LEGGE 8 ottobre 1974, n. 545

Type Legge
Publication 1974-10-08
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Spagna concernente la sicurezza sociale, conclusa a Madrid il 20 luglio 1967.

Art. 2

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 51 della convenzione stessa.

LEONE RUMOR - MORO BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convenzione-art. 1

CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA CONCERNENTE LA SICUREZZA SOCIALE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL CAPO DELLO STATO SPAGNOLO hanno deciso di concludere una nuova convenzione in materia di sicurezza sociale e a questo scopo hanno nominato come loro plenipotenziari: Il Presidente della Repubblica italiana: l'Onorevole Senatore Giorgio OLIVA, Sottosegretario per gli affari esteri Il Capo dello Stato spagnolo: l'Eccellentissimo Signor Fernando Maria CASTIELLA y MAIZ, Ministro per gli affari esteri i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Articolo 1 Ai fini della presente convenzione i termini sottoindicati hanno il seguente significato: 1. "Italia": la Repubblica italiana; "Spagna": lo Stato spagnolo. 2. "Cittadino": per quanto riguarda l'Italia: ogni cittadino italiano; per quanto riguarda la Spagna: tutte le persone che possono provare il possesso della cittadinanza spagnola. 3. "Legislazione": le leggi, i regolamenti e le altre disposizioni dei due Paesi concernenti le materie indicate nell'art. 2. 4. "Autorita' competente": per l'Italia: il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; per la Spagna: il Ministro per il lavoro. 5. "Istituto competente": a) l'istituto cui l'interessato e' iscritto al momento della richiesta di prestazioni; b) l'istituto da parte del quale l'interessato ha diritto a prestazioni, o avrebbe diritto a prestazioni se egli o i suoi familiari risiedessero sul territorio della Parte contraente dove si trova tale istituto. 6. "Organismi di collegamento": gli uffici che saranno designati, mediante accordo amministrativo, i quali possono comunicare direttamente fra loro e fare da tramite con gli istituti competenti per la trattazione delle pratiche relative alle richieste di prestazioni. 7. "Familiare": la persona definita come tale dalla legislazione applicabile. 8. "Periodi di assicurazione": i periodi di contribuzione ed i periodi assimilati. 9. "Periodi di contribuzione": i periodi in cui, in base alla legislazione di una Parte contraente, i contributi siano stati effettivamente pagati o si sarebbero dovuti pagare o si considerano come pagati. 10. "Periodi assimilati": i periodi che, in conformita' alla legislazione di una Parte contraente, sono considerati sostitutivi o equivalenti ad un periodo di contribuzione o di assicurazione. 11. "Prestazioni economiche, pensioni, rendite": designano tutte le prestazioni economiche, pensioni e rendite, compresi tutti i supplementi, le maggiorazioni e gli aumenti.

Convenzione-art. 2

Articolo 2 Paragrafo 1. - La presente convenzione si applica: 1. In Italia: A) alla legislazione concernente: a) l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti; b) l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; c) l'assicurazione malattie, ivi comprese le indennita' funerarie e le prestazioni in natura per i beneficiari di pensioni e rendite; d) l'assicurazione per la tubercolosi; e) la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri; f) l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria; g) gli assegni familiari; h) i regimi speciali per determinate categorie di lavoratori in quanto concernono rischi o prestazioni coperti dalle legislazioni indicate alle lettere precedenti; i) le assicurazioni volontarie e facoltative previste dalla legislazione indicata alle lettere precedenti. 2. In Spagna: A) alla legislazione relativa al regime generale della sicurezza sociale concernente i seguenti eventi e situazioni: a) maternita', malattia comune o professionale e infortuni, professionali o extra professionali; b) invalidita' temporanea o permanente; c) disoccupazione; d) vecchiaia, morte e superstiti; e) protezione della famiglia; f) i servizi sociali per la rieducazione e riadattamento degli invalidi; g) prestazioni facoltative di assistenza sociale; B) alla legislazione applicabile ai lavoratori assoggettati ai seguenti regimi speciali: a) lavoratori subordinati del settore agricoltura, forestale e dell'allevamento del bestiame; b) marittimi; c) minatori; d) addetti ai servizi domestici. Paragrafo 2. - La presente convenzione si applica anche ai regimi speciali riguardanti lavoratori autonomi, che svolgono le attivita' che saranno precisate mediante accordo fra le autorita' competenti. Paragrafo 3. - La presente convenzione si applichera' anche alle legislazioni che modificheranno o completeranno le legislazioni indicate al paragrafo 1. Tuttavia, non si applichera': a) alle legislazioni che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori, se a tale riguardo l'altra Parte contraente faccia opposizione entro un periodo di tre mesi dalla pubblicazione ufficiale delle medesime; b) alle legislazioni concernenti un nuovo regime di sicurezza sociale, se a tale riguardo non intervenga un accordo fra le Parti contraenti.

