DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1974, n. 505
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
Articolo unico
Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dal 1 gennaio 1974, all'accordo per lo scambio dei pacchi postali con valore dichiarato tra l'Italia e l'Africa del Sud, firmato in Roma il 31 luglio 1973 ed in Pretoria il 29 agosto 1973.
LEONE RUMOR - MORO - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 21 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 21. - SCIARRETTA
Accordo-art. 1
ACCORDO CONCERNENTE LO SCAMBIO DEI PACCHI CON VALORE DICHIARATO CONCLUSO TRA L'AMMINISTRAZIONE POSTALE DELLA REPUBBLICA DELL'AFRICA DEL SUD E L'AMMINISTRAZIONE POSTALE DELL'ITALIA. Articolo 1 Disposizioni generali 1. Nello scambio dei pacchi postali con valore dichiarato per i casi non previsti dal presente accordo bilaterale concluso tra le due parti contraenti, saranno applicabili le disposizioni del vigente accordo concernente i pacchi postali dell'U.P.U. e del suo regolamento di esecuzione. 2. Tutte le modalita' dettagliate di esecuzione di questo accordo saranno decise mediante intese non formali tra le due parti contraenti.
Accordo-art. 2
Articolo 2 Descrizione sui fogli di via I pacchi assicurati scambiati tra le parti contraenti dovranno essere descritti dettagliatamente sui fogli di via.
Accordo-art. 3
Articolo 3 Limiti di dimensioni e di peso e valore assicurato massimo I limiti di dimensioni e di peso e del valore assicurato massimo dei pacchi con valore dichiarato saranno quelli che verranno stabiliti di volta in volta dalle due parti contraenti.
Accordo-art. 4
Articolo 4 Peso massimo dei sacchi pacchi Il peso dei sacchi contenenti pacchi assicurati non dovra' eccedere i 36 kg.
Accordo-art. 5
Articolo 5 Servizi intermediari I servizi di una delle parti contraenti potranno in qualsiasi momento essere utilizzati dall'altra parte contraente per la trasmissione di pacchi assicurati a qualsiasi luogo o Paese di destinazione con il quale quest'ultimo ha un servizio di pacchi assicurati. Le parti contraenti dovranno informarsi reciprocamente dei Paesi ai quali essi trasmettono i pacchi assicurati nonche' del limite massimo del valore dichiarato.
Accordo-art. 6
Articolo 6 Pacchi da rinviare all'origine in determinate circostanze Un pacco assicurato, il cui destinatario si e' trasferito in un Paese che non ammette i pacchi assicurati, sara' rinviato al Paese di origine a spese del mittente.
Accordo-art. 7
Articolo 7 Applicazione, entrata in vigore e durata dell'accordo Questo accordo dovra': a) avere effetto da una data concordata dalle parti contraenti; b) restare in vigore fino a che non sia modificato con consenso reciproco dalle parti contraenti e fino a che non sia disdetto con preavviso scritto da inviare sei mesi prima con lettera raccomandata. FATTO in duplice copia in lingua inglese e italiana. FIRMATO a Pretoria il 29 giorno di agosto 1973. Per l'amministrazione postale della Repubblica del Sud Africa Postmaster General Parte di provvedimento in formato grafico FIRMATO a Roma il 31 giorno di luglio 1973. Per l'Amministrazione postale dell'Italia Il direttore generale Michele PRINCIPE
Agreement
AGREEMENT CONCERNING THE EXCHANGE OF INSURED PARCELS CONCLUDED BETWEEN THE POSTAL ADMINISTRATIONS OF THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA AND THE REPUBLIC OF ITALY. Parte di provvedimento in formato grafico
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