DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1974, n. 529
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 142 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:
Chirurgia plastica;
Medicina del lavoro.
Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e in medicina del lavoro.
Scuola di specializzazione in chirurgia plastica
Art. 266. - La scuola e' posta sotto la direzione del titolare della cattedra di chirurgia plastica coadiuvato da docenti particolarmente preparati nelle materie di insegnamento.
Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali.
Durante i tre anni del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di diagnostica, di tecnica operatoria, di laboratorio ed altre di indole pratica.
La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche e' obbligatoria.
Art. 267. - L'ammissione alla scuola avviene previo superamento di esame, con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudine verso la chirurgia plastica.
Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione: 1) il voto di laurea in medicina e chirurgia; 2) aver frequentato come studente interno un istituto di chirurgia generale e specialistica; 3) aver svolto la tesi di laurea su argomenti di interesse per la chirurgia plastica; 4) documentazione di eventuali servizi prestati in reparti della specialita'; 5) eventuali pubblicazioni.
Art. 268. - Il numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso e' di 12 (4 per anno di corso).
Alla fine di ciascun anno scolastico, gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma.
Alla fine del terzo anno del corso, ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di chirurgia plastica, concordato fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del terzo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame.
Art. 269. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in chirurgia plastica sono i seguenti:
1° Anno:
Patologia generale;
Concetti di patologia secondaria;
Guarigione delle ferite;
Trapianti;
Omoinnesti;
Traumatologia dei tessuti molli;
Malattia-ustione (fisiopatologia e clinica) (1° anno);
Anatomia ed embriologia (con specifico riferimento alla faccia, collo, organi genitali, arti superiori ed inferiori);
Anatomia ed istologia patologica (con specifico riferimento alla malattia-ustione e ai tumori cutanei benigni e maligni);
Anestesiologia e rianimazione (concetti generali sui principi che suggeriscono l'adozione dei vari metodi e tecniche anestesiologiche).
2° Anno:
Tecnica operatoria;
Anatomia chirurgica;
Malformazioni congenite;
Malattia-ustione (terapia medica e chirurgica) (2° anno);
Elementi di otorinolaringoiatria;
Elementi di stomatologia;
Elementi di ortopedia generale;
Dermatologia generale (con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite, di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico) (biennale 1° anno).
3° Anno:
Metodologia chirurgica differenziale;
Conservazione e tipizzazione dei tessuti;
Chirurgia riparatrice della mano;
Chirurgia riparatrice e correttiva del volto;
Dermatologia generale (biennale 2° anno);
Medicina legale e delle assicurazioni (con riferimento alle deformita' anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica);
Elementi di criobiologia e di criochirurgia;
Fisioterapia delle lesioni cutanee (con elementi di criobiologia e di criochirurgia).
Art. 270. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7).
Sono tenuti, altresi', al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facolta', su proposta del direttore della scuola.
Scuola di specializzazione in medicina del lavoro
Art. 271. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni.
Art. 272. - Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola e' di tre per ogni anno di corso (totale nove iscritti).
Art. 273. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia 1° anno;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro 1° anno;
3) Patologia e clinica del lavoro 1° anno;
4) Psicologia del lavoro 1° anno.
2° Anno:
1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia 2° anno;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro 2° anno;
3) Patologia e clinica del lavoro 2° anno:
4) Psicologia del lavoro 2° anno;
5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio 1° anno;
6) Infortunistica e pronto soccorso 1° anno;
7) Biometria e statistica sanitaria;
8) Medicina preventiva dei lavoratori 1° anno.
3° Anno:
1) Patologia e clinica del lavoro 3° anno;
2) Tecnologia ed igiene del lavoro 3° anno;
3) Infortunistica e pronto soccorso 2° anno;
4) Medicina legale e delle assicurazioni;
5) Medicina preventiva dei lavoratori 2° anno;
6) Radiologia e medicina nucleare;
7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio 2° anno;
8) Dermatologia professionale.
Art. 274. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'[art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1951-12-18;1551~art7).