Convenzione-art. 3

Articolo 3 I lavoratori italiani in Spagna e i lavoratori spagnoli in Italia, salariati o assimilati ai salariati delle legislazioni menzionate nell'art. 2 della presente convenzione, come pure i loro familiari, avranno, salvo disposizioni contrarie contenute nella convenzione, gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dell'altro Paese.

Convenzione-art. 4

Articolo 4 Paragrafo 1. - Ai fini dell'ammissione alle assicurazioni volontarie o facoltative, conformemente alla legislazione di un Paese contraente, i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione di tale Paese si cumulano, in quanto necessari, con i periodi di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'altro Paese contraente. Paragrafo 2. - I lavoratori italiani e spagnoli che si trasferiscono da un Paese, nel quale sono stati iscritti in una assicurazione sociale obbligatoria, nell'altro Paese e non soddisfano in tale Paese alle condizioni per essere sottoposti alle assicurazioni sociali obbligatorie, possono beneficiare delle assicurazioni volontarie o facoltative previste dalle legislazioni indicate all'art. 2. A tal fine si cumulano, in quanto necessario; i periodi di assicurazione compiuti nell'altro Paese.

Convenzione-art. 5

Articolo 5 Paragrafo 1. - I lavoratori salariati o assimilati, cittadini di una delle Parti contraenti, occupati nel territorio dell'altra Parte, sono soggetti alla legislazione di quest'ultima, anche se conservano la residenza nel territorio della prima Parte come pure se il datore di lavoro, oppure la sede dell'impresa da cui dipendono si trovi nel territorio della prima Parte. Paragrafo 2. - La regola enunciata al paragrafo precedente comporta le seguenti eccezioni: a) I lavoratori dipendenti da un'impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che siano inviati nell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, continuano ad essere sottoposti alle legislazioni del Paese in cui l'impresa ha la propria sede, purche' la loro permanenza nell'altro Paese non superi il periodo di ventiquattro mesi. La stessa norma vale per i lavoratori dipendenti da una impresa, avente la propria sede in uno dei due Paesi, che soggiornano a piu' riprese nell'altro Paese a causa della particolare natura del lavoro che essi devono compiere e sempreche' ciascun periodo di soggiorno non superi i ventiquattro mesi. Nel caso in cui tale occupazione si dovesse prolungare per motivi imprevedibili al di la' della durata originariamente prevista ed eccedesse i ventiquattro mesi, l'applicazione delle legislazioni in vigore nel Paese del luogo di lavoro abituale potra' eccezionalmente essere mantenuta col consenso della autorita' competente del Paese ove ha luogo il detto lavoro temporaneo. Le stesse norme sono applicabili anche alle persone che esercitano un'attivita' autonoma abitualmente nel territorio di uno dei due Paesi e che si recano ad esercitare tale attivita' nel territorio dell'altro Paese per un limitato periodo di tempo, purche' appartenenti alle categorie di lavoratori autonomi indicate al paragrafo 2 dell'art. 2 della presente convenzione. b) I lavoratori dipendenti da imprese di trasporto di uno dei Paesi che sono occupati nell'altro Paese, sia transitoriamente sia in modo permanente, sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese in cui l'impresa ha la sede principale. c) I membri dell'equipaggio di una nave battente bandiera di uno dei due Paesi contraenti sono sottoposti alle legislazioni in vigore nel Paese al quale la detta nave appartiene; tuttavia i lavoratori assunti dalla detta nave per i lavori di carico e scarico, di riparazioni a bordo o sorveglianza, mentre essa si trova in un porto dell'altro Paese, sono sottoposti alle legislazioni del Paese al quale appartiene il porto. d) I lavoratori dipendenti da imprese di interesse nazionale esercenti servizi di telecomunicazioni nonche' trasporto di passeggeri o merci per ferrovia, su strada, per via aerea o marittima, ed ogni altra impresa che successivamente sara' stabilita mediante scambio di note, rimangono sottoposti alla legislazione in vigore nel Paese in cui dette imprese hanno la sede principale, salvo opzione entro tre mesi dall'inizio dell'occupazione da parte di detti lavoratori per l'applicazione della legislazione del Paese in cui sono occupati.

