DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 419

Type DPR
Publication 1974-05-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'articolo 18 della legge 30 luglio 1973, n. 471;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:

Titolo I SPERIMENTAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

Art. 1

Criteri generali

La sperimentazione nelle scuole di ogni ordine e grado e' espressione dell'autonomia didattica dei docenti e puo' esplicarsi: a) come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico; b) come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti.

Art. 2

Sperimentazione metodologico-didattica

La sperimentazione, intesa come ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico, deve essere autorizzata dal collegio dei docenti ove, pur non esorbitando dagli ordinamenti vigenti, coinvolga piu' insegnamenti o richieda l'utilizzazione straordinaria di risorse dell'amministrazione scolastica. A tal fine i docenti che intendono realizzarla ne presentano il programma al collegio dei docenti e al consiglio di interclasse o di classe per le rispettive competenze. Il consiglio di interclasse o di classe esprime il suo parere per quanto concerne le iniziative di sperimentazione che interessano le classi o la classe comprese nell'ambito di propria competenza. Il collegio dei docenti, dopo aver sentito il consiglio di circolo o di istituto, approva o respinge, con deliberazione debitamente motivata, i programmi di sperimentazione. Per l'attuazione delle loro ricerche i docenti si avvalgono delle attrezzature e dei sussidi della scuola nonche' di quelli disponibili nell'ambito distrettuale.

Art. 3

Sperimentazione e innovazioni di ordinamenti e strutture

La sperimentazione come ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture puo' essere attuata, oltre che sulla base di programmi nazionali, su proposta dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo e di istituto, dei consigli scolastici distrettuali, del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi e del Centro europeo dell'educazione di cui al titolo III del presente decreto. Ogni proposta o programma di sperimentazione deve contenere: la identificazione del problema che si vuole affrontare con la relativa motivazione; la formulazione scientifica dell'ipotesi di lavoro; la individuazione degli strumenti e delle condizioni organizzative; il preventivo di spesa; la descrizione dei procedimenti metodologici nelle varie fasi della sperimentazione; le modalita' di verifica dei risultati e della loro pubblicizzazione. Annualmente il Ministro per la pubblica istruzione autorizza con propri decreti le sperimentazioni determinando: le materie e gli orari di insegnamento, le modalita' per l'attribuzione degli insegnamenti e per gli eventuali comandi di docenti, la composizione degli eventuali comitati scientifico-didattici preposti alla sperimentazione, la durata della sperimentazione, le prove di esame di licenza o di maturita' e la composizione delle commissioni esaminatrici. Per i fini di cui al presente articolo le proposte di sperimentazione devono essere inoltrate al Ministro per la pubblica istruzione corredate da un parere tecnico dell'istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi competente per territorio. Il Ministro puo' anche riconoscere con proprio decreto, sentiti l'istituto regionale competente e il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il carattere di scuola sperimentale a plessi, circoli o istituti che per almeno un quinquennio abbiano attuato validi programmi di sperimentazione. Per ciascuna scuola sperimentale il decreto stabilisce l'ambito di autonomia delle strutture e degli ordinamenti e le modalita' per il reperimento e l'utilizzazione del personale docente e non docente. Le istituzioni cui sia stato gia' riconosciuto con apposito decreto carattere sperimentale o ordinamento speciale mantengono, ai sensi del precedente comma, tale carattere.

Art. 4

Validita' degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali

Sara' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione.

Art. 5

Iscrizione degli alunni

L'iscrizione degli alunni alle classi o scuole interessate ad un programma di sperimentazione di cui al precedente art. 3 avviene a domanda.

Art. 6

Documentazione, valutazione e comunicazioni

La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui al precedente art. 2 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui al precedente art. 3 sono comunicate anche al Ministro per la pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Titolo II AGGIORNAMENTO CULTURALE E PROFESSIONALE

Art. 7

Criteri generali

L'aggiornamento e' un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso e' inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui al successivo art. 9. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

Art. 8

Consulenza tecnico-scientifica in materia d'aggiornamento

Alle attivita' di aggiornamento del personale direttivo e docente nell'ambito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto, regionale e nazionale, prestano la propria assistenza e collaborazione gli ispettori tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo allo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche dello Stato. Possono essere chiamati a prestare la loro opera anche esperti e docenti universitari stranieri per l'aggiornamento dei docenti delle scuole con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana. L'utilizzazione del predetto personale e' regolata con apposito disciplinare tipo approvato dal Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro. Gli istituti regionali di cui al titolo III del presente decreto possono organizzare direttamente iniziative di aggiornamento previo accordo con i consigli dei circoli o degli istituti interessati ovvero prestare, per lo stesso fine, opera di collaborazione tecnico-scientifica.