Sono tenuti, altresi', al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facolta', su proposta del direttore della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 1974
LEONE
MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato
alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 83. - SCIARRETTA
Art. 1
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 142 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facolta' di medicina e chirurgia, sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione: Chirurgia plastica; Medicina del lavoro. Dopo l'art. 265, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia plastica e in medicina del lavoro. Scuola di specializzazione in chirurgia plastica Art. 266. - La scuola e' posta sotto la direzione del titolare della cattedra di chirurgia plastica coadiuvato da docenti particolarmente preparati nelle materie di insegnamento. Il corso si compone di insegnamenti fondamentali e di conferenze su argomenti speciali. Durante i tre anni del corso verranno quotidianamente tenute esercitazioni di diagnostica, di tecnica operatoria, di laboratorio ed altre di indole pratica. La frequenza sia alle lezioni e conferenze che alle esercitazioni teoriche e pratiche e' obbligatoria. Art. 267. - L'ammissione alla scuola avviene previo superamento di esame, con prova scritta e orale, inteso a chiarire il grado di preparazione generale del candidato ed i suoi specifici interessi ed attitudine verso la chirurgia plastica. Sono da considerarsi titoli preferenziali, a parita' di risultato dell'esame di ammissione: 1) il voto di laurea in medicina e chirurgia; 2) aver frequentato come studente interno un istituto di chirurgia generale e specialistica; 3) aver svolto la tesi di laurea su argomenti di interesse per la chirurgia plastica; 4) documentazione di eventuali servizi prestati in reparti della specialita'; 5) eventuali pubblicazioni. Art. 268. - Il numero massimo complessivo degli iscritti ai tre anni di corso e' di 12 (4 per anno di corso). Alla fine di ciascun anno scolastico, gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza, dovranno sostenere un esame di profitto, il cui superamento e' condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo e per quelli che sono stati iscritti all'ultimo anno, per poter accedere all'esame di diploma. Alla fine del terzo anno del corso, ha luogo l'esame di diploma, consistente nella preparazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento di chirurgia plastica, concordato fra il diplomando e il direttore della scuola all'inizio del terzo anno. La dissertazione deve essere approvata dal direttore stesso e depositata presso la segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame. Art. 269. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola di specializzazione in chirurgia plastica sono i seguenti: 1° Anno: Patologia generale; Concetti di patologia secondaria; Guarigione delle ferite; Trapianti; Omoinnesti; Traumatologia dei tessuti molli; Malattia-ustione (fisiopatologia e clinica) (1° anno); Anatomia ed embriologia (con specifico riferimento alla faccia, collo, organi genitali, arti superiori ed inferiori); Anatomia ed istologia patologica (con specifico riferimento alla malattia-ustione e ai tumori cutanei benigni e maligni); Anestesiologia e rianimazione (concetti generali sui principi che suggeriscono l'adozione dei vari metodi e tecniche anestesiologiche). 2° Anno: Tecnica operatoria; Anatomia chirurgica; Malformazioni congenite; Malattia-ustione (terapia medica e chirurgica) (2° anno); Elementi di otorinolaringoiatria; Elementi di stomatologia; Elementi di ortopedia generale; Dermatologia generale (con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite, di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico) (biennale 1° anno). 3° Anno: Metodologia chirurgica differenziale; Conservazione e tipizzazione dei tessuti; Chirurgia riparatrice della mano; Chirurgia riparatrice e correttiva del volto; Dermatologia generale (biennale 2° anno); Medicina legale e delle assicurazioni (con riferimento alle deformita' anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica); Elementi di criobiologia e di criochirurgia; Fisioterapia delle lesioni cutanee (con elementi di criobiologia e di criochirurgia). Art. 270. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresi', al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facolta', su proposta del direttore della scuola. Scuola di specializzazione in medicina del lavoro Art. 271. - La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha la durata di tre anni. Art. 272. - Il numero degli iscritti da ammettere alla scuola e' di tre per ogni anno di corso (totale nove iscritti). Art. 273. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia 1° anno; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro 1° anno; 3) Patologia e clinica del lavoro 1° anno; 4) Psicologia del lavoro 1° anno. 2° Anno: 1) Fisiologia del lavoro ed ergonomia 2° anno; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro 2° anno; 3) Patologia e clinica del lavoro 2° anno: 4) Psicologia del lavoro 2° anno; 5) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio 1° anno; 6) Infortunistica e pronto soccorso 1° anno; 7) Biometria e statistica sanitaria; 8) Medicina preventiva dei lavoratori 1° anno. 3° Anno: 1) Patologia e clinica del lavoro 3° anno; 2) Tecnologia ed igiene del lavoro 3° anno; 3) Infortunistica e pronto soccorso 2° anno; 4) Medicina legale e delle assicurazioni; 5) Medicina preventiva dei lavoratori 2° anno; 6) Radiologia e medicina nucleare; 7) Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio 2° anno; 8) Dermatologia professionale. Art. 274. - Gli iscritti alla scuola di specializzazione sono tenuti a pagare le tasse e soprattasse, secondo quanto stabilito per gli studenti della facolta' di medicina e chirurgia, nonche' la tassa di diploma nella misura di L. 6.000, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551. Sono tenuti, altresi', al pagamento di speciali contributi nella misura che sara' determinata dal consiglio di amministrazione, previo parere della facolta', su proposta del direttore della scuola.
LEONE MALFATTI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 29 ottobre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 83. - SCIARRETTA
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