LEGGE 16 luglio 1974, n. 426

Type Legge
Publication 1974-07-16
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali: a) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore per i servizi aerei tra e oltre i rispettivi territori, concluso a Singapore l'11 aprile 1967, con scambio di note effettuato a Singapore il 21 aprile 1972; b) accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica malgascia relativo ai trasporti aerei, con scambio di note, concluso a Roma il 23 marzo 1968; c) accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di Giamaica sui servizi aerei, concluso a Kingston il 18 maggio 1971.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi indicati all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17, 15 e XX degli accordi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 1.

LEONE RUMOR - MORO - PRETI - TANASSI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Agreement

ALLEGATO AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE FOR AIR SERVICES BETWEEN AND BEYOND THEIR RESPECTIVE TERRITTORIES. Parte di provvedimento in formato grafico

Accordo-art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello in lingua inglese qui sopra riportato. ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE PER I SERVIZI AEREI TRA ED OLTRE I LORO RISPETTIVI TERRITORI. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ed IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE essendo parti della convenzione sull'aviazione civile internazionale, e, Desiderando concludere un accordo allo scopo di istituire servizi aerei tra ed oltre i loro rispettivi territori: Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Ai fini del presente accordo, a meno che il contesto non disponga diversamente: a) il termine "la convenzione" indica la convenzione sull'aviazione civile internazionale aperta alla firma a Chicago il 7 dicembre 1944, ed include ogni allegato adottato in base all'articolo 90 di tale convenzione ed ogni emendamento degli allegati o della convenzione in base ai suoi articoli 90 e 94; b) il termine "autorita' aeronautiche" indica, nel caso della Repubblica italiana il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, l'Ispettorato generale dell'aviazione civile, od ogni persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata da detto ispettorato generale o funzioni analoghe; e nel caso della Repubblica di Singapore il Vice Primo Ministro od ogni altra persona od ente autorizzato a svolgere ogni funzione attualmente esercitata dal detto Ministro o funzioni analoghe; c) il termine "impresa designata" indica una compagnia aerea che una Parte contraente avra' designato, mediante notifica scritta all'altra Parte contraente, in conformita' all'articolo 3 del presente accordo, per lo esercizio dei servizi aerei sulle rotte specificate in tale notifica; d) il termine "variazione di capacita'" indica l'esercizio di un servizio aereo, da parte di un'impresa designata, in modo tale che una parte della rotta sia coperta da aerei di capacita' diversa da quelli usati in un'altra parte della rotta; e) il termine "territorio" in relazione ad uno Stato indica le zone terrestri e le acque territoriali ad esse adiacenti sotto sovranita', supremazia, protettorato o amministrazione fiduciaria di tale Stato; e f) i termini "servizio aereo", "servizio aereo internazionale", "compagnia aerea" e "fermata per scopi non di traffico" hanno i significati che vengono loro assegnati rispettivamente dall'articolo 96 della convenzione.

Accordo-art. 2

Articolo 2. (1) Ogni Parte contraente accorda all'altra Parte contraente i diritti specificati nel presente accordo al fine di istituire servizi aerei sulle rotte specificate nella sezione appropriata della tabella acclusa (qui appresso indicati "i servizi convenuti" e "le rotte specificate"). (2) Subordinatamente alle disposizioni del presente accordo, l'impresa designata da ciascuna Parte contraente gode nell'esercizio di un servizio convenuto su una rotta specificata, dei seguenti privilegi: a) volare senza effettuare scali attraverso il territorio dell'altra Parte contraente; b) effettuare scali sul detto territorio per scopi non di traffico; e c) effettuare scali sul detto territorio nei punti specificati per tale rotta dalla tabella del presente accordo al fine di scaricare o prendere a bordo traffico internazionale di passeggeri, merci e posta. (3) Nulla nel paragrafo (2) del presente articolo sara' interpretato come suscettibile di conferire all'impresa di una Parte contraente il privilegio di prendere a bordo, nel territorio dell'altra Parte contraente, passeggeri, merci e posta trasportati dietro pagamento e destinati ad un altro punto del territorio di tal altra Parte contraente.

