DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1974, n. 427

Type DPR
Publication 1974-08-05
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, con cui e' stato approvato il regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Ritenuto di dover apportare modifiche al regolamento sopracitato allo scopo di adeguarlo ai principi generali cui si informano, in materia, gli ordinamenti degli enti similari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1

L'art. 3 del regolamento per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto nazionale della previdenza per i dirigenti di aziende industriali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1956, n. 1667, e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione e' nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed e' composto da: a) il presidente dell'Istituto che lo presiede; b) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata; c) un funzionario del Ministero del tesoro avente qualifica non inferiore a primo dirigente, a direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata; d) undici rappresentanti dei dirigenti; e) tre rappresentanti dei datori di lavoro; f) due rappresentanti del personale dell'Istituto. I componenti di cui alle lettere d) ed e) sono designati dalle rispettive associazioni sindacali nazionali piu' rappresentative entro il termine preventivamente stabilito dal Ministro, che in mancanza provvede direttamente alla nomina. I componenti di cui alla lettera f) sono designati dal personale con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza di voti. Il consiglio di amministrazione nomina nel suo seno due vice presidenti".

Art. 2

L'art. 4 del regolamento indicato nel precedente articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri per la gestione dell'Istituto, compresi quelli relativi all'attuazione delle provvidenze assistenziali, determina le direttive tecniche ed amministrative occorrenti, esercita tutte le altre attribuzioni demandate da leggi e regolamenti ed in particolare delibera: a) i bilanci preventivi e consuntivi; b) la nomina del direttore generale; c) il regolamento organico del personale; d) il regolamento amministrativo-contabile con la precisazione delle competenze dei vari organi; e) il piano annuale degli impieghi delle somme eccedenti la normale liquidita' di gestione di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, previa determinazione dei criteri direttivi generali relativi; f) l'acquisto, la costruzione, la alienazione e la permuta dei beni immobili o, nei limiti del piano di cui alla lettera e), di azioni di societa' immobiliari; g) l'accettazione delle eredita', delle donazioni e dei legati; h) le direttive al comitato esecutivo sull'attuazione delle forme di impiego che, nei casi previsti dalla lettera f) devono riguardare i singoli casi con indicazione dei criteri e dei limiti; i) su ogni altra questione portata al suo esame dal presidente anche su richiesta del comitato esecutivo o di un terzo dei consiglieri o del collegio sindacale. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere approvati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, ai quali essi devono essere rimessi, corredati dalle relazioni degli organi di amministrazione e del collegio sindacale, rispettivamente entro il 30 novembre dell'anno precedente ed il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio, cui essi si riferiscono. Le deliberazioni di cui alla lettera b) debbono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; le deliberazioni di cui alla lettera e) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; le deliberazioni di cui alle lettere c) e d) devono essere approvate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro".

Art. 3

L'art. 5 del regolamento di cui al precedente art. 1 e sostituito dal seguente: "Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente ogni due mesi nonche' quando sia ritenuto necessario dal presidente o su richiesta di almeno otto dei suoi componenti o del collegio sindacale. L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza l'avviso di convocazione con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Per la validita' delle deliberazioni occorre che sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza di voti. Non e' ammessa la delega. In caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente".

Art. 4

L'art 7 del regolamento di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente: Il comitato esecutivo; a) esprime parere sulle questioni ad esso sottoposte dal presidente sul funzionamento amministrativo e tecnico dell'Istituto; b) esprime parere sui bilanci da sottoporre al consiglio di amministrazione; c) delibera sull'impiego dei fondi secondo le direttive di massima del consiglio di amministrazione e con l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 4 ed al successivo art. 14; d) delibera sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal consiglio di amministrazione; e) decide in via definitiva sui ricorsi degli iscritti; f) delibera su tutti gli oggetti ad esso specificatamente deferiti dal consiglio di amministrazione con determinazione di criteri direttivi; g) delibera, in caso di urgenza, anche sugli argomenti di competenza del consiglio di amministrazione di cui ai punti f) e g) dell'art. 4, con l'obbligo, per il presidente, di sottoporre le deliberazioni a ratifica del consiglio nella prima riunione successiva; h) esercita le altre attribuzioni demandate al comitato da leggi, decreti e regolamenti; i) nomina il personale e delibera sulle promozioni, sulle sanzioni disciplinari e sulla dispensa dal servizio degli impiegati, in conformita' alle norme del regolamento organico del personale".

Art. 5

Il primo comma dell'art. 12 del regolamento di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente: "Il presidente e gli altri componenti di cui all'art. 3, lettere b), c), d), e) ed f), durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nei casi in cui, durante il triennio, uno o piu' di essi vengano per qualsiasi ragione a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione mediante nomina ai sensi dei precedenti articoli, su nuova designazione da parte degli organi competenti". L'ultimo comma dello stesso art. 12 e' sostituito dal seguente: "Il mancato intervento dei consiglieri di cui all'art. 3, lettere d), e) ed f), a tre adunanze consecutive del consiglio o del comitato, senza giustificato motivo, puo' produrre la decadenza dalla carica, da dichiararsi, su proposta del presidente e previa comunicazione all'interessato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale".

Art. 6

L'art. 13 del regolamento di cui al precedente art. 1 e' sostituito dal seguente: "L'esercizio finanziario dell'istituto comincia con il 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio il direttore generale sottopone al comitato esecutivo il bilancio preventivo entro il 15 ottobre dell'anno precedente quello cui si riferisce ed il bilancio consuntivo entro il primo quadrimestre dell'anno successivo; dopo l'esame del comitato esecutivo, il bilancio e' rimesso al collegio dei sindaci che deve riferirne, entro il termine di trenta giorni, al consiglio di amministrazione al quale spetta l'approvazione. Per le spese e per le altre uscite consentite dai fini istituzionali dell'ente, ma che non abbiano carattere rigorosamente obbligatorio per legge e regolamento, e la cui determinazione sia rimessa agli organi dell'ente medesimo deve essere assicurata nel bilancio di previsione la necessaria copertura finanziaria pena la nullita' dello stanziamento. Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendono necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio e dopo l'approvazione debbono essere comunicate ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro".

Art. 7

Nella prima applicazione del presente decreto i rappresentanti del personale dell'Istituto integreranno la composizione del consiglio di amministrazione in occasione della sua prima ricostituzione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LEONE RUMOR - BERTOLDI - - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addi' 16 settembre 1974

Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 70. - CARUSO

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