DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1974, n. 424
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, che reca modifiche alla predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste; Decreta: E' approvato l'unito regolamento riguardante la modifica dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente la disciplina della produzione, del commercio e della vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
LEONE RUMOR - COLOMBO - BISAGLIA
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 settembre 1974.
Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 50. - SCIARRETTA
Regolamento-art. 1
Art. 1. Il [terzo comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-08-03;1255~art24-com3), e' sostituito dal seguente: "Il colloquio di cui al comma precedente viene effettuato alla presenza di un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, del medico provinciale o di un suo sostituto e di un funzionario provinciale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni". Il [quinto comma dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-08-03;1255~art24-com5), e' cosi' sostituito: "L'autorizzazione di cui al presente articolo e' valida per cinque anni ed e' rinnovabile con le stesse modalita'".
Regolamento-art. 2
Art. 2. Alle autorizzazioni gia' rilasciate, ai sensi degli [articoli 23](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-08-03;1255~art23) e [24 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1968-08-03;1255~art24), ancorche' scadute, e' riconosciuta ulteriore validita' fino al compimento del quinto anno dalla data del rilascio. D'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro per la sanita' COLOMBO
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