DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 567
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060;
Visto l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068;
Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali che ha recepito nel testo sottoposto le osservazioni dei Ministeri concertanti;
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il tesoro; Decreta:
Articolo unico
E' approvata la tariffa che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennita' e per la liquidazione delle spese spettanti ai ragionieri e periti commerciali, nel testo allegato al presente decreto, vistato dal Ministro per la grazia e giustizia.
LEONE ZAGARI - DE MITA - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 novembre 1974
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 140. - SCIARRETTA
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 1
TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI PROFESSIONISTI Art. 1. Oggetto della tariffa I compensi spettanti ai professionisti iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali sono determinati dalla presente tariffa.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 2
Art. 2. Criteri generali di applicazione La tariffa indica, per ogni prestazione o gruppo di prestazioni professionali, onorari minimi e massimi fondati sugli elementi obiettivi delle prestazioni stesse. Per la concreta determinazione degli onorari fra il minimo ed il massimo, si ha riguardo alle caratteristiche, alla natura ed importanza dell'incarico e ai risultati e vantaggi, anche non patrimoniali, procurati al cliente. Quando la tariffa indica una sola misura, la stessa deve intendersi quale compenso normale, aumentabile fino al doppio nei casi di incarichi di eccezionale importanza, complessita', difficolta' e disagio. Nei casi di particolare urgenza la misura degli onorari e' aumentata del 50 per cento.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 3
Art. 3. Casi di deroga della tariffa Qualora, fra la prestazione e l'onorario, per particolari circostanze, o per l'entita' dei vantaggi anche non patrimoniali derivati al cliente, appaia una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purche' la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio del collegio. I ragionieri residenti in citta' con popolazione inferiore a centomila abitanti, ed aventi anzianita' professionale inferiore ai dieci anni, possono ridurre gli onorari minimi fino al 20 per cento.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 4
Art. 4. Classificazione dei compensi I compensi si distinguono in: spese, indennita', onorari. Per spese s'intendono quelle effettivamente sostenute nonche' quelle generali di studio non esattamente classificabili. Per indennita' s'intendono i compensi fissi e graduali dovuti per le prestazioni d'ordine necessarie, per le assenze dallo studio, accessi e simili, di cui all'art. 19/II. Per onorario s'intende quello spettante per l'intera esecuzione dell'incarico quale corrispettivo dell'opera intellettuale prestata.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 5
Art. 5. Classificazione e criteri applicativi degli onorari Gli onorari si distinguono in: a) fissi: previsti e determinati dalle singole voci della presente tariffa; b) graduali: determinati secondo la divisione in scaglioni del valore della pratica ed analiticamente stabiliti nelle tabelle indicate dalle norme in cui tali onorari sono specificatamente previsti; c) a percentuale: determinati in ragione di un coefficiente da applicare sul valore complessivo della pratica e che potra' essere o costante o regressivo come indicato dalla norma relativa; d) a discrezione: applicabili con i criteri di cui all'art. 2, per le prestazioni che non si possano riferire a entita' o valori numerici, o quando gli elementi di tempo e di valore non abbiano carattere determinante. Sono ricomprese in questa voce le consultazioni ed i pareri tecnico-giuridici nelle materie commercialistiche non espressamente contemplate nella presente tariffa; e) a tempo: commisurati in relazione al tempo impiegato per le relative prestazioni. Gli onorari a tempo quando non costituiscono di per se' l'onorario principale sono cumulabili con questo. Oltre all'indennita' di assenza dallo studio, spetta al professionista un compenso per il tempo impiegato per recarsi presso il cliente o altrimenti per l'espletamento dell'incarico.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 6
Art. 6. Criterio analogico Quando gli onorari non possono essere determinati in virtu' di una specifica norma, si ha riguardo alle disposizioni della tariffa regolanti casi simili o materie analoghe.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 7
Art. 7. Valore dell'incarico Ai fini dell'applicazione della tariffa, il valore dell'incarico, quando non sia stato concordato col cliente, e' determinato in base a quanto previsto dai singoli articoli della presente tariffa. Per incarichi di valore indeterminato, l'onorario si determina riferendosi ai criteri indicati nell'art. 2 e partendo da un minimo di L. 5 milioni, o, per pratiche tributarie, di L. 200.000 di tributo. ((1)) L'assistenza in procedure concorsuali o in componimenti stragiudiziali e' compensata, se in favore del creditore, con riferimento all'ammontare del credito; se in favore del debitore con riferimento all'ammontare dell'attivo. Per l'assistenza in materia di successioni, divisioni e liquidazioni, si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente. Per l'assistenza in materia tributaria si ha riguardo allo ammontare dell'imposta, tassa, soprattassa, penalita' e di ogni altro accessorio. E' fatta eccezione per le dichiarazioni tributarie per le quali si ha riguardo all'ammontare del reddito imponibile dichiarato. Per le prestazioni relative ad incarico giudiziario o convenzionale di gestione amministrativa, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o preventivamente pattuito, e' stabilito sulla base di una percentuale delle rendite lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sulle entrate annue, proporzionalmente ridotte. ------------- AGGIORNAMENTO (1) Il [D.P.R. 25 settembre 1989, n. 348](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-25;348) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nell'[art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1974-09-10;567~art7-com2), di seguito denominato decreto, i minimi di L. 5.000.000 e di L. 200.000 sono, rispettivamente, elevati a L. 11.000.000 e a L. 1.100.000."