Accordo-art. 3

Articolo 3. (1) Ogni Parte contraente ha facolta' di indicare per iscritto all'altra Parte contraente un'impresa per l'esercizio dei servizi convenuti sulle rotte specificate. (2) Al ricevimento di detta indicazione l'altra Parte contraente deve accordare senza indugio, all'impresa designata (subordinatamente alle disposizioni dei paragrafi (3) e (4) del presente articolo), la necessaria autorizzazione di esercizio. (3) Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente possono chiedere all'impresa designata dall'altra Parte contraente di fornire garanzie circa la sua idoneita' a soddisfare le condizioni prescritte dalle leggi e dai regolamenti applicati in modo normale e ragionevole in conformita' delle disposizioni della convenzione allo esercizio di servizi aerei commerciali internazionali. (4) Ogni Parte contraente ha il diritto di rifiutare di accettare la designazione di un'impresa e di ritirare o revocare la concessione dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo ad una impresa o di imporre le condizioni che ritiene necessarie per l'esercizio di tali privilegi da parte di una impresa quando non sia convinta che il sostanziale possesso e l'effettivo controllo dell'impresa siano nelle mani della Parte contraente che l'ha designata o di cittadini della Parte contraente che l'ha designata. (5) In ogni momento - sempre che siano state osservate le disposizioni dei paragrafi (1) e (2) di questo articolo - l'impresa cosi' designata ed autorizzata puo' iniziare ad effettuare i servizi previsti, stabilendosi che nessun servizio potra' essere effettuato senza che si sia fissata una tariffa, giusta quanto previsto dall'articolo 10 del presente accordo relativamente a quel servizio. (6) Ogni Parte contraente ha il diritto di sospendere l'uso, da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente, dei privilegi specificati nel paragrafo (2) dell'articolo 2 del presente accordo o di imporre le condizioni che puo' ritenere necessarie all'uso, da parte della impresa, di tali privilegi in ogni caso in cui l'impresa non osservi le leggi o i regolamenti della Parte contraente che accorda tali privilegi o non si uniformi comunque alle condizioni prescritte dal presente accordo; purche' tale diritto sia esercitato solo previa consultazione con l'altra Parte contraente, a meno che non sia necessaria un'immediata sospensione o imposizione di condizioni per prevenire ulteriori infrazioni delle leggi o dei regolamenti.

Accordo-art. 4

Articolo 4. (1) Gli aeromobili impegnati in servizi internazionali per conto di una impresa designata da ciascuna delle Parti contraenti, nonche' il loro normale equipaggiamento, i pezzi di ricambio, le provviste di carburante e lubrificanti e le provviste di bordo compresi il cibo, le bevande e il tabacco a bordo di tali aeromobili sono esenti da ogni tassa doganale, spesa di ispezione e altro diritto o tassa all'arrivo sul territorio dell'altra Parte contraente, purche' tale equipaggiamento e provviste restino a bordo dell'aeromobile sino al momento della loro riesportazione. (2) Le scorte di carburanti, lubrificanti, pezzi di ricambio, normale equipaggiamento e provviste di bordo introdotte nel territorio di una. Parte contraente da o per conto dell'impresa designata dell'altra Parte contraente o prese a bordo degli aeromobili gestiti da tale impresa designata e soggette ad essere unicamente usate nella gestione dei servizi internazionali, sono esenti da tutte le tasse o oneri nazionali, inclusi i diritti doganali e le spese di ispezione imposti nel territorio della prima Parte contraente, anche quando tali scorte non sono usate nella parte del viaggio compiuto al di sopra del territorio della Parte contraente in cui sono prese a bordo. Puo' venire richiesto che i materiali di cui sopra siano tenuti sotto supervisione o controllo doganale. (3) Il normale equipaggiamento di bordo, i pezzi di ricambio, le provviste di bordo e le scorte di carburanti e lubrificanti a bordo degli aeromobili di ciascuna Parte contraente possono essere scaricati nel territorio dell'altra Parte contraente solo con l'approvazione delle autorita' doganali di tale Parte, la quale puo' chiedere che tali materiali siano posti sotto il loro controllo sino al momento in cui sono riesportati o usati in altro modo in conformita' dei propri regolamenti doganali.

Accordo-art. 5

Articolo 5. I passeggeri, il bagaglio e le merci in transito diretto sul territorio di una Parte contraente che non lascino la zona dell'aeroporto riservata a tale scopo sono sottoposti ad un controllo semplificato.

