DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1974, n. 420

Type DPR
Publication 1974-05-31
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 13 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione; Decreta:

Art. 1

Classificazione delle carriere

Le carriere del personale non insegnante della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, nonche' dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali e di ogni altra istituzione scolastica ed educativa, escluse quelle di istruzione universitaria, sono le seguenti: 1) carriera di concetto di segreteria; 2) carriera delle assistenti delle scuole materne; 3) carriere esecutive; 4) carriere del personale ausiliario.

Art. 2

Ruoli delle carriere del personale non docente

La carriera di concetto di segreteria comprende i ruoli provinciali dei segretari. La carriera delle assistenti delle scuole materne comprende i ruoli provinciali delle assistenti delle scuole materne. Le carriere esecutive comprendono i seguenti ruoli provinciali: 1) ruolo degli applicati di segreteria; 2) ruolo degli aiutanti tecnici; 3) ruolo dei magazzinieri; 4) ruolo degli infermieri; 5) ruolo dei cuochi. Le carriere del personale ausiliario comprendono i seguenti ruoli provinciali: 1) ruolo dei bidelli; 2) ruolo dei guardarobieri; 3) ruolo dei custodi dei convitti e degli educandati; 4) ruolo degli aiutanti cuochi; 5) ruolo degli aiutanti guardarobieri; 6) ruolo degli accudienti di convitto.

Art. 3

Qualifiche

I ruoli di cui al precedente art. 2 comprendono le qualifiche indicate nell'unita tabella A. Nei ruoli in cui e' prevista piu' di una qualifica la promozione alla qualifica superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano l'anzianita' indicata nella predetta tabella. Ogni qualifica e' strutturata nelle classi di stipendio che risultano dalla stessa tabella A.

Art. 4

Mansioni delle assistenti delle scuole materne

Le assistenti di scuola materna collaborano con le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini, sotto la guida delle insegnanti stesse. La collaborazione delle assistenti si esplica in particolare nella cura dell'igiene dei bambini; nella conservazione e nel riordinamento degli arredi, dei sussidi e del materiale da giuoco; durante la refezione; durante l'eventuale riposo dei bambini; durante il funzionamento del servizio medico scolastico; durante le attivita' ricreative e durante il trasporto dei bambini effettuato con i servizi gratuiti.

Art. 5

Funzioni del segretario

Il segretario cura, secondo i criteri stabiliti dal consiglio di circolo o di istituto e le direttive del direttore didattico o del preside, i servizi amministrativi; e' preposto ai servizi contabili, di ragioneria e di economato;firma, con il direttore didattico o il preside, tutti i certificati, estratti di registro e copie di documenti; firma, con il presidente della giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, i titoli di spesa e gli ordini di incasso; vigila sul personale esecutivo e ausiliario; provvede alle liquidazioni ed ai pagamenti; fa parte di diritto della giunta esecutiva predetta o, nelle istituzioni in cui non vi sia consiglio di istituto, del consiglio di amministrazione, svolgendo, nei predetti organi collegiali, anche le funzioni di segretario. Nei casi di assenza o di impedimento, il capo dei servizi di segreteria e' sostituito dall'impiegato piu' anziano.

Art. 6

Mansioni delle carriere esecutive

Gli applicati di segreteria collaborano con il segretario nel disimpegno di tutti i servizi inerenti all'ufficio di segreteria; in particolare svolgono mansioni di archivio, di protocollo, di registrazione, di meccanografia e di copia, anche con l'utilizzazione di macchine. Gli aiutanti tecnici provvedono all'ordinaria manutenzione, piccole riparazioni e conduzione delle macchine, degli apparecchi, dei mezzi teleaudiovisivi, dei natanti e delle altre attrezzature in dotazione alle scuole od istituzioni scolastiche ed educative; nelle aziende agrarie disimpegnano ogni altra mansione connessa alla loro conduzione. Essi possono, inoltre, collaborare alla preparazione delle esercitazioni pratiche. Qualora non sia previsto il magazziniere nel tipo di scuola in cui prestano servizio, gli aiutanti tecnici svolgono anche le mansioni di magazzinieri per le attrezzature cui sono addetti e i relativi materiali di consumo. I magazzinieri curano le registrazioni delle entrate e delle uscite di magazzino, rispondono delle giacenze e della custodia del materiale. Gli infermieri sono addetti alle infermerie dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale e degli istituti e scuole speciali statali; provvedono alla conservazione del materiale di pronto soccorso e dei medicinali di uso comune; praticano le terapie di carattere generale prescritte dal medico. I cuochi provvedono alla preparazione dei cibi per i pasti quotidiani da distribuire nelle convivenze dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, negli istituti e scuole speciali statali; vigilano sul buon funzionamento delle cucine e sulle loro condizioni igieniche.