Convenzione-art. 6

Articolo 6 Le autorita' competenti dei due Paesi possono stabilire di comune accordo, nell'interesse di alcuni lavoratori o di alcune categorie di lavoratori, delle eccezioni alle disposizioni del paragrafo 1 dell'art. 5 per quanto riguarda la legislazione applicabile. Esse potranno altresi' convenire di sospendere l'applicazione delle eccezioni previste al paragrafo 2 del predetto articolo o di modificarle o di completarle in casi particolari o per determinate categorie di lavoratori.

Convenzione-art. 7

Articolo 7 Paragrafo 1. - Il principio di cui al paragrafo 1 dell'art. 5 si applica anche ai lavoratori occupati nelle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e spagnole o che sono al servizio personale di capi, membri e impiegati di tali rappresentanze. Paragrafo 2. - I lavoratori di cui al paragrafo 1, che sono cittadini del Paese al quale appartiene la rappresentanza diplomatica o consolare, possono optare per l'applicazione della legislazione del Paese di cui sono cittadini o di quella del Paese dove sono occupati. Paragrafo 3. - I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari di carriera come pure ai funzionari appartenenti al ruolo delle cancellerie. Paragrafo 4. - I dipendenti della pubblica amministrazione di uno dei due Paesi che si recano per servizio nell'altro Paese continuano ad essere soggetti alla legislazione del Paese dal quale sono inviati.

Convenzione-art. 8

Articolo 8 Salvo quanto disposto nella presente convenzione, i lavoratori aventi diritto a prestazioni di sicurezza sociale da una delle due Parti contraenti le riceveranno integralmente e senza alcuna limitazione o restrizione mentre risiedono nel territorio di una delle Parti contraenti. Tali prestazioni saranno corrisposte da entrambe le Parti ai cittadini dell'altra Parte contraente che risiedono in un terzo Paese, alle stesse condizioni e nella stessa misura in cui sono corrisposte ai propri cittadini residenti in detto terzo Paese.

Convenzione-art. 9

Articolo 9 Paragrafo 1. - Per i lavoratori italiani e spagnoli che sono stati iscritti ad uno o piu' regimi di assicurazione invalidita', vecchiaia e superstiti nell'uno e nell'altro Paese contraente, i periodi di lavoro o di assicurazione, compiuti in tali regimi, sono totalizzati sia per la determinazione del diritto alle prestazioni, sia per il mantenimento e il riacquisto di tale diritto. Paragrafo 2. - Qualora la legislazione di una delle due Parti contraenti subordini la concessione di alcune prestazioni alla condizione che i periodi siano stati compiuti in una professione sottoposta ad un regime speciale di assicurazione, sono totalizzati per la concessione di tali prestazioni soltanto i periodi compiuti nel regime corrispondente dell'altro Paese. Se in questo Paese non esiste un regime speciale per detta professione, sono totalizzati per la concessione di dette prestazioni i periodi compiuti nella stessa professione in uno degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Se cio' nonostante l'interessato non raggiunge le condizioni per il diritto alle prestazioni di cui trattasi, i periodi compiuti nei regimi speciali sono totalizzati per la concessione delle prestazioni degli altri regimi previsti al paragrafo 1. Paragrafo 3. - Nei casi previsti ai paragrafi 1 e 2 ogni istituto competente determina, secondo la legislazione per esso vigente e tenuto conto della totalita' dei periodi compiuti, senza distinzione del Paese dove essi sono stati compiuti, se l'interessato adempia alle condizioni richieste per beneficiare delle prestazioni previste da tale legislazione. Nell'accordo amministrativo previsto all'art. 45 saranno precisate le condizioni e le modalita' secondo le quali saranno presi in considerazione, ai fini della determinazione di dette prestazioni, i periodi di assicurazione compiuti nei due Paesi.

Convenzione-art. 10

Articolo 10 Qualora l'interessato, tenuto conto della totalizzazione dei periodi previsti nei paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, non possa far valere nello stesso momento le condizioni richieste dalle legislazioni dei due Paesi, il suo diritto a pensione e' determinato nei riguardi di ogni legislazione a mano a mano che egli possa far valere tali condizioni.

Convenzione-art. 11

Articolo 11 L'interessato, nel momento in cui matura il diritto a pensione, puo' rinunciare al beneficio delle disposizioni dell'art. 9. In tal caso le prestazioni sono determinate separatamente dagli istituti competenti di ciascun Paese secondo le legislazioni per essi vigenti e indipendentemente dai periodi assicurativi compiuti dall'interessato nell'altro Paese.

