DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 418
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;
Udito il parere della commissione prevista dall'art. 18 della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:
Art. 1
Per corrispondere alle effettive esigenze connesse al crescente sviluppo della scuola, in relazione anche all'impegno per la partecipazione agli organi collegiali, all'organizzazione di attivita' collaterali a quelle delle scuole od istituzioni educative ed alla organizzazione dei rapporti con le famiglie degli alunni, il personale direttivo, compreso quello incaricato, delle scuole materne ed elementari e degli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, degli istituti e scuole speciali statali puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in eccedenza al normale orario di servizio, anche in deroga alle norme vigenti, secondo i criteri e le modalita' indicati nel successivo art. 2.
Art. 2
L'autorizzazione all'effettuazione di lavoro straordinario e' disposta, previo accertamento delle obiettive necessita', dal provveditore agli studi: a) fino a 20 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi non superiore a 10, nonche' per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione non supera i 250 allievi; b) fino a 25 ore, mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 10, nonche' per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione e' superiore ai 250 allievi; c) fino a 30 ore mensili per il personale direttivo di istituti e scuole con un numero di classi superiore a 20, nonche' per il personale direttivo di istituzioni educative la cui popolazione e' superiore ai 500 allievi. I limiti di orario di cui sopra possono essere aumentati di 2 ore: per ogni classe di doposcuola o a funzionamento serale; per ogni corso integrativo, sperimentale, di perfezionamento o post-diploma; per l'attivita' di educazione popolare o permanente; per altre attivita' comprese nei programmi compilati in attuazione della lettera d) dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, relativo all'istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Nelle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano attivita' per la realizzazione della scuola a tempo pieno, officine, laboratori o reparti di lavorazione, convitti annessi o aziende, nonche' nelle istituzioni educative presso le quali funzionano scuole statali, i limiti precedenti possono essere ulteriormente aumentati di 20 ore mensili. La misura oraria del compenso per le suddette prestazioni straordinarie e' stabilita secondo i criteri previsti dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, e successive modificazioni. Il compenso stesso e' corrisposto solo per prestazioni debitamente autorizzate ed effettivamente rese. Le ore retribuibili di lavoro straordinario per ciascun dipendente non possono superare, comunque, le 60 ore mensili e la relativa spesa complessiva non potra' superare la somma pari al corrispettivo di 35 ore mensili per ciascuna unita' di personale. Per gli ispettori tecnici il limite massimo delle ore retribuibili e' stabilito in 30 ore mensili. Il personale direttivo ed ispettivo che, in base a norme di legge, presti servizio presso uffici dell'amministrazione scolastica o di altre amministrazioni statali, o presso enti pubblici, puo' essere autorizzato ad effettuare prestazioni per lavoro straordinario entro i limiti stabiliti per il personale dei predetti uffici e la relativa spesa e' a carico dell'amministrazione che l'utilizza. La corresponsione del compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato e' subordinata al rilascio da parte dei singoli interessati di una dichiarazione nella quale si attesta sotto la propria responsabilita' la effettiva prestazione del lavoro stesso.
Art. 3
Fino a quando non saranno istituiti i circoli didattici di scuola materna, ai direttori delle scuole elementari, nel cui circolo funzionino scuole materne statali, e' corrisposto, in aggiunta a quanto previsto dal precedente art. 2, un compenso per lavoro straordinario nel limite di ulteriori 10 ore mensili.
Art. 4
Il presente decreto non si applica al personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole ed istituzioni scolastiche italiane all'estero.
Art. 5
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 2.006 milioni per l'anno finanziario 1974, si provvede mediante riduzione del cap. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Il presente decreto entra in vigore il 1 ottobre successivo alla data della sua pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1 ottobre intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
LEONE RUMOR - MALFATTI - COLOMBO - GUI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 6 settembre 1974
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 25. - CARUSO
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