Art. 7

Mansioni del personale ausiliario

I bidelli provvedono alla quotidiana pulizia delle aule, delle palestre e degli altri locali cui sono assegnati disimpegnano il servizio di vigilanza nei locali della scuola; vigilano sugli alunni affidati in casi di particolare necessita' alla loro sorveglianza; disimpegnano mansioni di manovra di ascensori o montacarichi; adempiono agli altri incarichi di carattere materiale inerenti al servizio, compreso il trasporto delle suppellettili scolastiche all'interno dell'istituto, e, purche' provvisti delle apposite patenti, a mansioni di conduzione di autoveicoli. Essi possono essere adibiti a mansioni di guardiania e custodia dei locali, nel rispetto dell'orario e degli obblighi di servizio, assicurando in ogni caso l'apertura e la chiusura dei locali stessi. I guardarobieri attendono al funzionamento dei guardaroba, alle operazioni di prelievo, di riconsegna e di conservazione della biancheria degli allievi dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali. I custodi attendono al servizio di portineria, alla custodia e alla guardiania dei locali dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti d'istruzione tecnica e professionale. Gli aiutanti cuochi coadiuvano i cuochi nell'espletamento delle loro incombenze, e in loro assenza, li sostituiscono. Gli aiutanti guardarobieri coadiuvano i guardarobieri nelle loro incombenze e, in loro assenza, li sostituiscono. Gli accudienti di convitto attendono al funzionamento delle cucine, alla loro pulizia ed a quella delle stoviglie, nonche' alla distribuzione dei cibi, all'ordine e alla pulizia delle camerate e dei servizi generali dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, degli istituti e scuole speciali statali.

Art. 8

Consiglio di amministrazione provinciale

I ruoli, di cui al precedente art. 2, sono amministrati dagli uffici scolastici provinciali, che provvedono al reclutamento, a tutti gli atti di carriera ed al trattamento di quiescenza e previdenza del relativo personale. Le attribuzioni, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto risultano affidate, per il personale non docente, al consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione sono devolute ad un apposito consiglio di amministrazione provinciale, che e' presieduto dal provveditore agli studi ed e' composto da un preside e da un direttore didattico scelti tra quelli di ruolo della provincia e da tre rappresentanti del personale eletti secondo le modalita' stabilite dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775. Finche' non sara' stato emanato il regolamento di cui alla citata norma, i rappresentanti predetti sono scelti dal provveditore agli studi sulla base di designazioni operate dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative secondo le modalita' stabilite dall'art. 7 della legge 18 marzo 1968, n. 249. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto dell'ufficio scolastico provinciale. I membri del consiglio di amministrazione provinciale durano in carica per un triennio e sono nominati con decreto del provveditore agli studi.

Art. 9

Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto

Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione. Le prove di esame consistono in due prove scritte ed in un colloquio. Una delle due prove scritte verte su elementi di diritto pubblico; l'altra e' intesa ad accertare il possesso delle cognizioni tecniche necessarie all'assolvimento delle funzioni proprie della carriera. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sull'ordinamento dell'amministrazione della pubblica istruzione. Il programma di esame e' determinato dall'ordinanza di cui al precedente primo comma. Per l'ammissione alla carriera di concetto e' richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica. L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonche' le modalita' di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.

Art. 10

Concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie

Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, la quale fissera', fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione. Ai predetti concorsi e' ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando. I titoli di studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai corrispondenti impieghi non di ruolo. Le nomine dei vincitori del primo concorso sono disposte nei limiti dei posti messi a concorso secondo l'ordine delle graduatorie. I candidati che, inclusi nelle graduatorie stesse, non sono stati nominati per insufficienza dei posti disponibili, sono inseriti, con il punteggio da loro conseguito, in graduatorie provinciali permanenti, distinte per ciascun ruolo. Dette graduatorie saranno integrate, a seguito di ciascuno dei successivi concorsi, mediante l'inserimento dei candidati partecipanti ai concorsi stessi, ed aggiornate nel punteggio dei candidati gia' inseriti, i quali abbiano, a tal fine, presentato domanda entro il termine previsto per la presentazione delle domande di ammissione, mediante la valutazione degli allegati titoli di cultura e di servizio acquisiti posteriormente alla iscrizione nelle graduatorie stesse. Le nomine sono disposte, nei limiti dei posti disponibili, secondo l'ordine delle graduatorie permanenti, integrate ed aggiornate con i criteri sopra indicati.

