LEGGE 17 agosto 1974, n. 483

Type Legge
Publication 1974-08-17
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il coordinamento didattico e culturale dei corsi integrativi magistrali e dei licei artistici, previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, è svolto da docenti universitari, ordinari o straordinari o aggregati o incaricati. Nel quadro delle linee fissate dai docenti universitari, i compiti di direzione e di vigilanza sono svolti, per i corsi di cui trattasi, dai capi degli istituti scolastici presso i quali i corsi stessi sono organizzati. Per collaborare allo svolgimento dei corsi è utilizzato anche personale di segreteria e ausiliario degli istituti scolastici.

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