LEGGE 8 ottobre 1974, n. 538
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale sulla procedura applicabile alla determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari, adottato a Parigi il 10 luglio 1967.
Art. 2
Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 7 dell'accordo stesso.
LEONE RUMOR - MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Accord
ACCORD INTERNATIONAL SUR LA PROCEDURE APPLICABLE A L'ETABLISSEMENT DES TARIFS DES SERVICES AERIENS REGULIERS. Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'accordo. ACCORDO INTERNAZIONALE SULLA PROCEDURA APPLICABILE ALLA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEI SERVIZI AEREI REGOLARI. I Governi firmatari, Considerando che la determinazione delle tariffe dei servizi aerei regolari internazionali e' regolata in vari modi da numerosi accordi bilaterali di trasporto aereo, o non e' oggetto di alcuna disposizione fra Stati, Auspicando che i principi e le procedure per la determinazione di tali tariffe siano uniformi e che si faccia ricorso alle procedure dell'Associazione del trasporto aereo internazionale ogni volta che cio' sia possibile, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Il presente accordo: a) stabilisce le disposizioni tariffarie applicabili ai servizi aerei regolari internazionali tra due Stati Parti del presente accordo: 1° quando tali Stati non sono legati tra loro da un accordo bilaterale relativo a tali servizi, 2° quando un tale accordo bilaterale esiste ma non contiene disposizioni tariffarie; b) sostituisce le disposizioni tariffarie contenute in un accordo bilaterale gia' concluso tra due Stati Parti del presente accordo, durante tutto il periodo in cui quest'ultimo resta in vigore tra i due Stati.
Accordo-art. 2
Articolo 2. 1) Nei paragrafi seguenti, il termine "tariffa" indica i prezzi del trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci e le condizioni alle quali essi si applicano, nonche' il prezzo e le condizioni relative ai servizi d'agenzia ed altri servizi ausiliari, ad eccezione, tuttavia, delle remunerazioni e delle condizioni relative al trasporto della posta. 2) Le tariffe da applicarsi da parte delle imprese di trasporto aereo di una delle Parti per il trasporto a destinazione o in provenienza dal territorio dell'altra Parte sono determinate a tassi ragionevoli, tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di valutazione, in particolare del costo di esercizio, di un ragionevole utile, nonche' delle tariffe applicate dalle altre imprese di trasporto aereo. 3) Le tariffe di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono, se possibile, concordate tra le imprese di trasporto aereo delle due Parti, previa consultazione delle altre imprese che operino su tutta o su parte della rotta; le imprese devono, per quanto possibile, raggiungere tale accordo ricorrendo alla procedura dell'Associazione del trasporto aereo internazionale per la elaborazione delle tariffe. 4) Le tariffe cosi' concordate sono sottoposte all'approvazione delle autorita' aeronautiche delle due Parti, almeno novanta giorni prima della data prevista per la loro entrata in vigore. In casi speciali, tale termine puo' essere ridotto, con il consenso delle dette autorita'. 5) Tale approvazione puo' essere data espressamente se ne' l'una ne' l'altra delle autorita' aeronautiche ha espresso il proprio dissenso entro un termine di trenta giorni a partire dalla data in cui le tariffe sono state ad esse sottoposte, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, le dette tariffe sono ritenute approvate. Nel caso in cui il termine per la richiesta di approvazione delle dette tariffe sia ridotto nel modo previsto dal paragrafo 4, le autorita' aeronautiche possono concordare un termine per la notifica di un eventuale dissenso inferiore a trenta giorni. 6) Quando una tariffa non puo' essere determinata conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, o quando un'autorita' aeronautica, entro i termini di cui al paragrafo 5 del presente articolo, rende noto all'altra autorita' aeronautica il proprio dissenso sulle tariffe concordate conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, le autorita' aeronautiche delle due Parti devono, dopo aver consultato le autorita' aeronautiche di ogni altro Stato il cui parere esse ritengano utile, cercare di determinare la tariffa mediante accordo tra di loro. 7) Se le autorita' aeronautiche non possono accordarsi su di una tariffa che e' stata loro sottoposta conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, o sulla determinazione di una tariffa ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la controversia viene composta in vista dell'accordo bilaterale di trasporto aereo per la composizione delle controversie. 8) Ogni tariffa stabilita conformemente alle disposizioni del presente articolo resta in vigore sino alla determinazione di una nuova tariffa. Tuttavia, la validita' di una tariffa non puo' essere prolungata in virtu' del presente paragrafo per un periodo superiore a dodici mesi successivi alla data in cui essa avrebbe dovuto scadere.
