titoli. Per i candidati di cui al quarto comma del precedente art. 13 va computato, in sostituzione del voto conclusivo del corso, quello di abilitazione rapportato in quarantesimi. Nei casi di parita' di punteggio complessivo si applicano i criteri di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie sono approvate, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, con decreto dell'organo che ha indetto il concorso. Il provvedimento ha carattere definitivo. Restano ferme le riserve di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. Coloro che risultano compresi in posizione non utile per la nomina hanno diritto, nell'ordine della graduatoria, a surrogare i vincitori che rinunzino alla nomina stessa o siano dichiarati decaduti, entro un anno dalla data di approvazione della graduatoria.

Art. 16

Graduatorie dei concorsi per il personale educativo

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