LEGGE 17 agosto 1974, n. 484

Type Legge
Publication 1974-08-17
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni provinciali per l'artigianato, nonchè del comitato centrale dell'artigianato, costituiti a norma della legge 25 luglio 1956, n. 860, già prorogato dalla legge 15 giugno 1973, n. 364, è ulteriormente prorogato di un anno. Il periodo di durata in carica delle attuali assemblee dei delegati e dei consigli di amministrazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli artigiani, nonchè del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli artigiani, fissato in quattro anni rispettivamente dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 9 febbraio 1966, n. 27, è prorogato di un anno. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 17 agosto 1974 LEONE RUMOR - DE MITA - BERTOLDI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.