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 8
Art. 8. Cumulabilita' degli onorari e delle indennita' Salvo i casi in cui la tariffa lo escluda espressamente, l'onorario stabilito per le singole funzioni e' cumulabile con gli onorari graduali analiticamente stabiliti per le prestazioni varie ed accessorie nonche' con le spese e indennita' di cui all'art. 19. Sono pure cumulabili gli onorari, le indennita' e le spese previsti agli articoli 19, e 21.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 9
Art. 9. Pluralita' di professionisti Quando un incarico e' affidato a piu' professionisti, ciascuno di essi ha diritto all'onorario per l'opera prestata secondo la tariffa della professione alla quale appartiene. Se il collegio e' composto integralmente da ragionieri professionisti l'onorario complessivo e' costituito dall'onorario spettante ad un singolo professionista aumentato del 40% per ogni componente del collegio, oltre le spese e le indennita' a ciascuno spettanti.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 10
Art. 10. Concorso del cliente o di terzi Nel caso in cui il cliente svolga direttamente o col concorso di terzi la pratica, il ragioniere incaricato di assisterla e di consigliarlo, avra' diritto, oltre al rimborso delle spese, alle indennita' e all'onorario ridotto fino al 50 per cento.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 11
Art. 11. Collaboratori del professionista Quando il ragioniere si avvale dell'opera di collaboratori, a norma dell'[art. 2232 del codice civile](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:codice.civile:1942-03-16;262~art2232), sotto la propria direzione e responsabilita', le prestazioni degli stessi sono equiparate a quelle svolte dal professionista salvo diverse disposizioni della tariffa.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 12
Art. 12. Incarico per interessi identici o comuni Sono solidalmente obbligati nei confronti del professionista i clienti che abbiano conferito incarichi riguardanti interessi comuni. In tal caso l'onorario potra' essere ridotto per ogni cliente fino al 40% salvi i casi in cui la tariffa disponga diversamente. Qualora si renda necessario l'esame di situazioni particolari rispetto all'oggetto della pratica, il ragioniere potra' richiedere ai clienti interessati un compenso aggiuntivo a norma della presente tariffa diminuito del 30 per cento.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 13
Art. 13. Incarico non esaurito Per gli incarichi iniziati, e non giunti a compimento per qualsiasi causa, il ragioniere, oltre al rimborso delle spese ed alle indennita', ha diritto ai compensi corrispondenti all'opera gia' prestata, tenuto conto del risultato utile derivato al cliente
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 14
Art. 14. Incarico iniziato da altro professionista Per gli incarichi iniziati da altri professionisti, spettano oltre alle spese e indennita' l'onorario e le indennita' corrispondente all'opera prestata, compreso il lavoro preparatorio per una nuova o diversa impostazione.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 15
Art. 15. Prelievi per incarichi di lunga durata Parcelle periodiche Per incarichi di rilevante importanza o di lunga durata, il ragioniere ha diritto al compenso per le prestazioni svolte nel semestre o trimestre precedente: nel caso di mancato pagamento puo' declinare l'incarico. Previo parere del consiglio del collegio, il ragioniere e' autorizzato a prelevare dalle somme delle quali abbia la disponibilita', acconti in proporzione all'attivita' svolta od a quanto prudenzialmente possa ritenersi l'ammontare del compenso totale.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 16
Art. 16. Anticipi Il ragioniere ha diritto di richiedere anticipi per le spese prevedibili ed acconti sui compensi. Ove il cliente non aderisca alla richiesta il ragioniere puo' declinare l'incarico dandone comunicazione scritta all'interessato.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 17
Art. 17. Termine di pagamento delle parcelle e interessi di mora Trascorso il termine di tre mesi dall'invio della parcella senza che il cliente abbia provveduto al pagamento, si applica l'interesse di mora nella misura legale ((oltre la rivalutazione monetaria prevista dalla [legge 11 agosto 1973, n. 533](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1973-08-11;533).))
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 18
Art. 18. Ritenzione e deposito di atti, documenti, scritture Gli atti, i documenti e scritture del cliente, depositati dal professionista nella sede del Collegio nel caso previsto dallo art 49 dell'ordinamento professionale approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068](http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1953-10-27;1068) sono ivi conservati fino alla eventuale composizione amichevole della controversia, od alla definizione della stessa in sede giudiziale, e in ogni caso fino a quando il professionista non sia stato soddisfatto delle sue competenze. Il cliente, previa autorizzazione del consiglio del collegio, puo', a proprie spese, prendere visione e ottenere copie ed estratti degli atti e documenti depositati.
Tariffa Professionale per i Ragionieri Professionali-art. 19
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