LEGGE 14 ottobre 1974, n. 525
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti previste dall'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, hanno luogo tra il 15 gennaio e il 15 febbraio di ogni anno accademico. Le norme regolamentari di cui all'ultimo comma del citato articolo 9 devono prevedere: a) la possibilità di presentazione di liste, tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con numero di candidati non superiore al numero degli eligendi; la possibilità di esprimere preferenze all'interno della lista prescelta in numero non superiore a un terzo degli eligendi; b) la durata in carica non superiore ad un anno; c) le modalità di eventuale sostituzione nei casi di dimissioni o di perdita della qualità di elettore.
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