Accordo-art. 6

Articolo 6. (1) Le leggi ed i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso e la partenza dal proprio territorio di aeromobili in navigazione internazionale o i voli di tali aeromobili su tale territorio si devono applicare alle imprese designate dell'altra Parte contraente. (2) Le leggi e i regolamenti di una Parte contraente che regolano l'ingresso, il soggiorno e la partenza dal proprio territorio di passeggeri, equipaggi, merci o posta, quali le formalita' riguardanti l'ingresso, l'uscita, l'emigrazione o l'immigrazione, nonche' le misure doganali e sanitarie si applicano ai passeggeri, all'equipaggio, alle merci o alla posta trasportata dall'aeromobile dell'impresa designata dell'altra Parte contraente mentre si trovano all'interno del detto territorio. (3) Ogni Parte contraente si impegna a non accordare preferenze alla propria impresa nei confronti dell'impresa designata dell'altra Parte contraente in applicazione delle leggi e dei regolamenti disposti dal presente articolo. (4) Nell'utilizzare gli aeroporti e le altre facilitazioni offerte da una Parte contraente, l'impresa designata dell'altra Parte contraente non deve pagare tasse piu' alte di quelle pagate dagli aeromobili nazionali impegnati nei servizi internazionali programmati.

Accordo-art. 7

Articolo 7. (1) I certificati di navigabilita' aerea, i certificati di idoneita' e i brevetti rilasciati o resi validi da una delle Parti contraenti devono, durante il periodo della loro validita', essere riconosciuti validi all'altra Parte contraente. (2) Ogni Parte contraente si riserva il diritto, tuttavia, di non riconoscere validi, ai fini dei voli sul proprio territorio, i certificati di idoneita' e i brevetti rilasciati ai propri cittadini o resi validi per essi dall'altra Parte contraente o da ogni altro Stato.

Accordo-art. 8

Articolo 8. (1) Deve esserci una giusta ed equa possibilita' per le imprese di entrambe le Parti contraenti di gestire i servizi convenuti sulle rotte specificate tra i rispettivi territori. (2) Nel gestire i servizi convenuti, l'impresa di ogni Parte contraente deve tener conto degli interessi della impresa dell'altra Parte contraente in modo da non intralciare indebitamente i servizi che quest'ultima fornisce su tutte o su parte delle stesse rotte. (3) I servizi convenuti forniti dalle imprese designate dalle Parti contraenti devono essere strettamente legati alle necessita' del pubblico per il trasporto sulle rotte specificate e devono avere come scopo primario la fornitura, ad un ragionevole fattore di carico, di adeguata capacita' per soddisfare le esigenze ragionevolmente previste del trasporto di passeggeri, merci e posta che provengano dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa o che siano destinati ad esso. Devono essere prese le necessarie disposizioni per il trasporto di passeggeri, merci e posta presi a bordo e sbarcati sulle rotte specificate, nei punti dei territori di Stati diversi da quello che ha designato l'impresa, in base ai principi generali detta capacita' deve riferirsi: a) alle esigenze del traffico verso e dal territorio della Parte contraente che ha designato l'impresa; b) alle esigenze del traffico della zona attraverso la quale passa l'impresa, dopo aver tenuto conto di altri servizi di trasporto stabiliti da imprese degli Stati compresi nella zona; e c) alle esigenze dei servizi a lungo percorso.

Accordo-art. 9

Articolo 9. L'impresa designata di una Parte contraente puo' effettuare un cambiamento di capacita' in un punto sul territorio dell'altra Parte contraente, solo alle seguenti condizioni: a) che cio' sia giustificato a motivo di economia di gestione; b) che gli aeromobili usati sul tratto piu' distante dal terminal sul territorio della prima Parte contraente siano di minore capacita' di quelli usati in un tratto piu' vicino; c) che l'aeromobile di capacita' inferiore operi solo in relazione con un aeromobile di maggiore capacita' e che cio' sia inserito nell'orario; il primo deve arrivare al punto in cui avviene il cambiamento al fine di trasportare il traffico trasferito da o da trasferirsi nello aereo di maggiore capacita'; e la loro capacita' deve essere determinata con fondamentale riferimento a tale scopo; d) vi sia un adeguato volume di traffico in prosecuzione; e e) che le disposizioni dell'articolo 8 del presente accordo regolino tutti gli accordi presi relativamente al cambiamento di capacita'.

