DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 luglio 1974, n. 486
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 17 novembre 1938, numero 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, che ha istituito il fondo di previdenza a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648; Visto il regolamento per l'amministrazione e la erogazione del tondo predetto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591; Ritenuta la necessita' di riordinare e di aggiornare alcune disposizioni contenute nel detto regolamento; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze; Decreta: E' approvato l'unito regolamento per l'amministrazione e la erogazione del fondo di previdenza, istituito a favore del personale provinciale dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali con il regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12. L'unito regolamento, vistato dal Ministro proponente, sostituisce quello approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 19 luglio 1974 LEONE RUMOR - TANASSI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addi' 7 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 6. - SCIARRETTA
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 1
REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA EROGAZIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE PROVINCIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI. Art. 1. Il fondo di previdenza, istituito con l'art. 1 del decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 12, ha sede presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Sono iscritti di diritto al fondo di previdenza tutti gli impiegati e gli operai di ruolo e gli impiegati non di ruolo inquadrati ai sensi del regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 2
Art. 2. Le entrate del fondo sono costituite: a) dalle somme attribuite ai sensi dell'[art. 5, quinto comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-11-15;734~art5-com5); b) dai proventi del denaro investito come all'art. 16; c) da sovvenzioni, contributi, oblazioni volontarie, lasciti, donazioni ed altri proventi eventuali.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 3
Art. 3. Il fondo di previdenza provvede: a) a corrispondere un'indennita' agli iscritti al momento in cui lasciano definitivamente il servizio per qualsiasi causa, ovvero ai superstiti indicati nel successivo art. 12 se gli iscritti sono deceduti durante il servizio; b) a corrispondere sovvenzioni nei casi previsti dall'art. 14.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 4
Art. 4. Il 94% delle entrate annuali e' destinato alle erogazioni di cui all'art. 3. Il 5% delle entrate annuali e' destinato al fondo di riserva necessario a garantire la liquidazione della indennita' nella misura prevista dal successivo art. 11. Alle spese inerenti all'amministrazione del fondo, al funzionamento della segreteria, al servizio di riscossione e di pagamento delle entrate e delle uscite ed a quelle straordinarie ed occasionali si fa fronte con l'1% delle entrate annuali. Le somme non erogate nell'esercizio per gli scopi istituzionali e per le spese di amministrazione vanno ad incrementare il fondo di riserva.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 5
Art. 5. Il fondo di previdenza e' amministrato da un consiglio nominato dal Ministro per le finanze e costituito come segue: Presidente: il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali. Membri: a) l'ispettore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali piu' anziano, residente a Roma, vice presidente; b) il dirigente dei servizi del personale della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali; c) cinque rappresentanti del personale del catasto e dei servizi tecnici erariali e cioe' un impiegato della carriera direttiva, uno della carriera di concetto tecnica, uno della carriera di concetto amministrativo-contabile, uno della carriera esecutiva ed uno della carriera ausiliaria, tutti residenti a Roma ed aventi almeno 5 anni di servizio nell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, eletti dagli iscritti al fondo, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro per le finanze su proposta del consiglio di amministrazione del fondo; d) un rappresentante avente i requisiti di cui al punto c) eletto con le stesse modalita' dagli iscritti al fondo fra candidati presentati dalle organizzazioni sindacali operanti nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. I membri eletti di cui ai punti c) e d) durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Segretario: un impiegato della carriera direttiva centrale in servizio presso la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 6
Art. 6. Per la validita' delle deliberazioni del consiglio occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il vice presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parita' prevale il voto del presidente. Il segretario non ha voto deliberativo.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 7
Art. 7. Il consiglio di amministrazione si riunisce ordinariamente una volta ogni mese e, straordinariamente, ogni qualvolta il presidente lo reputi opportuno, ovvero su richiesta di almeno tre consiglieri. Esso e' chiamato: 1) a liquidare le indennita' di cui all'art. 3, lettera a); 2) a deliberare sulla concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 3, lettera b); 3) a deliberare sull'accettazione di oblazioni volontarie e sull'introito dei proventi eventuali; 4) ad autorizzare le spese ordinarie di gestione e le altre di cui al secondo comma dell'art. 4; 5) ad approvare i rendiconti della gestione; 6) a provvedere, in generale, a tutto quanto riflette il funzionamento del fondo e lo svolgimento delle operazioni amministrative e contabili; 7) a deliberare sulle proposte di modifiche da apportare al regolamento, acquisito il parere delle organizzazioni sindacati.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 8