Titolo III ISTITUTI DI RICERCA, SPERIMENTAZIONE E AGGIORNAMENTO EDUCATIVI

Art. 9

Istituzione di istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

Sono istituiti, nei capoluoghi di regione, sede di ufficio scolastico regionale o interregionale, istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, aventi personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. Essi sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Gli istituti hanno il compito di: 1) raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2) condurre studi e ricerche in campo educativo; 3) promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4) organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5) fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale. Per l'attuazione dei compiti di cui al precedente comma gli istituti si avvalgono in via prioritaria della collaborazione di cattedre e istituti universitari della stessa o di altra regione.

Art. 10

Articolazione interna degli istituti regionali

Gli istituti regionali si articolano in sezioni per la scuola materna, per la scuola elementare, per la scuola secondaria di primo grado, per la scuola secondaria di secondo grado e per l'istruzione artistica, per le attivita' di educazione permanente, ed in servizi comuni di documentazione e di informazione, di metodi e tecniche della ricerca sperimentale e di organizzazione delle attivita' di aggiornamento. Le sezioni operano unitariamente per materie e attivita' di interesse comune.

Art. 11

Organi degli istituti regionali

Ciascun istituto e' retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali: cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale; tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; quattro scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su otto nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di componenti nel campo delle scienze dell'educazione. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo designa anche al di fuori dei propri membri i responsabili delle sezioni di cui al precedente art. 10. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento dell'istituto e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 12

Centro europeo dell'educazione

E' istituito, con sede in Frascati, villa Falconieri, il Centro europeo dell'educazione, avente personalita' giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa. Esso e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunita' europea e sull'attivita' in campo educativo delle organizzazioni internazionali. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche: 1) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi; 2) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione; 3) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione; 4) sull'innovazione educativa e sull'aggiornamento del personale ispettivo, direttivo e docente; 5) sull'impiego delle tecnologie educative.

Art. 13

Organi del Centro europeo dell'educazione

Il Centro europeo dell'educazione e' retto da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da undici membri dei quali: cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio ambito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte del Consiglio nazionale della pubblica istruzione; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dalla prima sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altro provvedimento occorrente per il funzionamento del Centro e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza del Centro. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 14

Istituzione e organi della biblioteca di documentazione pedagogica

E' istituita, con sede in Firenze, la biblioteca di documentazione pedagogica avente personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa. La biblioteca svolge le seguenti attivita': 1) raccolta, conservazione e valorizzazione del materiale bibliografico e di documentazione didattico-pedagogica in collaborazione con gli istituti regionali e con il Centro europeo dell'educazione; 2) sviluppo e funzionamento della biblioteca pedagogica nazionale a servizio delle istituzioni e degli studiosi, oltre che del personale della scuola. La biblioteca e' retta da un consiglio direttivo di esperti, nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composto da ((undici)) membri, dei quali: cinque eletti dai presidenti degli istituti regionali e dal presidente del Centro europeo dell'educazione; tre scelti dal Ministro per la pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri; uno scelto dal Ministro per la pubblica istruzione su due nominativi proposti dal Consiglio superiore delle accademie e biblioteche. ((due professori universitari ordinari o associati, scelti dal Ministro della pubblica istruzione su quattro nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale al di fuori dei propri membri)). Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri di nomina del Ministro per la pubblica istruzione. Al consiglio direttivo partecipa, senza diritto di voto, il segretario di cui al successivo art. 16. I componenti del consiglio direttivo durano in carica per cinque anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Il consiglio direttivo delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo; delibera annualmente il programma di attivita' e le relative spese; autorizza la stipula di contratti e di convenzioni con universita' e con enti, istituzioni ed esperti; adotta ogni altra deliberazione occorrente per il funzionamento della biblioteca e delibera circa il suo ordinamento interno. Il presidente ha la legale rappresentanza della biblioteca. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il consiglio direttivo puo' avvalersi dell'opera di ispettori tecnici, facendone richiesta al Ministero della pubblica istruzione.

Art. 15

Conferenza dei presidenti

I presidenti degli istituti regionali, del Centro europeo dell'educazione e della biblioteca di documentazione pedagogica si riuniscono in conferenza, presso il Ministero della pubblica istruzione, almeno una volta ogni tre mesi, al fine di coordinare e di promuovere iniziative di comune interesse e di assicurare lo scambio di informazioni e di esperienze nei diversi settori degli istituti. Alle riunioni partecipa anche un membro eletto nel proprio seno da ogni consiglio direttivo delle predette istituzioni. La conferenza e' presieduta dal Ministro per la pubblica istruzione o da un suo delegato. Annualmente la conferenza redige una relazione sui risultati delle attivita' di comune interesse svolte dagli istituti.

Art. 16

Personale degli istituti

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