Convenzione-art. 12

Articolo 12 Per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione della loro specie e quantita' in caso di infortunio sul lavoro si applica la legislazione del Paese in cui l'infortunio sul lavoro si e' verificato

Convenzione-art. 13

Articolo 13 Paragrafo 1. - Qualora l'assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito esclusivamente nel territorio di un Paese ad attivita' suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione di detto Paese, si applica nei suoi confronti la legislazione di tale Paese anche se la malattia si sia manifestata nell'altro. Paragrafo 2. - Salvo le disposizioni dell'art. 16, qualora un assicurato abbia contratto una malattia professionale dopo essere stato adibito nei territori di entrambi i Paesi ad attivita' suscettibile di provocare la malattia, secondo quanto previsto dalla legislazione dei Paesi stessi, si applica nei suoi confronti la legislazione di quel Paese nel cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto tale attivita' rischiosa.

Convenzione-art. 14

Articolo 14 Se la legislazione di uno dei due Paesi subordina espressamente o implicitamente il beneficio delle prestazioni di malattia professionale alla condizione che una attivita' di natura da poter provocare la malattia considerata sia stata esercitata per un periodo determinato, l'istituto competente di tale Paese tiene conto dei periodi nei quali tale attivita' e' stata esercitata sotto la legislazione dell'altro Paese.

Convenzione-art. 15

Articolo 15 Salvo quanto disposto dall'art. 16: a) se un lavoratore, che ha ottenuto in uno dei due Paesi un indennizzo per una malattia professionale, faccia valere per la stessa malattia diritti a nuovi indennizzi nell'altro Paese, la concessione delle corrispondenti prestazioni rimarra' a carico degli istituti competenti del primo Paese; b) qualora si accerti che il lavoratore ha subito un aggravamento di detta malattia professionale in conseguenza di lavorazioni effettuate nel secondo Paese, egli avra' diritto ad essere indennizzato secondo la legislazione applicabile in tale Paese per la differenza tra il grado di incapacita' gia' indennizzato ed il nuovo grado riconosciutogli.

Convenzione-art. 16

Articolo 16 Se un assicurato contrae la silicosi o l'asbestosi dopo aver esercitato, sul territorio di ciascuno dei due Paesi, un'attivita' suscettibile di provocare tali malattie, l'istituto competente di ciascun Paese tiene conto ugualmente dell'attivita' esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese, per determinare il diritto e l'ammontare delle prestazioni da erogare. In tale caso sono applicabili le seguenti disposizioni: a) l'istituto competente di ciascun Paese esamina, sulla base della legislazione da esso applicabile, se il lavoratore soddisfa alle condizioni richieste per avere diritto alle prestazioni previste da tale legislazione, tenuto conto della durata dell'attivita' esercitata sul territorio dell'altro Paese e sottoposta all'assicurazione di questo Paese; b) se in virtu' della lettera a), il lavoratore ha diritto alle prestazioni previste dalle legislazioni dei due Paesi, le prestazioni in natura e le prestazioni (temporanee) in denaro saranno concesse per un periodo di tre mesi solo dall'istituto competente del Paese sul cui territorio il lavoratore risiede, conformemente alla legislazione in vigore su questo territorio; c) trascorsi i tre mesi, le ulteriori spese per le prestazioni in questione saranno ripartite tra gli istituti competenti secondo le modalita' fissate alla lettera d); d) per calcolare le rendite da erogare, ciascun istituto competente determina dapprima i periodi durante i quali il lavoratore ha esercitato sul territorio dei due Paesi un'attivita' sottoposta all'assicurazione e suscettibile di provocare la silicosi o l'asbestosi o di aggravarle. Ciascun istituto competente determina in seguito l'ammontare della rendita alla quale il lavoratore avrebbe avuto diritto se l'attivita' praticata sul territorio dei due Paesi, e che era suscettibile di provocare la malattia professionale, fosse stata esercitata unicamente sul territorio del Paese dove si trova l'istituto competente. Sulla base di tale ammontare, ciascuno istituto competente fissa l'importo della sua partecipazione, tenendo conto del rapporto esistente tra la durata dell'attivita' da prendere in considerazione, esercitata sul territorio del Paese dove si trova tale istituto, e la durata totale dell'attivita' da prendere in considerazione, esercitata sul territorio dei due Paesi. L'ammontare cosi' ottenuto costituisce la prestazione che l'istituto competente deve al lavoratore e nel caso in cui una rendita debba essere nuovamente calcolata, in seguito ad aggravamento della malattia professionale, la partecipazione proporzionale di ciascun istituto competente resta invariata.

Convenzione-art. 17

Articolo 17 L'art. 16, lettere a) e d), e' applicabile anche per la determinazione delle rendite ai superstiti.

Convenzione-art. 18

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