Art. 8. Di ogni adunanza del consiglio di amministrazione il segretario deve redigere il processo verbale, da sottoporre all'approvazione del consiglio medesimo nell'adunanza immediatamente successiva. Detto verbale dovra', in ordine cronologico, essere inserito nel registro dei verbali, e sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione e dal segretario.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 9
Art. 9. La revisione della contabilita' del fondo e' demandata ad un collegio di revisori nominato dal Ministro per le finanze e composto dal dirigente della divisione per gli affari contabili della Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali che lo presiede e da due impiegati dell'Amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, residenti in Roma, eletti con le modalita' indicate nell'art. 5, punto c). Questi ultimi durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. I revisori sono tenuti a presentare, alla fine di ogni esercizio finanziario, la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al rendiconto consuntivo del fondo. Il presidente, ovvero uno dei componenti del collegio, deve intervenire egualmente, senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione, nella quale, a norma dell'art. 18, e' esaminato il rendiconto del fondo. I revisori hanno facolta' di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 10
Art. 10. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo. Il presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 7. Nei casi di particolare comprovata urgenza egli puo' provvedere alla liquidazione delle indennita' di cui all'art. 3, lettera a), e disporne l'integrale pagamento ovvero, quando non sia possibile provvedere alla immediata liquidazione dell'indennita', disporre il pagamento di somme in acconto fino al limite della meta' della somma presuntivamente dovuta a tale titolo; cosi' pure, su proposta di due membri del consiglio, puo' anche provvedere, con carattere d'urgenza, al pagamento di una somma a titolo di anticipazione per le sovvenzioni di cui all'art. 14. Dei provvedimenti adottati il presidente e' tenuto a riferire al consiglio nella prima adunanza. In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutte le sue funzioni sono esercitate dal vice presidente.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 11
Art. 11. L'indennita' di cui all'art. 3, lettera a), sara' corrisposta agli iscritti in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali. La frazione di anno superiore a sei mesi si computa come anno intero e si trascura la frazione di sei mesi o inferiore. La misura dell'indennita' in lire si ottiene moltiplicando il numero degli anni di servizio per i seguenti coefficienti: personale carriera direttiva. . . . . . . . . . . . . . . . . 115.000 personale carriera di concetto. . . . . . . . . . . . . . . . 103.500 personale carriera esecutiva . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.000 personale carriera ausiliaria. . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 personale operaio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75.000 personale non di ruolo di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . 92.000 personale non di ruolo di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . 75.000 personale non di ruolo di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . 63.000 personale non di ruolo di 4ª categoria. . . . . . . . . . . . .57.500 Nel caso che l'iscritto, a cui sia stata liquidata l'indennita', venga riassunto nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, la misura dell'indennita' all'atto in cui si verificheranno le condizioni di cui all'art. 3, lettera a), sara' determinata tenendo conto soltanto del periodo di servizio prestato dopo la riassunzione.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 12
Art. 12. In caso di morte avvenuta in attivita' di servizio dell'iscritto al fondo, l'indennita' prevista dall'art. 11 e' corrisposta, in ordine di preferenza, ai seguenti superstiti: 1) al coniuge superstite quando non esista sentenza di separazione personale passata in giudicato e pronunciata per colpa del coniuge superstite o di entrambi. Qualora l'iscritto deceduto abbia lasciato superstiti, oltre il coniuge, i figli di precedenti matrimoni, e' riservata a questi, nell'ordine di preferenza, di cui ai numeri 2), 3), 4), una quota dell'indennita' pari a un terzo o meta' secondo che esistano o meno figli di entrambi i coniugi; 2) ai figli legittimi, legittimati o adottivi minorenni o permanentemente inabili al lavoro, in parti uguali; 3) alle figlie legittime, legittimate o adottive maggiorenni gia' conviventi ed a carico dell'iscritto deceduto, in parti uguali; 4) ai figli legittimi, legittimati o adottivi maggiorenni, in parti uguali; 5) ai figli naturali riconosciuti, maggiorenni o minorenni, in parti uguali; 6) al padre, se i genitori sono entrambi viventi e non separati legalmente per colpa del padre o di entrambi; al genitore superstite se uno di essi e' morto. Se i genitori sono separati legalmente per colpa del padre o di entrambi, l'indennita' e' divisa tra essi in parti uguali; 7) ai fratelli e alle sorelle permanentemente inabili al lavoro o minorenni, purche' non coniugati, in parti uguali; 8) ai fratelli e sorelle maggiorenni o coniugati, nullatenenti, in parti uguali; 9) alla persona esplicitamente a tal fine designata dall'iscritto con atto di ultima volonta'. Se vi seno piu' persone designate, l'indennita' e' corrisposta in parti uguali a quelle viventi, salvo che l'iscritto medesimo abbia disposto diversamente. Ai superstiti, di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo, degli iscritti al fondo deceduti in attivita' di servizio l'indennita' e' liquidata sulla base di 40 (quaranta) annualita', o, se piu' favorevole, sulla base dell'anzianita' di servizio nell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, sempreche' l'iscritto abbia prestato servizio per piu' di sei mesi.
Regolamento per il fondo previdenza del personale del catasto e servizi tecnici erariali-art. 13
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