Accordo-art. 10

Articolo 10. (1) Le tariffe per ogni servizio convenuto devono essere fissate a livelli ragionevoli, tenendo in debita considerazione tutti i fattori relativi incluso il costo di gestione, un ragionevole profitto, le caratteristiche del servizio (quali i livelli di velocita' e di sistemazione) nonche' le tariffe di altre imprese per ogni parte della rotta specificata. Tali tariffe devono essere fissate in base alle seguenti disposizioni del presente articolo. (2) Le tariffe di cui al paragrafo (1) del presente articolo, unitamente ai tassi di provvigione di agenzia relativi devono, se possibile, essere concordati per ciascuna delle rotte specificate tra le imprese designate interessate in consultazione con altre imprese che operino su tutta la rotta o su parte di essa, e tale accordo deve, ove possibile, essere raggiunto usando i dispositivi per la fissazione delle tariffe dell'Associazione internazionale di trasporto aereo. Le tariffe cosi' concordate sono soggette all'approvazione delle autorita' aeronautiche di entrambe le Parti contraenti. (3) Se le imprese designate non concordano su qualcuna di tali tariffe, o se per qualche altro motivo una tariffa non puo' essere concordata in base alle disposizioni del paragrafo (2) del presente articolo, le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti devono cercare di fissare la tariffa accordandosi fra di loro. (4) Se le autorita' aeronautiche non concordano sulla approvazione di una tariffa loro sottoposta in base al paragrafo (2) del presente articolo o sulla determinazione di una tariffa in base al paragrafo (3), la controversia deve essere composta in conformita' delle disposizioni dell'articolo 14 del presente accordo. (5) Nessuna tariffa entra in vigore se le autorita' di ciascuna Parte contraente non l'approvano, tranne il caso in cui cio' avvenga lo stesso in base alle disposizioni del paragrafo (3) dell'articolo 14 del presente accordo. (6) Quando sono state fissate le tariffe in base alle disposizioni del presente articolo, tali tariffe restano in vigore sino a quando non sono state fissate delle nuove tariffe in base alle disposizioni del presente articolo.

Accordo-art. 11

Articolo 11. (1) Ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di rimettere alla propria direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente nella valuta straniera in cui sono realizzati. (2) Per gli introiti in valuta locale, ogni Parte contraente accorda all'impresa designata dell'altra Parte contraente di rimettere alla sua direzione gli introiti in eccedenza alle spese realizzati sul territorio della prima Parte contraente al tasso di cambio ufficiale.

Accordo-art. 12

Articolo 12. Le autorita' aeronautiche di ciascuna Parte contraente forniscono alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente a loro richiesta, periodici dati statistici o altre informazioni statistiche che potranno essere ragionevolmente richiesti al fine di rivedere la capacita' fornita sui servizi convenuti dall'impresa designata della prima Parte contraente. Tali dati devono comprendere tutte le informazioni richieste per determinare la quantita' di traffico trasportata dall'impresa designata sui servizi convenuti e le origini e le destinazioni di tale traffico.

Accordo-art. 13

Articolo 13. Regolari e frequenti consultazioni devono aver luogo fra le autorita' aeronautiche delle Parti contraenti per assicurare una stretta collaborazione in tutte le questioni riguardanti l'esecuzione del presente accordo.

Accordo-art. 14

Articolo 14. (1) Nel caso in cui sorga una controversia tra le Parti contraenti circa l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo, le Parti contraenti devono in primo luogo sforzarsi di comporla mediante negoziati fra di loro. (2) Qualora le Parti contraenti non riescano a comporre una controversia mediante negoziati: a) esse possono convenire di definirla ad un tribunale arbitrale designato da entrambe di comune accordo o ad un'altra persona od ente; o b) se non concordano in tal modo, o se, avendo convenuto di deferire la controversia ad un tribunale arbitrale, non riescono a raggiungere un accordo circa la sua composizione, ciascuna Parte contraente puo' sottoporre la controversia a qualsiasi tribunale competente a decidere in merito, scelto dall'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile o, se questo non esiste, al Consiglio della suddetta Organizzazione. (3) Le Parti contraenti si impegnano ad osservare ogni decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo. (4) Se e sino a quando ciascuna Parte contraente o l'impresa designata di ciascuna Parte contraente manca di osservare una decisione resa in base al paragrafo (2) del presente articolo, l'altra Parte contraente puo' limitare, ritirare o revocare ogni diritto o privilegio che ha accordato in base al presente accordo alla Parte contraente inadempiente o all'impresa designata di tale Parte contraente, o all'impresa designata che sia inadempiente.

Accordo-art. 15

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