Art. 11

Norme generali concernenti i concorsi

Le commissioni esaminatrici dei concorsi per l'ammissione ai ruoli di cui al presente decreto sono cosi' composte: a) per la carriera di concetto: di un presidente scelto tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica non inferiore a primo dirigente, e di altri due membri di cui uno preside, direttore didattico o rettore e l'altro professore di istituto di istruzione secondaria di 2° grado delle materie sulle quali vertono le prove di esame; b) per le carriere esecutive ed ausiliarie: di un presidente, scelto tra i presidi, direttori didattici o rettori e di altri due membri, di cui uno impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione e l'altro appartenente alla carriera del personale non docente, con almeno cinque anni di anzianita'. Quando trattasi di concorsi per il conferimento di posti di infermiere il componente della commissione appartenente alla carriera del personale non docente e' sostituito da un sanitario designato dal medico provinciale. Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici previste dal presente decreto sono espletate da un impiegato del ruolo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni vigenti in materia di concorsi di ammissione agli impieghi statali. Restano salve le norme concernenti la disciplina generale sulle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni. Il personale, delle carriere esecutive ed ausiliarie da assumere ai sensi di tale disciplina, nel limite delle aliquote calcolate sulla consistenza dei relativi organici provinciali, e' nominato in ruolo nell'ordine della posizione occupata dai richiedenti nella graduatoria degli incarichi. Restano salve le riserve e le precedenze previste, per le nomine a seguito di concorsi, dalle norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 12

Conferimento degli incarichi

I posti disponibili nei ruoli organici determinati sulla base dei criteri di cui alle tabelle allegate al presente decreto, sono coperti, in attesa dell'espletamento dei relativi concorsi, mediante incarichi annuali da conferire secondo l'ordine di graduatorie provinciali compilate con le modalita' stabilite con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, in analogia a quanto previsto, per il personale insegnante, dagli articoli 3 e 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, e successive modificazioni. Nel conferimento degli incarichi per posti delle carriere esecutive e ausiliarie e' data, secondo l'ordine di inserimento nelle graduatorie di incarico, la precedenza assoluta a coloro che sono iscritti nelle graduatorie permanenti di cui al precedente articolo 10. Per la compilazione delle graduatorie, il conferimento degli incarichi ed i ricorsi si applica l'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074. Per le sostituzioni temporanee nei casi di assenza per durata superiore a venti giorni, escluso il periodo di congedo ordinario, del personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie di ruolo e non di ruolo, allorche' le stesse siano necessarie per garantire il funzionamento delle istituzioni scolastiche ed educative, le supplenze sono conferite dai direttori didattici o dai presidi secondo l'ordine della graduatoria di circolo o di istituto formata sulla base della rispettiva graduatoria provinciale. In caso di assenza prevista per periodi superiori a venti giorni, la sostituzione con personale supplente avviene a partire dal primo giorno. Le supplenze sono conferite con l'osservanza del criterio previsto dal precedente secondo comma. Per le assistenti di scuola materna le supplenze possono essere conferite anche nei casi di assenza di durata inferiore ai venti giorni purche' superiori a sei. I titoli di studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti delle carriere di concetto sono quelli prescritti per l'ammissione ai concorsi di accesso al ruolo. I titoli di studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti di carriere esecutive ed ausiliarie sono, rispettivamente, un titolo finale di istruzione secondaria di 1° grado, integrato, ove necessario, da titoli professionali ovvero un diploma di qualifica di istituto professionale, per le carriere esecutive e la licenza elementare, integrata, ove necessario, da titoli professionali, per le carriere ausiliarie. I titoli professionali sono determinati dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente primo comma. E' fatto divieto di assumere personale in eccedenza ai posti previsti negli organici determinati sulla base dei criteri previsti dalle tabelle allegate al presente decreto. A carico degli inadempienti si applicano le norme del terzo e quarto comma dell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. In attesa della variazione degli organici da effettuare ai sensi del successivo art. 26, e' consentito, per ciascuno degli anni scolastici 1974-75 e 1975-76, il conferimento di 5.500 incarichi per l'adeguamento del personale in servizio alle nuove tabelle degli organici ed in aggiunta alle dotazioni organiche previste dalle precedenti tabelle, dando priorita' alle attivita' di doposcuola, alle altre attivita' di integrazione scolastica e al tempo pieno.

Art. 13

Concorsi riservati

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