La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Sono abrogati gli articoli 89, 90, 91, 95, 96, 97, 98, nonchè il terzo e il quarto comma dell'articolo 103 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono altresì abrogate le disposizioni contenute nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 28 giugno 1946, n. 78, e 10 luglio 1947, n. 705, ratificati con legge 22 aprile 1953, n. 342, e le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1949, n. 478.