Accordo-art. 3
Articolo 3. 1) Ove non esista un accordo bilaterale di trasporto aereo tra le due Parti, od ove esista un accordo bilaterale, ma non comporti disposizioni per la composizione delle controversie, e sorga una controversia del tipo indicato nel paragrafo 7 dell'articolo 2, le due Parti possono, di comune accordo, sottoporre la controversia ad una persona od organismo, o, a richiesta di una di esse, concordare di sottoporla ad un tribunale composto di tre arbitri. 2) Al fine di costituire il tribunale arbitrale, ogni Parte nomina un arbitro entro un termine di sessanta giorni a partire dalla data di accettazione da parte dell'altra Parte, della domanda di arbitrato, e il terzo arbitro viene designato dai primi due arbitri entro un ulteriore termine di sessanta giorni a partire dalla nomina del secondo arbitro. 3) Se l'una o l'altra Parte si astiene dal nominare un arbitro entro il periodo specificato, o se il terzo arbitro non viene designato entro il termine prescritto, il presidente del consiglio dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale puo' essere pregato da una delle Parti di completare il tribunale arbitrale. In tal caso, il terzo arbitro deve essere cittadino di uno Stato terzo ed assumere le funzioni di presidente del tribunale arbitrale. 4) A meno che le Parti non abbiano convenuto altrimenti, il tribunale stabilisce la propria procedura. Tutte le sue decisioni sono adottate alla maggioranza dei voti e sono definitive.
Accordo-art. 4
Articolo 4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 dell'articolo 2 e dell'articolo 3, ogni controversia, tra due o piu' Parti, concernente l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo che non possa essere composta mediante negoziato viene sottoposta ad arbitrato, a richiesta di una delle Parti. Se, entro i sei mesi seguenti alla data della domanda di arbitrato, le Parti non giungono ad accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di loro puo' sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta conformemente allo statuto della Corte.
Accordo-art. 5
Articolo 5. Il presente accordo e' aperto alla firma di ogni Stato membro della Commissione europea dell'aviazione civile.
Accordo-art. 6
Articolo 6. 1) Il presente accordo e' soggetto alla notifica o alla approvazione degli Stati firmatari. 2) Gli strumenti di ratifica e le notifiche di approvazione saranno depositate presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Accordo-art. 7
Articolo 7. 1) Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo che cinque Stati membri della Commissione europea dell'aviazione civile avranno depositato lo strumento di ratifica o notificato la propria approvazione. 2) Nei confronti di ogni Stato che lo ratifichera' o lo approvera' successivamente, esso entrera' in vigore trenta giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o la notifica di approvazione.
Accordo-art. 8
Articolo 8. 1) Il presente accordo, dopo la sua entrata in vigore, e' aperto all'adesione di ogni Stato membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una organizzazione specializzata. 2) L'adesione si effettua mediante il deposito dello strumento di adesione presso l'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale ed acquista efficacia trenta giorni dopo la data di tale deposito.
Accordo-art. 9
Articolo 9. Il presente accordo puo' essere denunciato da ciascuna Parte mediante notifica indirizzata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. Tale denuncia ha efficacia un anno dopo il ricevimento della detta notifica.
Accordo-art. 10
Articolo 10. 1) Ciascuna Parte puo', all'atto della firma, della notifica o dell'approvazione del presente accordo nonche' dell'adesione ad esso, dichiarare di non considerarsi vincolata dalle disposizioni dell'articolo 4. Le altre Parti non sono vincolate da dette disposizioni nei confronti della Parte che ha formulato una tale riserva. 2) Ogni Parte che ha formulato una riserva conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo puo' in ogni momento ritirarla mediante notifica indirizzata all'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.
Accordo-art. 11
Articolo 11. 1) Non appena entrato in vigore il presente accordo viene registrato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a cura dell'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. 2) L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale trasmette una copia certificata del presente accordo a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di una agenzia specializzata. 3) L'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale notifica a tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata: a) ogni firma del presente accordo; b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di ogni notifica di approvazione o di ogni strumento di adesione e la data di tale deposito; c) ogni notifica di denuncia ricevuta; d) ogni notifica di riserva formulata in applicazione dell'articolo 10 ed ogni ritiro di tali riserve. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo. FATTO a Parigi, il 10 luglio 1967 in un unico esemplare nelle lingue francese, inglese e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede. (Seguono le firme).
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